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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 275 del 30 ottobre 2015

Art. 11
Sostituzione dell'articolo 14 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 14 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Comunicazione e diffusione dei dati relativi ai contributi erogati e ricevuti
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), anche per via telematica, per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, assegnati o potenzialmente assegnabili, fra cui i nominativi (nome e cognome e data di nascita), anche dei legali rappresentanti, dei richiedenti e dei beneficiari del contributo, Comune di residenza, codice fiscale e numero di partita IVA, la denominazione e l'entità del contributo, la ragione dell'erogazione, il punteggio totale o la valutazione, se necessari. Il dato relativo alla motivazione di non ammissibilità che riguardi la sfera personale del soggetto richiedente deve essere di norma comunicato soltanto all'interessato, salvo diversa specifica previsione di legge o regolamento.
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono diffondere, anche con mezzi telematici, per la trasparenza dell'attività amministrativa e per pubblicizzare le proprie attività, i dati relativi a contributi, sovvenzioni, benefici comunque denominati, ricevuti, anche sulla base di progetti presentati, costituiti dall'indicazione dei destinatari del contributo, della denominazione del progetto, dell'entità contributo, dei costi del personale impiegato nel progetto.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono comunicare ai soggetti pubblici che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo i dati relativi all'intero progetto.
4. I Titolari possono comunicare ai soggetti privati che debbano svolgere attività volte all'erogazione del contributo tra cui, in particolare, organismi di garanzia, consorzi fidi, cooperative di garanzia e istituti bancari, i dati necessari per l'erogazione stessa.
5. I Titolari possono comunicare i dati relativi ai contributi erogati e ricevuti ai Ministeri o agli enti italiani ed europei competenti, per effettuare attività di certificazione, rendicontazione e monitoraggio.".

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