Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 28/12/2009 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 30/10/2015
REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 3
REGOLAMENTO REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE(ART. 26 QUATER LETTERA D L.R. 30/1998)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
Art. 2 - Sicurezza del servizio
Art. 3 - Rispetto delle condizioni di regolarità del servizio e della documentazione
Art. 4 - Qualità del servizio
Art. 5 - Regolarità contributiva dei conducenti
Art. 6 - Reclami
Art. 7 - Diritti dei conducenti del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente
Art. 8 - Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo
Art. 9 - Regime di abilitazione per il servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autovettura con conducente
Art. 10 - Visite e verifiche
Art. 11 - Procedimento sanzionatorio
Art. 12 - Contenuto della domanda di autorizzazione e contenuto dell'autorizzazione
Art. 13 - Durata dell'autorizzazione, inizio del servizio e periodo transitorio
Art. 14 - Registro giornaliero dei viaggi degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica
Art. 15 - Regime del registro regionale delle Imprese titolari delle autorizzazioni
Art. 1
(sostituiti commi 1 e 5, aggiunti commi 3 bis e 4 bis e modificato comma 6 da art. 1 R.R. 30 ottobre 2015 n. 2)
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
1. La Città Metropolitana di Bologna, la Provincia, ovvero l'Agenzia per la Mobilità di cui all'articolo 19 della LR 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina regionale del trasporto pubblico regionale e locale) nel caso di assegnazione alla stessa delle funzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, rilasciano l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente alle imprese richiedenti che hanno sede legale ovvero stabile organizzazione ai sensi dell'art 162 della legge 22 dicembre 1986 n.917 Testo unico dell'imposta sui redditi ( T.U.I.R.) nel territorio della Città Metropolitana o della Provincia e che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26-bis, comma 1, della legge regionale n. 30 del 1998.
1 bis. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e il rinnovo è subordinato alla presentazione agli uffici competenti di una istanza, redatta su apposita modulistica da depositare, unitamente all'autocertificazione dell'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), entro il termine perentorio di 45 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione. In caso di inoltro tardivo dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione l'amministrazione competente rilascia una nuova autorizzazione.
1 ter. Il rilascio dell'autorizzazione e l'atto di rinnovo sono subordinate al previo accertamento d'ufficio del possesso dei requisiti e dati dichiarati dall'impresa e al deposito da parte delle imprese richiedenti delle copie delle polizze assicurative dei mezzi d'uso. L'autorizzazione e i successivi atti di rinnovo sono rilasciati, previo ritiro della precedente autorizzazione o del rinnovo in originale e delle eventuali copie conformi dei predetti atti ove rilasciate.
1 quater. Nell'atto di rinnovo sono confermati i dati identificativi dell'autorizzazione già rilasciata (numero e data del primo rilascio) corredati dai riferimenti identificativi dei provvedimenti di autorizzazione e abilitazione previsti dalla legge (carta di circolazione) in corso di validità.
1 quinquies. Qualora l'impresa lasci scadere l'autorizzazione gli uffici preposti al rinnovo segnalano il fatto per competenza alla Motorizzazione Civile (MCTC) per i provvedimenti conseguenti di cancellazione dal registro REN nel caso l'impresa disponga di un parco mezzi costituito unicamente da autobus immatricolati per noleggio.
2. L' autorizzazione è unica, rilasciata anche in più copie secondo necessità, al singolo o all'impresa avente titolo, che abbia la proprietà o la disponibilità (in leasing, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio) dell'autobus.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provinciale in conformità dell'articolo 26-bis, comma 2, della legge regionale n. 30 del 1998, le imprese esercenti servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente devono servirsi, per l'esecuzione del trasporto, esclusivamente di soggetti in possesso di abilitazione professionale e di idoneità a condurre i veicoli della categoria ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni.
