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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 02 novembre 2015, n. 3

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 278 del 2 novembre 2015

TITOLO II
COMPETENZE ED AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Capo I
COSTITUZIONE, COMPETENZE E AMBITI DI RESPONSABILITÀ DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Art. 6
Disposizioni generali
1. La commissione esaminatrice di procedura concorsuale è formata da esperti di provata competenza in possesso di professionalità adeguata in relazione alla posizione messa a concorso; può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, informatica ed eventuali ulteriori materie speciali ove previste. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.
2. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle parità di genere, con riferimento alla riserva prevista dall'art. 57, comma 1 lettera a) del D.lgs. 165/2001 Sito esterno, salvo motivata impossibilità, da esplicitarsi nel provvedimento di nomina.
3. Non possono fare parte della commissione, o svolgere compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.
Art. 7
Modalità di costituzione e di individuazione degli esperti
1. Gli esperti che compongono la commissione esaminatrice sono nominati dal Direttore Generale competente in materia di personale presso la Giunta, su proposta del Responsabile del Servizio competente. Il provvedimento è adottato d'intesa con il Direttore Generale dell'Assemblea Legislativa se le procedure riguardano posizioni lavorative appartenenti ad entrambi gli organici. Se le procedure riguardano posizioni lavorative appartenenti all'organico dell'Assemblea Legislativa il provvedimento è adottato dal Direttore Generale dell'Assemblea Legislativa, su proposta del Responsabile del Servizio competente.
2. Possono essere proposti come membri, previa valutazione del curriculum, funzionari di Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i dipendenti dell'Amministrazione regionale, ovvero soggetti esterni, segnalati da enti, associazioni o organismi consultati a tal fine, o che si siano proposti per lo svolgimento della funzione. Il curriculum è valutato con riferimento alle posizioni lavorative oggetto della procedura.
3. I componenti della commissione esaminatrice che siano dipendenti pubblici non possono risultare inquadrati in categorie inferiori a quella oggetto della selezione bandita.
4. La commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale è composta da un numero dispari di membri non inferiore a cinque, di cui uno esperto in tecniche di selezione e valutazione del personale.
5. La commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali per l'accesso alle categorie previste dal CCNL di comparto è composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3. Nelle procedure selettive per la copertura di posizioni lavorative della categoria D, profilo con posizione economica iniziale D3, può essere prevista la nomina di un membro esperto in tecniche di selezione e valutazione del personale.
6. Laddove i componenti della commissione esaminatrice non siano in possesso di comprovate competenze anche in lingua straniera o in informatica nonché in eventuali ulteriori materie speciali ove previste, con le stesse modalità indicate nel primo comma, possono essere nominati ulteriori membri esperti, che vanno ad integrare la commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente Regolamento.
7. Il Presidente è nominato fra i dirigenti regionali in servizio. In caso di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età per accedere ad un trattamento pensionistico, continua a svolgere le funzioni di Presidente fino al termine della procedura, salvo il sopravvenire di cause di incompatibilità. Per gli enti, istituti e agenzie regionali le funzioni di Presidente sono svolte da un dirigente interno od esterno ad essi, in possesso della necessaria esperienza e competenza.
8. Le funzioni di segretario sono svolte, di norma, da un dipendente dell'Ente, in possesso di adeguata professionalità, individuato nel provvedimento di nomina della commissione. Tali funzioni possono essere attribuite anche ad un membro della commissione.
9. Nel provvedimento di nomina sono altresì individuati i supplenti dei membri della commissione e del segretario. Qualora si rendesse necessaria l'ulteriore sostituzione di un componente o del segretario si procede con le stesse modalità previste per la prima nomina.
10. I Presidenti ed i segretari nominati sono tenuti a partecipare alle attività informative appositamente previste dall'Amministrazione per lo svolgimento della funzione.
Art. 8
Competenze e responsabilità
1. La commissione opera secondo criteri di imparzialità e correttezza. I componenti e il segretario sono tenuti a garantire la riservatezza sulle operazioni effettuate e sulle decisioni adottate.
2. La commissione, quale organo collegiale perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i componenti. Le sedute potranno essere svolte, in via eccezionale, previa intesa con l'Amministrazione regionale, anche in videoconferenza con modalità che assicurino le necessarie misure di sicurezza e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati in modo certo e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza assoluta. È esclusa la possibilità da parte dei componenti di astenersi.
3. Ogni seduta della commissione deve essere verbalizzata. Ciascun commissario può chiedere la verbalizzazione di eventuali osservazioni. I componenti e il segretario sottoscrivono il verbale e in caso di persistente rifiuto alla sottoscrizione, il Presidente ne dà atto e informa immediatamente il responsabile del procedimento.
4. È ammessa l'assenza temporanea di uno dei commissari nello svolgimento di attività che non comportano decisioni o valutazioni, nonché durante le prove scritte o a contenuto tecnico-pratico. Dell'assenza temporanea deve essere fatta menzione nel verbale.
5. Il Presidente convoca la commissione, ne coordina i lavori e svolge un'attività di impulso.
6. Il segretario redige i verbali delle sedute della commissione; è responsabile della custodia degli atti della procedura e provvede alle convocazioni ed alle comunicazioni, in conformità alle indicazioni impartite dal Presidente.
7. Gli esperti aggiunti hanno le medesime responsabilità degli altri membri della commissione limitatamente ai giudizi da esprimere nella materia di loro competenza.
