REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3
REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Rispetto delle condizioni di regolarità del servizio e della documentazione
1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente è tenuta ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 26- bis, commi 5, 6 e 7 della legge regionale n. 30 del 1998.
2. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio:
a) l'omessa comunicazione, entro i termini stabiliti, della variazione dei dati di cui all'art. 26-bis, comma 3, lettere a) e b), della L.R. n. 30 del 1998;
b) l'omessa comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 26-bis, comma 5, della L.R. n. 30 del 1998, della modifica dei requisiti di cui agli articoli 5 , 6, del D.lgs. n. 395 del 2000 ;
c) l'omessa comunicazione del venir meno dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26-bis, comma 2, della L.R. n. 30 del 1998;
d) l'utilizzo di mezzi e di conducenti non iscritti nell'autorizzazione unica;
e) l'effettuazione di servizi svolti in violazione dell'art. 9 comma 2 del presente Regolamento.
3. La perdita dei requisiti di cui agli att .5, 6, 7, D.Lgs 395/2000 è regolata dalle disposizioni procedurali e sanzionatorie del medesimo DLgs.
4. Al fine di consentire, agli organi preposti ai controlli, la verifica del possesso dei requisiti di legge e la sussistenza degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente da parte dell'impresa, deve essere conservata, a bordo del mezzo, copia conforme od originale della documentazione autorizzativa e della dichiarazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Nell'ipotesi di utilizzo di mezzi immatricolati in linea per cui sia rilasciata l'autorizzazione alla distrazione deve essere altresì conservata la documentazione di cui all'art. 3, comma 3 del DM 23/12/2003. L'omissione costituisce infrazione alle norme relative alla regolarità della documentazione.
5. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione:
a) l'omissione delle comunicazioni di cui all'art 13, commi 4 e 6;
b) la mancanza del registro di cui all'art. 14 del presente regolamento e l'omesso o ingiustificatamente ritardato aggiornamento dello stesso.