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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 275 del 30 ottobre 2015

Art. 17
Sostituzione dell'articolo 21 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 21 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
Comunicazione e diffusione di dati in materia di cultura, formazione e lavoro
1. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, all'INPS regionale e alla direzione regionale del lavoro, allo scopo di promuovere intese a livello locale volte ad attenuare gli effetti negativi delle crisi occupazionali sui lavoratori, i dati relativi a lavoratori raccolti nell'ambito della gestione e monitoraggio della cassa integrazione guadagni, cioè, in particolare, i seguenti dati: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza, recapito telefonico e postale e dati relativi al rapporto di lavoro.
2. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, all'INPS, alle Province, ai Centri provinciali per l'impiego, agli uffici giudiziari requirenti e giudicanti, i dati contrattuali e quelli relativi alle anagrafiche dei lavoratori, contenuti nelle liste di mobilità o beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, allo scopo di favorire la rioccupazione dei lavoratori e/o lo svolgimento di lavori socialmente utili.
3. La Giunta può comunicare all'INPS, anche con mezzi telematici, al fine delle verifiche per il monitoraggio e la certificazione della spesa, i dati dei lavoratori relativi a nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo postale e telematico e condizione occupazionale.
4. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, all'INPS, gli elenchi dei lavoratori aderenti alla staffetta generazionale, completi di dati contrattuali e di dati anagrafici, allo scopo di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in raccordo con il prolungamento della permanenza al lavoro dei lavoratori anziani derivante dall'innalzamento dell'età pensionabile.
5. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, al Ministero del Lavoro e alle Regioni interessate, allo scopo di individuare e sostenere progetti di sviluppo locale delle altre Regioni e in special modo delle Regioni del Sud, di sostenere la transizione al lavoro di personale in cerca di occupazione e di favorire la mobilità dei tirocinanti verso il sistema produttivo dell'Emilia-Romagna, i dati concernenti la raccolta di candidature per progetti di tirocinio in mobilità geografica, relativi ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti, costituiti da: nominativi e relativi recapiti telefonici, postali e telematici.
6. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, al Ministero del Lavoro, i dati concernenti i cittadini che accedono al programma "Garanzia Giovani" al fine di attuare il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani. I dati consistono in: codice fiscale, recapito postale, cittadinanza, titolo di studio, condizione occupazionale. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, all'INPS i dati concernenti i cittadini che accedono al programma "Garanzia Giovani" al fine dell'erogazione dell'indennità di frequenza dei tirocini formativi. I dati consistono in: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, recapiti telefonici, postali e telematici.
7. La Giunta può comunicare il repertorio regionale degli attestati, l'elenco dei presidenti delle commissioni d'esame e l'elenco degli esperti e dei responsabili della certificazione alle Province e ai soggetti autorizzati ad erogare il servizio di certificazione, per l'espletamento delle attività istituzionali degli enti menzionati. I dati contenuti nel repertorio regionale degli attestati, sono in particolare: nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, recapito anche telematico, corso seguito, competenze acquisite e certificato conseguito.
8. La Giunta può diffondere, anche con mezzi telematici, i dati relativi ai soggetti candidati come esperti, anche su designazione di un ente, tra cui, in particolare: nominativo, codice fiscale, tipo di candidatura, sedi di esercizio del ruolo, area e qualifica ed esito della valutazione al fine di costituire le Commissioni degli esperti per il rilascio delle qualifiche previste dal Repertorio Regionale.
9. La Giunta può diffondere i dati relativi ai soggetti candidati come destinatari del servizio di formalizzazione e certificazione, su proposta di un ente di formazione tra cui: dati anagrafici, codice fiscale, area e qualifica professionale, al fine di autorizzare il Servizio regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) a persone fisiche individuate.
10. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, ad altri enti pubblici, tra cui, in particolare, Province e Istituti scolastici, l'anagrafica dei partecipanti alle attività formative approvate dalla Regione Emilia-Romagna e dalle Province, l'attestato o la qualifica conseguita dai partecipanti stessi e i dati relativi all'attività formativa, per adempiere a quanto previsto dalla normativa in materia di decertificazione.
11. La Giunta può comunicare alle Province i dati relativi ai partecipanti di attività formative regionali e provinciali, consistenti nell'anagrafica degli stessi e nei dati relativi all'attività frequentata, con la finalità di valutare l'efficacia delle attività cofinanziate e monitorare l'erogazione delle politiche attive del lavoro.
12. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, agli organismi di formazione accreditati, alle Università, alle Autonomie scolastiche e ai soggetti autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna ad effettuare il servizio di formalizzazione e certificazione i dati del lavoratore, consistenti nel nominativo, codice fiscale, recapito postale, telefonico e telematico e rapporto di lavoro, azienda di appartenenza/provenienza e settore produttivo e i dati dei tirocinanti e dei giovani prestatori di servizio civile, consistenti nel nominativo, codice fiscale e recapito telefonico e telematico, al fine di favorire l'occupazione dei giovani e migliorare la professionalità e le competenze dei lavoratori.
13. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, agli organismi di formazione accreditati, i dati dei richiedenti un assegno formativo individuale, consistenti nel nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito postale e telematico, recapiti telefonici, condizione occupazionale, titolo di studio ed estremi del documento di identità, al fine della validazione della richiesta di concessione dell'assegno formativo.
14. La Giunta può effettuare, per la finalità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello nazionale, l'interconnessione prevista dal decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (Standard tecnici per l'attuazione della borsa continua nazionale del lavoro).
15. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, alle Province i dati inerenti la gestione delle attività formative per assolvere il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione. Gli stessi dati possono essere comunicati alle Province, all'Ufficio scolastico regionale e agli Uffici scolastici provinciali, per finalità di monitoraggio e contenimento della dispersione scolastica.
16. La Giunta può diffondere, anche con mezzi telematici, l'offerta formativa disponibile sul territorio regionale, per finalità di comunicazione istituzionale e di trasparenza, al fine di dare evidenza delle proposte formative ai potenziali beneficiari di voucher sui corsi a catalogo e dare evidenza dei risultati delle valutazioni delle candidature per l'assegnazione degli assegni formativi.
17. La Giunta può comunicare, anche per via telematica, alle imprese che operano nel territorio regionale, i dati relativi ai dirigenti disoccupati, ed in particolare: i dati nominativi e anagrafici, i recapiti e i dati curriculari necessari per favorire la ricollocazione dei dirigenti stessi, come previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 Sito esterno (Interventi urgenti per l'economia).
18. La Giunta può comunicare, anche con mezzi telematici, ai Comuni dell'Emilia-Romagna in forma singola e associata, i dati riguardanti i cittadini richiedenti la "YoungERcard" regionale, di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), consistenti nel nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo postale e telematico, recapiti telefonici e condizione occupazionale, al fine di offrire opportunità e servizi agevolati legati a consumi "educanti" e solidali dei giovani, valorizzare il senso di appartenenza dei giovani alla propria comunità e promuovere l'impegno civico, i valori del volontariato e una educazione a stili di vita sani ed eticamente responsabili.".

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