Art. 9
Incompatibilità
1. I membri della commissione non devono essere componenti degli organi di direzione politica dell'Ente, non devono ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali in qualità di dirigenti o componenti delle rappresentanze sindacali unitarie o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, né dalle associazioni professionali. L'assenza di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della nomina.
2. Costituiscono cause di incompatibilità allo svolgimento della funzione di commissario e di segretario, il trovarsi in una delle seguenti situazioni nei confronti dei commissari o dei candidati:
a) grave inimicizia;
b) l'essere coniuge o convivente;
c) l'essere unito da vincolo di parentela o affinità fino al IV grado compreso (Tabelle Allegate 1 e 2);
d) ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza avuto a riferimento le cause di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.
3. I membri della commissione e il segretario per i quali, successivamente alla nomina, intervenga una delle situazioni di incompatibilità previste ai commi precedenti, hanno l'obbligo di dimettersi, con conseguente loro sostituzione.
Art. 10
Decadenza e dimissioni
1. È causa di decadenza dall'incarico di membro della commissione o di segretario, il verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) incompatibilità previste dall'articolo 9;
b) l'assenza ingiustificata da una o più sedute della commissione;
c) la sospensione dal servizio in esito a procedimento disciplinare o a causa di procedimento penale, ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente o di legge;
d) il mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della commissione;
e) il sopravvenire di una condanna, anche non passata in giudicato, per uno o più reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.
2. Le dimissioni dalla nomina di membro della commissione o di segretario sono ammesse solo per giustificato motivo.
3. La decadenza dall'incarico di membro della commissione esaminatrice e di segretario è pronunciata con provvedimento del Direttore Generale che ha provveduto alla nomina, al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1.
Art. 11
Sostituzioni
1. In caso di dimissioni o di decadenza di un membro della commissione e del segretario, il responsabile del procedimento provvede alla sostituzione con il supplente individuato nell'atto di nomina.
2. In caso di indisponibilità del membro supplente si procede alla sua individuazione a norma dell'art. 7. L'attività della commissione resta sospesa per il tempo necessario ad effettuare la sostituzione. Tutte le operazioni espletate in precedenza conservano validità.
3. In caso di impedimento del segretario verificatosi durante lo svolgimento di una prova o di una seduta della commissione o in un momento immediatamente precedente, tale da non consentire la sua tempestiva sostituzione, il Presidente assegna le funzioni ad uno dei componenti, che provvede alla verbalizzazione ed alla custodia degli atti.
Art. 12
Sottocommissioni
1. Qualora il numero dei candidati ammessi o le modalità di svolgimento della procedura lo rendano opportuno, possono essere nominate, con la stessa modalità prevista per la commissione, una o più sottocommissioni, composte dallo stesso numero di membri della commissione, unico restando il Presidente, oltre ad un eventuale segretario aggiunto. I componenti partecipano alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, e svolgono le successive fasi di correzione e valutazione delle prove e dei titoli secondo la ripartizione organizzativa decisa dal Presidente.
2. La nomina di sottocommissioni può essere prevista anche per l'espletamento della sola prova preselettiva.
3. La graduatoria finale è unica.
Art. 13
Comitato di vigilanza
1. Nel caso in cui le prove scritte o tecnico pratiche di selezione abbiano luogo contestualmente in più sedi il Responsabile del Servizio competente può nominare un Comitato composto da dipendenti regionali che svolge, nelle diverse sedi e limitatamente alla durata delle prove, le stesse attività della Commissione.
2. Il Comitato è presieduto da un membro della commissione.
3. I componenti del Comitato si attengono alle disposizioni impartite dal Presidente ed assumono gli stessi doveri e le stesse responsabilità dei componenti della commissione.
4. Eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento delle prove devono essere segnalate alla Commissione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Capo II
COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
Art. 14
Criteri per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici
1. I compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici sono definiti dalla Giunta regionale, di intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) previsione di un compenso base in relazione alla categoria o qualifica dei posti messi a concorso e del numero complessivo dei candidati ammessi alla selezione;
b) previsione di un compenso a candidato correlato:
1) alla categoria dei posti messi a concorso;
2) al numero dei candidati esaminati;
3) alla complessità della procedura concorsuale.
2. Il compenso di cui alla lettera b) del comma 1 può variare da un importo minimo ad un importo massimo a candidato. Tale compenso unitario è stabilito in maniera decrescente in funzione all'aumento del numero dei candidati.
3. Qualora le modalità concorsuali prevedano più di una selezione, esse sono considerate autonomamente ai fini del calcolo del compenso legato al numero di candidati esaminati.
4. Al dirigente e al dipendente regionale nominato membro o segretario di commissioni esaminatrici nei concorsi indetti dall'Amministrazione, non può essere attribuito alcun compenso. Al personale regionale compete il trattamento per lavoro straordinario per l'attività di membro o segretario svolta al di fuori dell'orario di lavoro ordinario.
5. I compensi di cui al comma 1 spettano a soggetti esterni nominati come componenti delle commissioni dall'Amministrazione. Per i membri esperti che integrino la commissione, di cui all'art. 7, è riconosciuto un compenso calcolato con riferimento al numero di candidati esaminati, oltre ad una quota pari a un terzo del compenso base.
6. Ai componenti delle Commissioni di concorso è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

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