3 bis. L'impresa che richiede l'autorizzazione o il rinnovo presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ex art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)all'amministrazione concernente il personale utilizzato dalla stessa impresa corredata dall'elenco e generalità dei lavoratori, dalla qualifica, dalla tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, lavoro intermittente), degli estremi e scadenze del titolo nazionale o internazionale idoneo alla conduzione dei veicoli ex articolo 116 del D.lgs. n.285 del 1992 e della Carta di qualificazione del conducente in corso di validità (CQC persone) nonché, per i conducenti con età superiore a 60 anni, dalla dichiarazione di idoneità alla guida rilasciata dalla Commissione medica locale del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art.119 D. lgs.n.285 del 1992 (Nuovo codice della strada). Alla dichiarazione sostitutiva sono allegate:
a) copia dei provvedimenti dei permessi e delle abilitazioni alla conduzione dei veicoli di categoria (patenti di guida e abilitazioni professionali);
b) copia della Carta di qualificazione del conducente (CQC persone);
c) la certificazione di idoneità alla guida rilasciata dalla Commissione medica se il conducente ha superato i 60 anni.
4. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano. Per rimessa deve intendersi anche uno spazio privo di particolari strutture, situato in area privata. La rimessa deve essere di dimensioni compatibili con il numero di mezzi utilizzati per il servizio. La rimessa dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro.
4 bis. Il soggetto che richiede l'autorizzazione è tenuto a dichiarare nell'istanza di autorizzazione e di rinnovo di avere la disponibilità della rimessa anzidetta per la sosta dei mezzi comprovata da copia della planimetria in scala con evidenza dell'area complessiva e degli stalli dimensionati. La dichiarazione di disponibilità unitamente a copia della planimetria è allegata al provvedimento di autorizzazione e di rinnovo.
5. Le imprese esercenti i servizi di noleggio di autobus con conducente aventi la sede legale o la stabile organizzazione aziendale nella Regione Emilia-Romagna sono tenute all'atto della richiesta di nuova autorizzazione a corrispondere alla Città Metropolitana di Bologna o alla Provincia o alla Agenzia di mobilità un rimborso delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie relative ai diritti di segreteria, oneri di istruttoria e controllo, tenuta registro e archivio, targa esterna al mezzo recante dicitura NCC e logo della Città Metropolitana di Bologna ovvero della Provincia, targa interna recante estremi autorizzativi e altri dati identificativi. Il rimborso delle spese per il rilascio dell'autorizzazione quinquennale è quantificato in:
a) euro 150,00 per ogni autobus fino a 5 autobus;
b) euro 100,00 per ogni autobus qualora il parco mezzi sia superiore a 5 autobus.
5 bis. Il rimborso delle spese è dovuto in eguale misura anche in caso di istanza di rinnovo salvo che non sia richiesta per un periodo inferiore al quinquennio. In tal caso l'importo del rimborso sarà calcolato proporzionalmente dall'amministrazione in base alla durata del rinnovo dell'autorizzazione richiesta. E' altresì definito un rimborso per spese di istruttoria di euro 60,00 per le modifiche e le variazioni alle autorizzazioni e ai rinnovi in corso di validità.
6. Resta ferma la possibilità di esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente da parte di imprese autorizzate da altre Regioni o da altri Stati dell'Unione Europea. Le predette imprese, sia nel caso di nuova autorizzazione che di rinnovo, devono dimostrare agli uffici preposti per il controllo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 7, lettere a), b), c) nonché quelli di cui all'art 13 comma 8 del regolamento.
Art. 2
(aggiunto comma 1 bis e modificati commi 1, 2, 3 e 4 da art. 2 R.R. 30 ottobre 2015 n. 2)
Sicurezza del servizio
1. Nei servizi di noleggio con conducente le Imprese utilizzano mezzi aventi le caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa, la cui corrispondenza è verificata dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile. Sia nel caso di richiesta di nuova autorizzazione che di rinnovo l'amministrazione entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza richiede copia aggiornata dei libretti di circolazione dei mezzi per la verifica dell'immatricolazione in uso terzi NCC e verifica la validità dell'ultima revisione effettuata.
1 bis. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione effettua con cadenza annuale controlli a campione nella misura di almeno il 51% dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente ai fini della verifica di validità della revisione.
2. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio il mancato rispetto delle norme previste di cui agli articoli 80, 82, 116, 141, 142, 169, comma 7, 174, 179, 186, 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada (CDS).
3. La Città Metropolitana di Bologna, le Province e l'Agenzia per la mobilità possono istituire corsi periodici di riqualificazione e aggiornamento dei conducenti con l'obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade, il risparmio energetico e la tutela ambientale, avuto inoltre riguardo ad eventuali raccomandazioni / linee guida espresse dal Comitato tecnico di polizia locale di cui all'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 ("Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza").
