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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 275 del 30 ottobre 2015

Art. 3
Sostituzione dell'articolo 2 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 2 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Definizioni
1. Le definizioni adottate sono quelle di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno.
2. Per "interconnessione" si intende la comunicazione effettuata mediante la connessione diretta o il collegamento tra due o più sistemi informativi.
3. L' "indirizzo" si intende comprensivo del dato territoriale geografico. L' "indirizzo telematico" si intende comprensivo di: indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata, Uniform resource location (di seguito "URL") e numero di fax.
4. Per "comunicazione" si intende la trasmissione di dati ad un soggetto terzo rispetto all'interessato. Non è quindi da intendersi come comunicazione l'ipotesi in cui il soggetto sia munito di delega o procura da parte dell'interessato.
5. La comunicazione può essere effettuata anche con mezzi telematici, nel rispetto delle misure di sicurezza minime e idonee, come definite negli articoli da 31 a 36 e nell'Allegato B del decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno.".

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