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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 02 novembre 2015, n. 3

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 278 del 2 novembre 2015

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi generali e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), le procedure per l'accesso all'impiego regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche per l'area dirigenziale, a copertura di posti vacanti e programmati, negli organici del personale dell'Ente, in relazione a:
a) requisiti per l'accesso all'impiego regionale;
b) individuazione delle funzioni per le quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana;
c) modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche), e nel rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di genere loro competenze e responsabilità; nonché criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei relativi componenti;
d) criteri di redazione dei bandi e modalità di svolgimento delle procedure di selezione fino all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;
e) modalità per l'attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra gli Enti del Sistema delle Amministrazioni Regionali e le altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Le procedure di accesso nell'Amministrazione regionale sono le seguenti:
a) concorso pubblico, anche con le modalità del corso-concorso, con eventuale riserva di posti, per il personale dei ruoli regionali, non superiore al cinquanta per cento;
b) avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, nei casi previsti dalla legge, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
c) assunzioni riservate a categorie protette, secondo le modalità previste dalla legge;
d) mobilità da altre Amministrazioni pubbliche;
e) chiamata diretta, nei casi tassativi e nei limiti previsti dalla legge.
3. Le procedure di cui al comma 2 si svolgono con modalità che garantiscano:
a) imparzialità, trasparenza, semplificazione, economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di sistemi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro.
4. Ai concorsi pubblici si applicano le vigenti normative statali in materia di riserve di posti per particolari categorie di soggetti, ferma restando la riserva per il personale dell'Ente di cui all'art. 17 del presente regolamento.
5. Le procedure di accesso di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), espletate, di norma, disgiuntamente, possono essere uniche per i due organici, previa intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. In tale caso le selezioni sono indette dal Direttore generale competente in materia di personale presso la Giunta, previa intesa con il Direttore generale dell'Assemblea legislativa. Le procedure per la copertura di posti vacanti in uno solo dei due organici sono espletate dai Dirigenti e dalle strutture di competenza.
6. L'accesso alle posizioni lavorative dell'area non dirigenziale, mediante le procedure di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e), comporta la classificazione nella posizione economica iniziale dei profili professionali di categoria B, C e D; per la Regione, l'accesso, tramite procedura selettiva pubblica, alla categoria B avviene nei profili di posizione economica iniziale B3.
7. Il presente regolamento si applica alla Regione e agli enti di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) e c) della L.R. n. 43/2001.
8. Il regolamento si applica agli Enti e aziende del Servizio Sanitario Regionale limitatamente alle disposizioni relative ai seguenti istituti, per quanto compatibili e ad integrazione della disciplina speciale sulle procedure concorsuali del Servizio sanitario nazionale:
a) requisiti generali per l'accesso;
b) competenze e responsabilità della commissione;
c) criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici;
d) preselezione;
e) assunzioni con avviamento degli iscritti alle liste di collocamento;
f) assunzioni riservate a categorie protette.
9. I provvedimenti relativi sono adottati secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2
Requisiti generali per l'accesso
1. Per accedere all'impiego regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) assenza di condanne penali definitive per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale;
c) di non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 Sito esterno;
d) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
e) idoneità fisica all'impiego; il bando può indicare eventuali incompatibilità alla copertura di specifiche posizioni lavorative;
f) essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
1) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
2) per l'accesso alla cat. C: diploma di maturità;
3) per l'accesso alla cat. D: diploma di laurea o laurea magistrale; eventuale abilitazione professionale.
2. Si richiede il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso ai posti di qualifica dirigenziale.
3. I candidati che non hanno cittadinanza italiana, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, fatte salve le situazioni giuridiche tutelate dall'ordinamento italiano nel rispetto del diritto internazionale;
b) possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito è accertato nel corso delle prove;
c) per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano.
4. I candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento previsto dalla vigente normativa.