4. E' consentito l'utilizzo di mezzi immatricolati per il servizio di linea anche per il servizio di noleggio autobus con conducente, previa autorizzazione dell'Ente concedente la linea, ai sensi dell'art. 87 comma 4 C. d S. e della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 82, comma 6 del C.d S., nel rispetto del DM 23/12/2003 e dell'art. 8 del presente Regolamento. Al fine di utilizzare gli anzidetti mezzi immatricolati per il servizio di linea, l'impresa presenta unitamente all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione copia delle autorizzazioni temporanee dell'ente affidatario delle linee di cui all'articolo 87, comma 4, del D.lgs. n.295 del 1992 e copia dell'autorizzazione della Motorizzazione Civile di cui all'articolo 82, comma 6, del D.lgs. n.295 del 1992.
Art. 3
Rispetto delle condizioni di regolarità del servizio e della documentazione
1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente è tenuta ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 26- bis, commi 5, 6 e 7 della legge regionale n. 30 del 1998.
2. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio:
a) l'omessa comunicazione, entro i termini stabiliti, della variazione dei dati di cui all'art. 26-bis, comma 3, lettere a) e b), della L.R. n. 30 del 1998;
b) l'omessa comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 26-bis, comma 5, della L.R. n. 30 del 1998, della modifica dei requisiti di cui agli articoli 5 , 6, del D.lgs. n. 395 del 2000 ;
c) l'omessa comunicazione del venir meno dei requisiti di idoneità di cui all'art. 26-bis, comma 2, della L.R. n. 30 del 1998;
d) l'utilizzo di mezzi e di conducenti non iscritti nell'autorizzazione unica;
e) l'effettuazione di servizi svolti in violazione dell'art. 9 comma 2 del presente Regolamento.
3. La perdita dei requisiti di cui agli att .5, 6, 7, D.Lgs 395/2000 è regolata dalle disposizioni procedurali e sanzionatorie del medesimo DLgs.
4. Al fine di consentire, agli organi preposti ai controlli, la verifica del possesso dei requisiti di legge e la sussistenza degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente da parte dell'impresa, deve essere conservata, a bordo del mezzo, copia conforme od originale della documentazione autorizzativa e della dichiarazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Nell'ipotesi di utilizzo di mezzi immatricolati in linea per cui sia rilasciata l'autorizzazione alla distrazione deve essere altresì conservata la documentazione di cui all'art. 3, comma 3 del DM 23/12/2003. L'omissione costituisce infrazione alle norme relative alla regolarità della documentazione.
5. Costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione:
a) l'omissione delle comunicazioni di cui all'art 13, commi 4 e 6;
b) la mancanza del registro di cui all'art. 14 del presente regolamento e l'omesso o ingiustificatamente ritardato aggiornamento dello stesso.
Art. 4
Qualità del servizio
1. Al fine di assicurare la qualità del servizio, le imprese sono tenute ad evitare che:
a) la conduzione del veicolo sia affidata a conducenti non regolarmente assunti, anche se muniti di patente idonea;
b) salgano sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti il servizio, eccetto autorità preposte a funzioni di ispezione, compiti di sicurezza o di ordine pubblico.
2. Gli autobus in servizio devono:
a) essere puliti e in perfetto stato d'uso;
b) tenere a bordo tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
c) essere muniti di cronotachigrafo digitale e di ogni strumentazione obbligatoria;
d) essere in regola con documentazione di circolazione prevista dalla legislazione vigente;
e) essere condotti da personale in possesso di patente abilitante alla guida dell'autobus a cui si riferisce l'autorizzazione, carta di qualificazione del conducente (CQC persone) fatte salve le esenzioni di legge, età compresa nei limiti minimi e massimi previsti dal codice della strada per la guida di tali veicoli;
f) essere allestiti in modo da assicurare il migliore comfort ai passeggeri;
g) disporre di un bagagliaio capace di contenere almeno 1 valigia di dimensioni medie per passeggero;
h) esporre ben visibili i contrassegni e i loghi che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo;
i) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno e/o all'esterno del veicolo una targa rilasciata dalla Provincia che rechi i recapiti (postale, e-mail, fax) dell' impresa di trasporto e della struttura provinciale che ha rilasciato l'autorizzazione e gli estremi della autorizzazione, il numero di targa del mezzo, uno spazio per indicare la matricola del conducente o altro suo identificativo
j) recare in evidenza, senza vincoli di dimensione, almeno su un lato del veicolo il logo della regione Emilia-Romagna, accompagnato dalla dizione "Autoveicolo finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna ", qualora finanziato anche in parte con fondi pubblici regionali;
3. Il personale dipendente durante il servizio di trasporto deve tenere un abbigliamento comunque confacente al pubblico servizio ed altresì prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento e lo scarico dei bagagli.
