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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale28/12/2009

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/10/2015

Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 30 ottobre 2015 n. 2

Art. 4
Qualità del servizio
1. Al fine di assicurare la qualità del servizio, le imprese sono tenute ad evitare che:
a) la conduzione del veicolo sia affidata a conducenti non regolarmente assunti, anche se muniti di patente idonea;
b) salgano sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio, eccetto autorità preposte a funzioni di ispezione, compiti di sicurezza o di ordine pubblico.
2. Gli autobus in servizio devono:
a) essere puliti e in perfetto stato d'uso;
b) tenere a bordo tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
c) essere muniti di cronotachigrafo digitale e di ogni strumentazione obbligatoria;
d) essere in regola con documentazione di circolazione prevista dalla legislazione vigente;
e) essere condotti da personale in possesso di patente abilitante alla guida dell'autobus a cui si riferisce l'autorizzazione, carta di qualificazione del conducente (CQC persone) fatte salve le esenzioni di legge, età compresa nei limiti minimi e massimi previsti dal codice della strada per la guida di tali veicoli;
f) essere allestiti in modo da assicurare il migliore comfort ai passeggeri;
g) disporre di un bagagliaio capace di contenere almeno 1 valigia di dimensioni medie per passeggero;
h) esporre ben visibili i contrassegni e i loghi che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo;
i) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno e/o all'esterno del veicolo una targa rilasciata dalla Provincia che rechi i recapiti (postale, e-mail, fax) dell' impresa di trasporto e della struttura provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione e gli estremi della autorizzazione, il numero di targa del mezzo, uno spazio per indicare la matricola del conducente o altro suo identificativo
j) recare in evidenza, senza vincoli di dimensione, almeno su un lato del veicolo il logo della regione Emilia-Romagna, accompagnato dalla dizione "Autoveicolo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ", qualora finanziato anche in parte con fondi pubblici regionali;
3. Il personale dipendente durante il servizio di trasporto deve tenere un abbigliamento comunque confacente al pubblico servizio ed altresì prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento e lo scarico dei bagagli.
4. Il personale dipendente visita, al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autobus e, nel caso siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, è tenuto a depositarli presso la sede dell'impresa.

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