Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 30 ottobre 2015 n. 2

Art. 14

(modificato comma 1 da art. 7 R.R. 30 ottobre 2015 n. 2)

Registro giornaliero dei viaggi degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica
1. L'intestatario dell'autorizzazione, o un suo sostituto, conserva presso i propri uffici ed aggiorna tempestivamente, come di seguito specificato, il registro vidimato dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia che rilascia l'autorizzazione od altrimenti procede attraverso apposito sistema di registrazione automatica implementato dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia ad annotare giornalmente i seguenti dati:
a) generalità del committente del viaggio;
b) generalità del conducente;
c) giorno,ora di uscita e di rientro dell'autobus;
d) destinazione;
2. L'intestatario è tenuto ad esibire il registro ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo. La mancanza del registro o l'omesso aggiornamento sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 300,00.

Espandi Indice