4. Il personale dipendente visita, al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autobus e, nel caso siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, è tenuto a depositarli presso la sede dell'impresa.
Art. 5
Regolarità contributiva dei conducenti
1. Al fine di consentire agli organi di controllo la verifica del rispetto degli obblighi relativi alla regolarità contributiva e della normativa in materia di lavoro dipendente, l'impresa deve provvedere al rilascio al lavoratore di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risultino gli estremi di registrazione a libro matricola, l'applicazione dei contratti collettivi di categoria, l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali del conducente.
Art. 6
(sostituito articolo da art. 3 R.R. 30 ottobre 2015 n. 2)
Reclami
1. Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati all'impresa di trasporto e per conoscenza alla struttura della Città metropolitana di Bologna o della Provincia o dell'Agenzia per la mobilità che hanno rilasciato l'autorizzazione.
2. L'impresa di trasporto ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento dandone riscontro alla struttura della Città metropolitana di Bologna o della Provincia o dell'Agenzia per la mobilità che hanno rilasciato l'autorizzazione.
Art. 7
Diritti dei conducenti del servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente
1. Le imprese esercenti servizio di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio autobus con conducente non possono privare i conducenti del diritto di:
a) rifiutare il trasporto di animali, se non indicato espressamente all'atto della pattuizione del servizio, ad esclusione dei cani per i non vedenti;
b) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
c) rifiutare di attendere il cliente quando la fermata debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
d) rifiutare il servizio all'utente che sia in stato di evidente alterazione tale da poter recare pericolo all'esercizio della guida del mezzo;
2. E'vietato rifiutare il servizio di trasporto di persone diversamente abili nonché del bagaglio e attrezzature di ausilio alle stesse. Qualora il mezzo non sia attrezzato specificamente per tale evenienza le operazioni di salita/discesa della persona diversamente abile debbono essere assistite dall'accompagnatore dello stesso.
Art. 8
(modificato comma 4 da art. 4 R.R. 30 ottobre 2015 n. 2)
Regime degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica e controllo
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 ("Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"), è fatto divieto di impiegare nel servizio di noleggio con conducente, autobus acquistati a far data dal 1° gennaio 2004 con fondi pubblici salvo che per motivi eccezionali dichiarati dalla autorità prefettizia e/o dal Presidente della Regione con ordinanza, oppure, nel rispetto delle norme del C.D.S., autorizzative, d'uso e destinazione per classe di autobus, al fine di garantire la continuità del trasporto pubblico di linea in casi eccezionali e di brevissima durata. La violazione del predetto divieto è punita con la sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2000.
2. E' consentito, previa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna e conformemente alle prescrizioni di cui al D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 23/12/03, distrarre dal servizio di linea, per effettuare servizio di noleggio con conducente, autobus acquistati con fondi pubblici entro il 31 dicembre 2003, a condizione che sia restituita alla medesima regione Emilia-Romagna una quota parte giornaliera della sovvenzione stessa la quale, in funzione compensativa percentuale del vantaggio concorrenziale acquisito, contempla il finanziamento per l'acquisto, la spesa indivisa media standard del servizio di trasporto e gli oneri post servizio di trasporto.
3. La quota parte compensativa da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna viene fissata in misura forfettaria per giornata o parte di essa in euro 170,00.
4. La Città Metropolitana di Bologna, le Province e l'Agenzia per la mobilità istituiscono e organizzano idonei controlli anche in collaborazione con i Comuni per vigilare circa il rispetto del divieto previsto dal comma 1; erogano le sanzioni e ne introitano i corrispettivi pecuniari.
5. La Giunta Regionale, al fine dell'esenzione dal divieto di cui al comma 2, può prevedere criteri per la restituzione totale del contributo pubblico ricevuto e relativi interessi.
