REGOLAMENTO REGIONALE 30 maggio 2014, n. 1
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELLE AZIENDE SANITARIE, DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI E DEGLI ENTI VIGILATI DALLA REGIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003 .
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.