REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3
REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
(aggiunto comma 1 bis e modificati commi 1, 2, 3 e 4 da art. 2 R.R. 30 ottobre 2015 n. 2)
Sicurezza del servizio
1. Nei servizi di noleggio con conducente le Imprese utilizzano mezzi aventi le caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa, la cui corrispondenza è verificata dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile. Sia nel caso di richiesta di nuova autorizzazione che di rinnovo l'amministrazione entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza richiede copia aggiornata dei libretti di circolazione dei mezzi per la verifica dell'immatricolazione in uso terzi NCC e verifica la validità dell'ultima revisione effettuata.
1 bis. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione effettua con cadenza annuale controlli a campione nella misura di almeno il 51% dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente ai fini della verifica di validità della revisione.
2. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio il mancato rispetto delle norme previste di cui agli articoli 80, 82, 116, 141, 142, 169, comma 7, 174, 179, 186, 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada (CDS).
3. La Città Metropolitana di Bologna, le Province e l'Agenzia per la mobilità possono istituire corsi periodici di riqualificazione e aggiornamento dei conducenti con l'obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade, il risparmio energetico e la tutela ambientale, avuto inoltre riguardo ad eventuali raccomandazioni / linee guida espresse dal Comitato tecnico di polizia locale di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 ("Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza").
4. E' consentito l'utilizzo di mezzi immatricolati per il servizio di linea anche per il servizio di noleggio autobus con conducente, previa autorizzazione dell'Ente concedente la linea, ai sensi dell'art. 87 comma 4 C. d S. e della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 82, comma 6 del C.d S., nel rispetto del DM 23/12/2003 e dell'art. 8 del presente Regolamento. Al fine di utilizzare gli anzidetti mezzi immatricolati per il servizio di linea, l'impresa presenta unitamente all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione copia delle autorizzazioni temporanee dell'ente affidatario delle linee di cui all'articolo 87, comma 4, del D.lgs. n.295 del 1992 e copia dell'autorizzazione della Motorizzazione Civile di cui all'articolo 82, comma 6, del D.lgs. n.295 del 1992.