REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3
REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
(sostituito articolo da art. 3 R.R. 30 ottobre 2015 n. 2)
Reclami
1. Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati all'impresa di trasporto e per conoscenza alla struttura della Città metropolitana di Bologna o della Provincia o dell'Agenzia per la mobilità che hanno rilasciato l'autorizzazione.
2. L'impresa di trasporto ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento dandone riscontro alla struttura della Città metropolitana di Bologna o della Provincia o dell'Agenzia per la mobilità che hanno rilasciato l'autorizzazione.