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Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 30 ottobre 2015 n. 2

Art. 9
Regime di abilitazione per il servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autovettura con conducente
1. Le imprese costituite nelle forme giuridiche di cui all'art. 7 L. 21/1992 Sito esterno autorizzate al servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente sono inoltre abilitate all'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri con noleggio di autoveicoli con conducente destinati al trasporto fino a nove persone, autista compreso. Devono utilizzare per l'esecuzione del trasporto predetto esclusivamente personale idoneo professionalmente ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/92 Sito esterno ed iscritto all'apposito ruolo tenuto presso le Camere di Commercio. Le modalità di rilascio della conseguente autorizzazione, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, riferita al singolo veicolo, sono regolate dall'art. 8 L. 21/92 Sito esterno.
2. Le imprese titolari di autorizzazione di N.C.C. autobus possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di alunni, studenti o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza/interesse, sulla base di contratti o convenzioni purchè tali servizi non assumano le caratteristiche di servizio di linea come definito dall'art. 87 comma 1 C.D.S. e dall'art. 24 L.R. 30/1998.

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