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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 02 novembre 2015, n. 3

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 278 del 2 novembre 2015

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 43
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai candidati
1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà rese dai candidati ai fini dell'ammissione e della valutazione di titoli, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, ai sensi della normativa vigente.
2. Successivamente all'approvazione della graduatoria verranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, con le modalità ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione.
3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua responsabilità penale, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, così come previsto dalla normativa vigente.
Art. 44
Disposizioni finali
1. Il Regolamento regionale n. 35 del 2002 recante "Accesso agli organici regionali e procedure di concorso. Attuazione dell'art.15, L.R. n.43 del 2001" è abrogato.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sostituiscono quanto disposto nei seguenti atti dell'amministrazione regionale:
a) deliberazione della Giunta regionale del 10/02/2003 n. 190, "Direttiva in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione dell'art. 15 della L.R. n. 43/2001";
b) deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 32 del 17/02/2003, "Direttiva in materia di accesso agli organici regionali. Attuazione dell'art. 15 della L.R. n. 43/2001".
3. Il presente regolamento sarà pubblicato nel BURERT della Regione Emilia-Romagna e sui siti Internet ed Intranet dell'Ente. È' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

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