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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 30 ottobre 2015 n. 2

Art. 13

(modificato comma 4, sostituito comma 7 e aggiunti commi 8 e 9 da art. 6 art. 5 R.R. 30 ottobre 2015 n. 2)

Durata dell'autorizzazione, inizio del servizio e periodo transitorio
1. Le licenze rilasciate dai Comuni e gli atti di subentro fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano validità fino al 5 gennaio 2011, termine perentorio stabilito per la successiva conversione delle stesse licenze comunali in autorizzazione di competenza provinciale.
2. I procedimenti di rilascio o di subentro in itinere alla data di entrata in vigore del presente regolamento proseguono in capo ai Comuni fino alla loro conclusione.
3. Gli atti inerenti ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni poste in essere dai Comuni nel periodo transitorio sono fatti salvi e possono essere utilizzati dalle Province nell'esercizio della funzione autorizzatoria di competenza.
4. Le nuove autorizzazioni avranno durata quinquennale e l'intestatario ha l'obbligo di comunicare alla Città Metropolitana di Bologna o alla Provincia o Agenzia per la Mobilità l'inizio del servizio con un anticipo di almeno 7 giorni. Qualora l'impresa abbia già comunicato l'inizio del servizio ma dimostri di non poter iniziare per causa di forza maggiore, il termine già comunicato per l'inizio attività è prorogato di 15 giorni.
5. L'impresa viene cancellata dal registro provinciale su richiesta della stessa conseguentemente l'autorizzazione viene revocata.
6. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità della persona che svolge la direzione dell'attività, si richiamano le previsioni dell'art 10 comma 1,2,3 del D.Lgs n.395/2000 Sito esterno per quanto concerne il proseguimento provvisorio dell'attività.
7. Nel termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o di rinnovo l'amministrazione acquisisce il documento di regolarità contributiva dell'impresa (DURC) e i seguenti documenti:
a) la documentazione di cui all'art.1, commi 3, 4 e 4 bis;
b) l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con specifico riferimento all'attività di noleggio con conducente di autobus ovvero iscrizione ad altro Ente professionale o registro equivalente per le imprese autorizzate da altro Stato membro;
c) elenco redatto in modulistica predisposta d'ufficio degli autobus destinati al servizio riportante per ognuno il numero di targa, il numero telaio, tipologia di autobus, categoria (M2,M3),anno di prima immatricolazione, numero posti, presenza di pedana elevatrice, presenza di posto attrezzato per carrozzella, classe ambientale, evidenza degli autobus acquistati con contributo pubblico. Tale elenco deve essere ripresentato aggiornato all'atto della domanda di rinnovo dell'autorizzazione.
8. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro dell'Unione Europea che esercitano il servizio N.C.C. autobus in Emilia-Romagna attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'art 162 della legge 22 dicembre 1986 n. 917 devono possedere i requisiti indicati nel presente Regolamento. A tal fine prima dell'avvio dell'attività in Emilia-Romagna, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve presentare alla Città Metropolitana o alla Provincia o all'Agenzia di mobilità, ove ha stabile organizzazione aziendale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 7, lettere a) b) e c) del regolamento. A bordo di ogni mezzo deve essere conservata copia della dichiarazione sostitutiva recante il visto per accettazione, la data di presentazione, il numero di protocollo e l'oggetto.
9. La Città Metropolitana di Bologna o la Provincia, nel caso di accertato mancato rispetto da parte dell'impresa delle previsioni del presente comma, previa richiesta di regolarizzazione notificata all'impresa entro 10 giorni dall'avvenuto accertamento, adotta entro 60 giorni da quest'ultimo un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività nella Regione Emilia-Romagna.

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