Art. 9
Regime di abilitazione per il servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio autovettura con conducente
1. Le imprese costituite nelle forme giuridiche di cui all'art. 7 L. 21/1992 autorizzate al servizio di trasporto passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente sono inoltre abilitate all'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri con noleggio di autoveicoli con conducente destinati al trasporto fino a nove persone, autista compreso. Devono utilizzare per l'esecuzione del trasporto predetto esclusivamente personale idoneo professionalmente ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 21/92 ed iscritto all'apposito ruolo tenuto presso le Camere di Commercio. Le modalità di rilascio della conseguente autorizzazione, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, riferita al singolo veicolo, sono regolate dall'art. 8 L. 21/92 .
2. Le imprese titolari di autorizzazione di N.C.C. autobus possono effettuare servizi per il trasporto occasionale di alunni, studenti o singoli gruppi omogenei per fascia di appartenenza/interesse, sulla base di contratti o convenzioni purchè tali servizi non assumano le caratteristiche di servizio di linea come definito dall'art. 87 comma 1 C.D.S. e dall'art. 24 L.R. 30/1998.
Art. 10
(modificato comma 1 da art. 5 R.R. 30 ottobre 2015 n. 2)
Visite e verifiche
1. Prima dell'immissione in servizio e durante il suo espletamento, i veicoli possono essere sottoposti a ispezione a cura della Città Metropolitana di Bologna o della Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione per verificare l'idoneità al servizio sotto il profilo della funzionalità, nonché alle prescrizioni della L.R. n. 30 del 1998 e del presente regolamento.
2. E' vietato utilizzare veicoli che, a seguito delle verifiche di cui al comma 1, siano risultati non idonei al servizio.
Art. 11
Procedimento sanzionatorio
1. Il procedimento di erogazione delle sanzioni è disciplinato dalla L.r. 28 aprile 1984 n.21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
Art. 12
Contenuto della domanda di autorizzazione e contenuto dell'autorizzazione
1. 1. Il contenuto della domanda di autorizzazione di cui all'art 26-bis, comma 3, della l.r. n. 30 del 1998 deve essere riprodotto nel documento d'autorizzazione rilasciato all'impresa.
2. L'autorizzazione deve inoltre riportare:
a) generalità e codice fiscale dell'intestatario;
b) il numero di targa degli autobus destinati al servizio;
c) tipo di autobus (categoria M2 fino a 5t di massa massima, categoria M3 aventi massa massima superiore a 5t.);
d) numero di posti utili per ogni autobus destinato al servizio;
e) ubicazione della rimessa conformemente a quanto previsto dall'art.1 comma 4;
f) numero ed estremi anagrafici dei conducenti; riferimento dei titoli abilitativi alla guida e di abilitazione professionale; tipologia del rapporto di lavoro;
g) appositi spazi su cui annotare gli esiti delle verifiche dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e di idoneità professionale, nonché gli esiti delle verifiche di cui all'articolo 10 del presente Regolamento;
h) i divieti e le esenzioni relativi all'uso di autobus acquistati con contributi pubblici;
i) appositi spazi per annotazioni conseguenti alla possibilità di sostituzione dei mezzi nonché al potenziamento del parco autobus (le cui variazioni debbono essere tempestivamente comunicate dall'impresa di trasporto alla Provincia, per il necessario aggiornamento dell'autorizzazione).
Art. 13
(modificato comma 4, sostituito comma 7 e aggiunti commi 8 e 9 da art. 6 art. 5 R.R. 30 ottobre 2015 n. 2)
Durata dell'autorizzazione, inizio del servizio e periodo transitorio
1. Le licenze rilasciate dai Comuni e gli atti di subentro fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano validità fino al 5 gennaio 2011, termine perentorio stabilito per la successiva conversione delle stesse licenze comunali in autorizzazione di competenza provinciale.
2. I procedimenti di rilascio o di subentro in itinere alla data di entrata in vigore del presente regolamento proseguono in capo ai Comuni fino alla loro conclusione.
3. Gli atti inerenti ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni poste in essere dai Comuni nel periodo transitorio sono fatti salvi e possono essere utilizzati dalle Province nell'esercizio della funzione autorizzatoria di competenza.
