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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL'AGREA, DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, DELL'AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER E DELL'IBACN)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 275 del 30 ottobre 2015

Art. 8
Sostituzione dell'articolo 11 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L'articolo 11 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
Comunicazione e diffusione di dati concernenti soggetti privati
1. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati degli amministratori o referenti delle persone giuridiche contenuti nel Registro delle persone giuridiche al fine di consentirne la migliore rintracciabilità.
2. I Titolari possono diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti le persone fisiche amministratrici o rappresentanti di associazioni private; centri di servizio o assistenza, tra cui presidi socio-assistenziali, centri di salute mentale, centri di assistenza agricola (di seguito "CAA") e centri di taratura atomizzatori; centri o enti di formazione professionale; scuole private di ogni ordine e grado; case di cura; aziende e laboratori sperimentali; organismi di controllo e certificazione; ordini professionali; organizzazioni non governative (ONG), professionali, di volontariato, di produttori e di tutela dei consumatori; ambiti territoriali di caccia (ATC), enti organizzatori della ricerca, operatori biologici, per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità.
3. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, per facilitare il reperimento delle informazioni da parte dei cittadini e per finalità di pubblica utilità, i dati concernenti professionisti e operatori accreditati dalla Regione o da altri enti pubblici, tra cui:
a) medici abilitati alla certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica;
b) operatori pratici abilitati all'inseminazione artificiale animale;
c) assaggiatori, tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;
d) tecnici acustici ambientali abilitati a effettuare misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo;
e) tecnici e istruttori faunistici per la gestione degli ungulati;
f) soggetti certificatori energetici degli edifici;
g) accompagnatori turistici, guide turistiche e guide ambientali ed escursionistiche;
h) enti o organismi di tutela e valorizzazione delle indicazioni geografiche, operatori aderenti a sistemi di produzioni regolamentate e indicazioni geografiche;
i) i dati personali dei responsabili dei laboratori o centri per l'innovazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna.
4. La Giunta può comunicare, anche per via telematica, al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ed all'Autorità giudiziaria i nominativi dei soggetti che hanno fatto domanda alla Regione per essere inseriti negli elenchi delle persone formate e disponibili alla funzione di tutore volontario ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 136 del 2014.
5. La Giunta può diffondere, anche per via telematica, i dati concernenti imprese, compresi amministratori e referenti, per finalità di promozione e valorizzazione del territorio, del turismo, della cultura, della formazione, delle attività produttive, del commercio, dell'agricoltura e dell'allevamento, per facilitare lo svolgimento delle attività economiche e per facilitare il reperimento delle informazioni e l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.
6. I dati di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5 sono costituiti dai nominativi, dai dati anagrafici relativi a luogo e data di nascita nel caso di omonimia, dai recapiti telefonici, o dagli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, nonché da eventuali codici identificativi attribuiti da organismi di certificazione necessari per la rintracciabilità da parte dei cittadini o altri enti. Tali dati possono, qualora necessario, essere integrati da dati specifici relativi al settore di riferimento, tra cui, in particolare, le lingue conosciute nel caso di guide turistiche, le quote latte assegnate ai produttori, le specie trattate dai centri di produzione animali e l'ambito di accreditamento.
7. La Giunta può, nei limiti e per le medesime finalità di cui al presente articolo, effettuare operazioni di comunicazione.".

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