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Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 04 gennaio 2016, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 2 del 4 gennaio 2016

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - Norme generali
Espandere area tit2 Titolo II - Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati
Espandere area tit3 Titolo IIIDisposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari
Espandere area tit4 Titolo IV - Norme finali e transitorie
Titolo I
Norme generali
Art. 1
Ambito di applicazione e finalità
1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale) il presente regolamento:
a) disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari in coerenza con quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale) ed in attuazione dei criteri e delle norme tecniche generali di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 ed ai successivi provvedimenti adottati dal Governo;
b) fornisce i criteri per l'utilizzazione agronomica delle biomasse e del digestato così come definiti all'articolo 2, lettere q) e t);
c) fornisce i criteri tecnici per l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti ai sensi del d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 Sito esterno (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), con un titolo in azoto superiore all'1% ed inclusi negli allegati 1 "Concimi" e 2 "Ammendanti" dello stesso decreto legislativo, e dei correttivi da materiali biologici inclusi nell'Allegato 3;
d) definisce i contenuti della comunicazione cui è soggetta l'attività di utilizzazione agronomica, anche in considerazione dei contenuti informativi definiti per l'autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Sito esterno (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale) e dei relativi atti attuativi regionali.
2. Il Direttore Generale competente in materia ambientale stabilisce eventuali ulteriori specifiche norme tecniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, della l.r. n. 4 del 2007.
3. La gestione degli effluenti, delle acque reflue di origine agricola e delle altre biomasse, di cui al comma 1, comporta l'applicazione di un sistema di bilancio dell'azoto prodotto e utilizzato che consideri, nella successione operativa delle fasi del processo, i seguenti criteri:
a) idoneità degli ambiti territoriali: aree di divieto, zone vulnerabili ai nitrati, superfici in pendenza;
b) adeguatezza dei periodi di distribuzione e periodi di stoccaggio;
c) modalità e capacità minime di stoccaggio e ulteriori trattamenti;
d) standard di qualità e quantità delle sostanze;
e) standard di fertilizzazione o fertirrigazione in rapporto alle coltivazioni e all'idoneità degli ambiti territoriali;
f) modalità di trasporto;
g) distribuzione omogenea effettuata con tecniche in grado di contenere le emissioni.
4. E' vietata l'utilizzazione congiunta nello stesso terreno e nello stesso anno solare degli effluenti di allevamento e assimilati, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 Sito esterno (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) nonché dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all'art. 2, lettera gg).
5. L'utilizzazione di ulteriori sostanze fertilizzanti, per quanto non previsto dal presente regolamento, deve rispettare i principi agronomici dei disciplinari regionali di produzione integrata, finalizzati a diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi.
6. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari resta disciplinata dagli specifici provvedimenti adottati dalla Giunta regionale recanti disposizioni tecniche in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'Allegato V.
7. Relativamente ai criteri agronomici per il recupero di rifiuti organici, di cui all'operazione R10 dell'Allegato C, parte IV, d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, le presenti norme costituiscono riferimento per la gestione dell'azoto distribuito nel terreno.
8. Il presente regolamento si applica anche alle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
9. Il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori, previsto all'art. 8, comma 2, della l.r. n. 4 del 2007, è riportato nell'Allegato V, in cui sono descritte le misure attivate dalla Regione nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a sostegno delle iniziative di formazione, informazione e consulenza rivolte agli addetti al settore agricolo.
10. Ferma restando l'applicazione delle norme in materia di sanzioni penali previste dall'art. 137, comma 14, del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, e delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dall'art. 12 della l.r. n. 4 del 2007, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 11 della stessa l.r. n. 4 del 2007.
