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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 275 del 30 ottobre 2015

Art. 5
Sostituzione dell'articolo 8 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 8 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Pubblicazione delle graduatorie sul BURERT e sul sito web istituzionale della Regione
1. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono pubblicare sul BURERT e diffondere, per finalità di trasparenza, anche con mezzi telematici, le graduatorie adottate nelle materie di propria competenza e a seguito di procedure comparative finalizzate all'affidamento di incarichi. La pubblicazione deve limitarsi ai dati necessari quali, di norma, cognome e nome, data di nascita in caso di omonimia, luogo di esercizio dell'attività e punteggio conseguito.
2. Nelle graduatorie regionali degli aspiranti medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, sia per l'ammissione ai corsi, sia per il posto in convenzione, sono pubblicati i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita in caso di omonimia, punteggio, possesso di specifico titolo, Comune di residenza e titolo specifico di priorità in caso di ex-aequo.".

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