4. Le nuove autorizzazioni avranno durata quinquennale e l'intestatario ha l'obbligo di comunicare alla Città Metropolitana di Bologna o alla Provincia o Agenzia per la Mobilità l'inizio del servizio con un anticipo di almeno 7 giorni. Qualora l'impresa abbia già comunicato l'inizio del servizio ma dimostri di non poter iniziare per causa di forza maggiore, il termine già comunicato per l'inizio attività è prorogato di 15 giorni.
5. L'impresa viene cancellata dal registro provinciale su richiesta della stessa conseguentemente l'autorizzazione viene revocata.
6. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità della persona che svolge la direzione dell'attività, si richiamano le previsioni dell'art 10 comma 1,2,3 del D.Lgs n.395/2000 per quanto concerne il proseguimento provvisorio dell'attività.
7. Nel termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o di rinnovo l'amministrazione acquisisce il documento di regolarità contributiva dell'impresa (DURC) e i seguenti documenti:
a) la documentazione di cui all'art.1, commi 3, 4 e 4 bis;
b) l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con specifico riferimento all'attività di noleggio con conducente di autobus ovvero iscrizione ad altro Ente professionale o registro equivalente per le imprese autorizzate da altro Stato membro;
c) elenco redatto in modulistica predisposta d'ufficio degli autobus destinati al servizio riportante per ognuno il numero di targa, il numero telaio, tipologia di autobus, categoria (M2,M3),anno di prima immatricolazione, numero posti, presenza di pedana elevatrice, presenza di posto attrezzato per carrozzella, classe ambientale, evidenza degli autobus acquistati con contributo pubblico. Tale elenco deve essere ripresentato aggiornato all'atto della domanda di rinnovo dell'autorizzazione.
8. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro dell'Unione Europea che esercitano il servizio N.C.C. autobus in Emilia-Romagna attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'art 162 della legge 22 dicembre 1986 n. 917 devono possedere i requisiti indicati nel presente Regolamento. A tal fine prima dell'avvio dell'attività in Emilia-Romagna, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve presentare alla Città Metropolitana o alla Provincia o all'Agenzia di mobilità, ove ha stabile organizzazione aziendale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 7, lettere a) b) e c) del regolamento. A bordo di ogni mezzo deve essere conservata copia della dichiarazione sostitutiva recante il visto per accettazione, la data di presentazione, il numero di protocollo e l'oggetto.
9. La Città Metropolitana di Bologna o la Provincia, nel caso di accertato mancato rispetto da parte dell'impresa delle previsioni del presente comma, previa richiesta di regolarizzazione notificata all'impresa entro 10 giorni dall'avvenuto accertamento, adotta entro 60 giorni da quest'ultimo un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività nella Regione Emilia-Romagna.
Art. 14
(modificato comma 1 da art. 7 R.R. 30 ottobre 2015 n. 2)
Registro giornaliero dei viaggi degli autobus acquistati con sovvenzione pubblica
1. L'intestatario dell'autorizzazione, o un suo sostituto, conserva presso i propri uffici ed aggiorna tempestivamente, come di seguito specificato, il registro vidimato dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia che rilascia l'autorizzazione od altrimenti procede attraverso apposito sistema di registrazione automatica implementato dalla Città metropolitana di Bologna o dalla Provincia ad annotare giornalmente i seguenti dati:
a) generalità del committente del viaggio;
b) generalità del conducente;
c) giorno,ora di uscita e di rientro dell'autobus;
d) destinazione;
2. L'intestatario è tenuto ad esibire il registro ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo. La mancanza del registro o l'omesso aggiornamento sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 300,00.
Art. 15
Regime del registro regionale delle Imprese titolari delle autorizzazioni
1. Al fine dell'istituzione del registro di cui all'articolo 26-ter della l.r. n. 30 del 1998, ogni Provincia deve comunicare formalmente all'assessorato regionale competente di aver attivato le rispettive sezioni provinciali di raccolta dati e trasmettere semestralmente alla Direzione Generale competente i medesimi dati e loro variazioni.
2. Il registro deve contenere i seguenti dati:
a) l'indicazione delle imprese titolari delle autorizzazioni;
b) il numero ed il tipo di autobus impiegati nel servizio (dati identificativi riportati dai documenti di circolazione) e successivi aggiornamenti circa i mezzi inseriti nel parco macchine successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
c) la specificazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.