11. Le funzioni amministrative relative alla comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari e degli altri fertilizzanti oggetto del presente regolamento, sono esercitate in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 Sito esterno in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) e dai relativi atti attuativi regionali. È fatta comunque salva la facoltà dei titolari delle aziende di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, fermo restando che l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva è costituito dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Sito esterno (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Riguardo alle funzioni amministrative inerenti la comunicazione di cui al presente comma è competente il SUAP del Comune in cui ha sede l'impresa oppure in cui è localizzato il numero prevalente di capi allevati, o in cui è ubicata la maggior parte dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) "utilizzazione agronomica": il processo di distribuzione in campo, finalizzato al recupero delle sostanze nutrienti ed ammendanti, degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agro-alimentari, fin dalla loro produzione comprensiva delle fasi intermedia di gestione, stoccaggio, trattamento e trasporto;
b) "Zona Vulnerabile dai nitrati di origine agricola ed assimilate":
b.1) le aree individuate alla lettera a) e b) dell'art. 30 del titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
b.2) le zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione o derivazione, di cui all'art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, salvo diversa delimitazione stabilita dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 42 delle norme del PTA;
b.3) le fasce fluviali A e B delimitate nelle tavole grafiche del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Po, per quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
c) "acque reflue di aziende agricole di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno e di piccole aziende agro-alimentari di cui all'art. 17 del d.M. 7 Aprile 2006": le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono dalle seguenti aziende:
c.1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura;
c.2) imprese dedite all'allevamento del bestiame;
c.3) imprese dedite alle attività di cui ai punti c.1) e c.2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
c.4) aziende agro-alimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 metri cubi all'anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque, a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 chilogrammi all'anno;
d) "acque di vegetazione dei frantoi oleari": acque ed elementi fibrosi del frutto residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti;
e) "consistenza dell'allevamento": il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento, nel corso dell'anno solare corrente;
f) "stallatico": ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, gli escrementi o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera, e il guano, trattati o non trattati;
g) "effluenti di allevamento": miscele di stallatico, reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni, materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera;
h) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
h.1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
h.2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
h.3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
h.4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento, da soli o in miscela con biomasse di origine agricola o agroindustriale, come indicato nell'Allegato I, tabella 2, del presente regolamento;
h.5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
h.6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni previste per le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno o, qualora utilizzate in agricoltura, alle disposizioni di cui al Titolo III del presente regolamento;
h.7) eventuali residui di alimenti zootecnici.
i) "letami": effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
i.1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, utilizzati sia come giaciglio degli animali sia per assorbire le deiezioni;
i.2) le deiezioni di avicunicoli, anche non mescolate a lettiera, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
i.3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamento di effluenti d'allevamento, da soli o in miscela con biomasse di origine agricola o agroindustriale, come indicato nell'Allegato I, tabella 2, del presente regolamento;
i.4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
j) "fertilizzante azotato": qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:
j.1) gli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno;
j.2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento o di biomasse di origine agricola o agroindustriale, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, e da piccole aziende agro-alimentari;
j.3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 Sito esterno e in particolare quelli inclusi negli allegati 1 "Concimi" e 2 "Ammendanti" se con un titolo in azoto superiore all'1%, nonché quelli inclusi nell'allegato 3 "Correttivi", derivanti da materiali biologici e contenenti azoto con qualunque titolo;
k) "azoto disponibile al campo": azoto contenuto negli effluenti d'allevamento al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio;
l) "efficienza fertilizzante degli effluenti d'allevamento": il rapporto tra la quantità di azoto potenzialmente utilizzabile dalla coltura e la quantità apportata al campo;
m) "limiti di Massima Applicazione Standard (MAS)": dose massima di azoto efficiente ammesso per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola;
n) "fango di depurazione": i fanghi residui provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue come definito dal d.lgs. n. 99 del 1992 Sito esterno e dagli atti della Giunta regionale recanti indirizzi per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura;
o) "stoccaggio": deposito di effluenti d'allevamento o assimilati, biomasse di cui alla lettera q) ed acque reflue provenienti dalle aziende di cui all' articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno e da piccole aziende agroalimentari;
p) "accumulo di letame": deposito temporaneo di letami idonei all'impiego, effettuato sui terreni destinati a riceverlo;
q) "biomasse": materiali naturali, vegetali e non pericolosi di origine agricola e forestale utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia, e sottoprodotti agroindustriali ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno;
r) "trattamento": qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, biomasse vegetali ed acque reflue al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;
