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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 30 ottobre 2015 n. 2

Art. 15
Regime del registro regionale delle Imprese titolari delle autorizzazioni
1. Al fine dell'istituzione del registro di cui all'articolo 26-ter della l.r. n. 30 del 1998, ogni Provincia deve comunicare formalmente all'assessorato regionale competente di aver attivato le rispettive sezioni provinciali di raccolta dati e trasmettere semestralmente alla Direzione Generale competente i medesimi dati e loro variazioni.
2. Il registro deve contenere i seguenti dati:
a) l'indicazione delle imprese titolari delle autorizzazioni;
b) il numero ed il tipo di autobus impiegati nel servizio (dati identificativi riportati dai documenti di circolazione) e successivi aggiornamenti circa i mezzi inseriti nel parco macchine successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
c) la specificazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

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