REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 2
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N.3
BOLLETTINO UFFICIALE n. 276 del 30 ottobre 2015
Art. 3
Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale n. 3 del 2009
1.
L'articolo 6 del regolamento regionale n. 3 del 2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Reclami
1. Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati all'impresa di trasporto e per conoscenza alla struttura della Città metropolitana di Bologna o della Provincia o dell'Agenzia per la mobilità che hanno rilasciato l'autorizzazione.
2. L'impresa di trasporto ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento dandone riscontro alla struttura della Città metropolitana di Bologna o della Provincia o dell'Agenzia per la mobilità che hanno rilasciato l'autorizzazione".