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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 275 del 30 ottobre 2015

Art. 14
Sostituzione dell'articolo 17 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 17 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
SIAR e anagrafe aziende agricole
1. Il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) è costituito, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), secondo quanto definito dagli articoli 22 e 23 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazioni della LR 27 agosto 1983, n. 34) ed è utilizzato dai soggetti aderenti allo stesso per le medesime finalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 Sito esterno (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 Sito esterno). Nell'ambito del SIAR è stata istituita l'anagrafe delle aziende agricole, disciplinata dal regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 (Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna), con la finalità di semplificare le relazioni tra le imprese e la pubblica amministrazione e quale effettivo supporto alle attività amministrative relative al settore agricolo e agro-industriale.
2. Oltre a quanto stabilito dal comma 1 e dall'articolo 12, la Giunta può in particolare comunicare i dati contenuti nell'anagrafe delle aziende agricole ai seguenti soggetti e per le seguenti finalità:
a) Città metropolitana di Bologna, Province e Unioni di Comuni, per semplificazione amministrativa e gestione univoca dei procedimenti amministrativi;
b) Città metropolitana di Bologna, Comuni ed Unioni e consorzi di Comuni, per la gestione delle imposte e tasse relative agli immobili ricadenti nel territorio di competenza, per la redazione dei piani territoriali di coordinamento e per la gestione urbanistica dei territori ricadenti nella loro titolarità;
c) Consorzi di bonifica, ai fini della gestione del pagamento degli oneri consortili;
d) Azienda regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, ai fini di semplificazione amministrativa, in particolare nei procedimenti di controllo dello spandimento liquami e fanghi di depurazione;
e) Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito "AGEA") e AGREA, per semplificazione amministrativa e gestione univoca dei procedimenti amministrativi nell'erogazione dei contributi;
f) Unione europea, per finalità di controllo e rendicontazione della spesa;
g) Ministero delle Finanze, per l'effettuazione di controlli di natura tributaria;
h) Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per finalità di programmazione, controllo e monitoraggio del processo produttivo agricolo;
i) Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per semplificazione amministrativa ai fini del controllo sul pagamento dei contributi previdenziali e del rispetto degli obblighi assicurativi;
j) Enti di gestione per i parchi e la Biodiversità, Parchi nazionali, interregionali e Riserve statali, per effettuare censimenti periodici sulla conduzione dei parchi e per la creazione del sistema integrato territoriale; in questo caso l'accesso è limitato ai dati delle aziende con sede nella Provincia in cui è ubicato il Parco;
k) Aziende unità sanitarie locali, per effettuare controlli sanitari;
l) Ente nazionale per la meccanizzazione agricola, per finalità di semplificazione amministrativa e per il controllo sul risparmio energetico;
m) Infocamere, per finalità di rilevazione e gestione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) agricolo;
n) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per verifiche inerenti l'erogazione di contributi de minimis in ambito agricolo;
o) Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, per le verifiche dei danni successivi a calamità;
p) Uffici territoriali di governo, per attività di controllo e verifiche;
q) Consorzi fitosanitari provinciali, per la gestione del pagamento degli oneri consortili;
r) Commissari delegati di cui all'articolo 1, lettera g).
3. I dati oggetto di comunicazione ai destinatari di cui ai commi 1 e 2 sono costituiti da quelli relativi ad ogni singola azienda agricola presente sul territorio regionale e in particolare, sono: denominazione, codice fiscale, partita IVA, recapiti, dati identificativi del gestore del fascicolo, persone con ruolo amministrativo in azienda e dati relativi ai terreni, tra cui dati catastali, di conduzione e aree preferenziali.
4. I dati di cui al comma 3 possono essere altresì comunicati:
a) alle organizzazioni dei produttori e alle cantine cooperative (cantine sociali operanti sul territorio regionale); a ciascuna organizzazione e a ciascuna cantina possono essere comunicati soltanto i dati relativi alle aziende associate alla stessa;
b) agli organismi privati di controllo; a ciascun organismo possono essere comunicati soltanto i dati relativi alle aziende controllate dallo stesso organismo;
c) agli organismi di garanzia e agli organismi di difesa nel settore agricolo riconosciuti dalla Regione.
5. La Giunta può comunicare alle Province, nell'ambito delle attività di gestione per le agevolazioni fiscali per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica, i seguenti dati: dati anagrafici o denominazione, indirizzo o sede legale, consistenza parco macchine, culture dichiarate con relative superfici, quantitativo carburante assegnato, per finalità di semplificazione amministrativa. La Giunta può comunicare gli stessi dati anche ai CAA, limitatamente ai dati relativi agli associati di ciascun CAA, per finalità di semplificazione amministrativa e procedurale.".

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