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REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2015, n. 2

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N.3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 276 del 30 ottobre 2015

Art. 6
Modifiche all'art. 13 del regolamento regionale n. 3 del 2009
1.
Al comma 4 dell'articolo 13 del regolamento regionale n. 3 del 2009, la parola
"Provincia"
è sostituita dalla locuzione:
"Città Metropolitana di Bologna o alla Provincia o Agenzia per la Mobilità".
2.
Il comma 7 dell'articolo 13 del regolamento regionale n. 3 del 2009 è sostituito dal seguente:
"7. Nel termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o di rinnovo l'amministrazione acquisisce il documento di regolarità contributiva dell'impresa (DURC) e i seguenti documenti:
a) la documentazione di cui all'art.1, commi 3, 4 e 4 bis;
b) l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con specifico riferimento all'attività di noleggio con conducente di autobus ovvero iscrizione ad altro Ente professionale o registro equivalente per le imprese autorizzate da altro Stato membro;
c) elenco redatto in modulistica predisposta d'ufficio degli autobus destinati al servizio riportante per ognuno il numero di targa, il numero telaio, tipologia di autobus, categoria (M2,M3),anno di prima immatricolazione, numero posti, presenza di pedana elevatrice, presenza di posto attrezzato per carrozzella, classe ambientale, evidenza degli autobus acquistati con contributo pubblico. Tale elenco deve essere ripresentato aggiornato all'atto della domanda di rinnovo dell'autorizzazione".
3.
Dopo il comma 7 dell'articolo 13 del regolamento regionale n. 3 del 2009 sono aggiunti i seguenti:
"8. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da altro Stato membro dell'Unione Europea che esercitano il servizio N.C.C. autobus in Emilia-Romagna attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'art 162 della legge 22 dicembre 1986 n. 917 Sito esterno devono possedere i requisiti indicati nel presente Regolamento. A tal fine prima dell'avvio dell'attività in Emilia-Romagna, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve presentare alla Città Metropolitana o alla Provincia o all'Agenzia di mobilità, ove ha stabile organizzazione aziendale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 Sito esterno dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 7, lettere a) b) e c) del regolamento. A bordo di ogni mezzo deve essere conservata copia della dichiarazione sostitutiva recante il visto per accettazione, la data di presentazione, il numero di protocollo e l'oggetto.
9. La Citta Metropolitana di Bologna o la Provincia, nel caso di accertato mancato rispetto da parte dell'impresa delle previsioni del presente comma, previa richiesta di regolarizzazione notificata all'impresa entro 10 giorni dall'avvenuto accertamento, adotta entro 60 giorni da quest'ultimo un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività nella Regione Emilia- Romagna".

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