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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 275 del 30 ottobre 2015

Art. 7
Sostituzione dell'articolo 10 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 10 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Comunicazione e diffusione di dati concernenti enti pubblici o collaboratori.
1. I Titolari possono comunicare e diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti i nominativi dei componenti di gruppi di progetto o di lavoro o di commissioni e comitati di natura tecnico-scientifica, relativi alla o rilevanti per la propria attività istituzionale, i recapiti telefonici istituzionali e gli indirizzi telematici, se forniti, al fine di consentirne la migliore rintracciabilità e per favorire la comunicazione istituzionale.
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa possono comunicare e diffondere per finalità di comunicazione istituzionale, anche per via telematica, dati concernenti amministratori e consiglieri della Regione Emilia-Romagna, costituiti dagli indirizzi degli uffici, dai numeri telefonici e dagli indirizzi telematici istituzionali, compresi il curriculum vitae e le foto forniti dagli interessati.
3. I Titolari possono comunicare e diffondere, al fine di consentirne la migliore rintracciabilità e per favorire la comunicazione istituzionale, dati concernenti i nominativi dei componenti dei loro organi, quali, in particolare, i nominativi degli amministratori e consiglieri, dei revisori dei conti, dei dirigenti, del personale di riferimento, compreso il curriculum, i numeri telefonici e gli indirizzi telematici istituzionali.
4. I Titolari possono, allo scopo di facilitare la comunicazione dei cittadini con altri enti pubblici, inserire nel sito web istituzionale della Regione collegamenti telematici (link) ai siti di altri enti pubblici. I Titolari possono altresì inserire link ai siti di soggetti privati quando gli stessi siano necessari per integrare le informazioni già presenti nel sito istituzionale e per facilitarne il reperimento da parte del cittadino.
5. I Titolari possono comunicare ai Ministeri competenti i dati anagrafici e il curriculum dei collaboratori candidati a partecipare in qualità di esperti ai progetti denominati gemellaggio amministrativo (cd. Twinning).".

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