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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale28/12/2009

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/10/2015

Documento vigente: Testo Coordinato

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REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

R.R. 30 ottobre 2015 n. 2

Art. 7
Diritti dei conducenti del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente
1. Le imprese esercenti servizio di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente non possono privare i conducenti del diritto di:
a) rifiutare il trasporto di animali, se non indicato espressamente all'atto della pattuizione del servizio, ad esclusione dei cani per i non vedenti;
b) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
c) rifiutare di attendere il cliente quando la fermata debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
d) rifiutare il servizio all'utente che sia in stato di evidente alterazione tale da poter recare pericolo all'esercizio della guida del mezzo;
2. E'vietato rifiutare il servizio di trasporto di persone diversamente abili nonché del bagaglio e attrezzature di ausilio alle stesse. Qualora il mezzo non sia attrezzato specificamente per tale evenienza le operazioni di salita/discesa della persona diversamente abile debbono essere assistite dall'accompagnatore dello stesso.

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