5. Se la posizione lavorativa lo richiede, la procedura selettiva può prevedere il possesso di ulteriori requisiti.
6. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel bando e permanere al momento dell'assunzione. Relativamente ai requisiti di cui ai commi 3, lett. c) e 4, il bando potrà stabilire un termine diverso. In tal caso il candidato dovrà aver presentato presso la competente Autorità, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, l'istanza per il riconoscimento previsti dalla vigente normativa. Per il requisito di cui al comma 3 lett. c) il provvedimento relativo al permesso di soggiorno sul territorio italiano può essere presentato al momento dell'assunzione.
7. Con provvedimento motivato l'amministrazione potrà disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle procedure selettive, l'esclusione dei candidati privi dei requisiti sopra descritti.
8. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, salvo contrarie disposizioni di legge, sono equiparati ai cittadini italiani.
Art. 3
Programmazione delle procedure concorsuali e relativi criteri
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa elaborano il piano delle procedure concorsuali tenuto conto della programmazione dei fabbisogni professionali di cui all'art. 11, della L.R. n. 43 del 2001, nonché degli esiti delle procedure di mobilità di cui all' art. 14, comma 3, lett. a) e b), della medesima legge.
2. Per valorizzare le competenze professionali sviluppate dal personale regionale ai fini della progressione di carriera, il piano di cui al comma 1 è adottato nel rispetto di quanto segue:
a) una percentuale comunque non superiore al cinquanta per cento dei posti da coprire - all'interno del pubblico concorso - può essere riservata alla valorizzazione del personale regionale in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno e con almeno due anni di anzianità di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria immediatamente inferiore maturata negli organici della Regione Emilia-Romagna;
b) nei concorsi per la copertura di un solo posto non si applica la quota di riserva.
Capo II
PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 4
Modalità di accesso per concorso pubblico
1. Le procedure concorsuali per il personale da inquadrare nelle categorie B, C e D, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono svolgersi:
a) per esami;
b) per titoli;
c) per titoli ed esami;
d) per corso-concorso.
2. L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene a seguito di procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o corso-concorso.
3. Le procedure concorsuali prevedono lo svolgimento di una delle seguenti prove ovvero una combinazione delle stesse:
a) prova scritta con contenuto teorico o pratico-attitudinale, predisposta anche in forma di test, quesiti o elaborazioni grafiche, da espletare anche mediante utilizzo di computer;
b) prova tecnica o pratico-attitudinale;
c) prova orale o colloquio.
4. Il corso-concorso è costituito da una procedura di selezione per l'ammissione ad un corso di formazione secondo le modalità di cui al successivo art.25.
5. Le procedure concorsuali per la copertura di posizioni vacanti nelle categorie C, D e nella qualifica unica dirigenziale, avuto a riferimento le caratteristiche della posizione lavorativa da coprire, devono prevedere anche l'accertamento delle conoscenze informatiche relativamente alle apparecchiature ed applicazioni più diffuse nell'Ente e di almeno una lingua straniera.
6. Le procedure concorsuali possono prevedere:
a) forme di preselezione che possono essere predisposte anche da soggetti specializzati in selezione del personale;
b) un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative maturate presso l'Ente.
Art. 5
Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica dirigenziale
1. La procedura concorsuale per la copertura di posizioni della qualifica unica dirigenziale è finalizzata a verificare e valorizzare prioritariamente le conoscenze e le competenze tecniche e manageriali, nonché le attitudini e le potenzialità possedute dai candidati.
2. Possono accedere agli organici regionali nella qualifica dirigenziale coloro che sono in possesso dei requisiti generali di cui al precedente articolo 2, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e dei seguenti requisiti specifici:
a) cittadinanza italiana;
b) possesso del diploma di laurea;
c) cinque anni di esperienza professionale maturata nelle Amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali è previsto il diploma di laurea oppure in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale o nella qualifica apicale dell'area non dirigenziale.
3. Non è possibile l'affidamento di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali che comportino competenze di amministrazione e di gestione o incarichi dirigenziali presso le strutture di diretta collaborazione politica, nei casi preclusi per inconferibilità e incompatibilità dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 Sito esterno (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno.) e disciplinati con atti amministrativi regionali di attuazione della normativa nazionale.
4. Relativamente agli incarichi di cui al comma 3, i bandi delle relative procedure concorsuali, prevedono come requisiti specifici l'assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 Sito esterno.

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