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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 275 del 30 ottobre 2015

Art. 4
Sostituzione dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 5 del regolamento n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Comunicazioni tra Giunta e Assemblea legislativa
1. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono comunicarsi, anche per via telematica, i dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di entrambe, con particolare riferimento a quelle previste dallo Statuto regionale, dalle leggi regionali, dai regolamenti interni per il funzionamento di entrambe e dai regolamenti regionali per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
2 I dati personali comuni che possono essere comunicati sono, in particolare, quelli contenuti nei verbali delle sedute dei due organi e negli atti amministrativi, quelli relativi alle nomine di competenza degli organi regionali, nonché i dati necessari per il reclutamento e la gestione del personale e dei collaboratori, quelli degli amministratori e dei consiglieri, e quelli necessari per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo.
3. I dati personali necessari, in particolare, per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo possono essere comunicati alla Giunta da parte degli altri Titolari di cui all'articolo 1.".

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