s) "digestione anaerobica" (DA): processo di degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;
t) "digestato": il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento o delle biomasse di cui alla lettera q), anche in miscela tra loro;
u) "impianto di digestione anaerobica": il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto funzionali al processo di digestione e di utilizzazione agronomica del digestato, o di sue frazioni successivamente trattate, nonché alla gestione del biogas prodotto;
v) "impianti aziendali": tutti gli impianti al servizio di una singola azienda agricola compresi quelli di digestione anaerobica che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con le biomasse di cui alla lettera q), ottenuti prevalentemente nell'azienda medesima;
w) "impianti interaziendali": tutti gli impianti compresi quelli di digestione anaerobica, diversi dagli "impianti aziendali", gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con biomasse, conferiti all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate o consorziate, oppure oggetto di apposito contratto di durata minima pluriennale;
x) "detentore": il soggetto che subentra al produttore di effluenti nell'utilizzazione agronomica e ne assume la responsabilità;
y) "fertirrigazione": l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o materiali assimilati;
z) "allevamenti di piccole dimensioni": allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 kg;
aa) "area aziendale omogenea": porzione della superficie aziendale uniforme per alcune caratteristiche dei suoli;
bb) "codice di buona pratica agricola (CBPA)": il codice di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999;
cc) "disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna": manuali prodotti ai sensi della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori), coerenti con il CBPA, che raccolgono indicazioni utili per i tecnici e gli agricoltori, funzionali a vari interventi;
dd) "corsi d'acqua superficiali": salvo eventuali esclusioni, rientrano in tale definizione:
dd.1) i corsi d'acqua riportati nelle Tavole 1 del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993;
dd.2) i corsi d'acqua elencati nell'elaborato M del predetto Piano Paesistico;
dd.3) corsi d'acqua diversi dai precedenti classificati come torrenti, rii e canali dalla Carta tecnica regionale. In alternativa, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale abbiano approvato una cartografia di dettaglio dei corsi d'acqua superficiali, si assume quest'ultima come riferimento;
ee) "appezzamento": superficie destinata ad un'unica coltura e gestita con la medesima tecnica agronomica;
ff) "effluenti di allevamento palabili o non palabili": effluenti di allevamento in grado oppure non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
gg) "correttivi da materiali biologici": correttivi ai sensi del d.lgs n. 75 del 2010 Sito esterno contenuti nell'Allegato 3 "Correttivi" e derivanti da materiali biologici anche classificati come rifiuti;
hh) "autorità competente": l'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni).
Titolo II
Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati
Art. 3
Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e di fertilizzanti azotati in relazione alla vulnerabilità ai nitrati di origine agricola
1. Nelle zone vulnerabili ai nitrati e nelle zone assimilate, come individuate dalla cartografia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di altri fertilizzanti azotati è disciplinata dalle norme specifiche riportate al Capo I. Tali norme costituiscono il Programma d'Azione Nitrati ai sensi della direttiva 91/676/CEE. 2. Nelle zone non vulnerabili ai nitrati, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di altri fertilizzanti azotati è disciplinata dalle norme del Capo II.
2. Nelle zone non vulnerabili ai nitrati, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di altri fertilizzanti azotati è disciplinata dalle norme del Capo II.
Capo I
PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA
Art. 4
Superfici vietate all'utilizzazione agronomica
1. L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e assimilati, di fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici, è vietata:
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, interessati da movimenti di massa tali da non consentirne la coltivazione, e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
2. In relazione alle colture, il divieto per l'uso di liquami, letami e prodotti a questi assimilati e di correttivi da materiali biologici si applica:
a) nei casi in cui i suddetti materiali possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
b) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
c) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
3. In relazione ai corsi d'acqua superficiali, il divieto si applica:
a) entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, per i letami e assimilati, per gli altri fertilizzanti azotati e per i correttivi da materiali biologici;
b) entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, per i liquami e assimilati;
c) limitatamente ai liquami e assimilati, nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale;
d) entro 30 metri dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e ratificata e resa esecutiva con il d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 Sito esterno, per tutti i fertilizzanti azotati.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai seguenti casi:
a) canali artificiali, con arginatura coincidente con la sponda;
b) canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali;
c) sistemi di scolo aziendale.
Art. 5
Limiti all'utilizzazione agronomica per superfici in pendenza
1. L'applicazione a fini di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, di fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75 del 2010 Sito esterno, e di altre biomasse è vietata in caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione.
2. Al fine di ridurre tale rischio, in caso di spandimento di letami, fertilizzanti azotati e altre biomasse palabili, su terreni con pendenza superiore al 10%, devono essere assicurate la copertura vegetale del suolo e, laddove possibile, l'applicazione di appropriate pratiche per la conservazione del suolo. Sui terreni arativi, deve essere praticata l'incorporazione dei fertilizzanti di cui al presente comma entro il giorno successivo, come indicato nell'Allegato II al paragrafo 3.
3. In relazione alla morfologia del territorio, è vietato utilizzare liquami su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%.
4. E' consentito l'utilizzo di liquami su appezzamenti con pendenze sino al 20 % in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione di esso, nonché attraverso l'utilizzo di adeguate tecniche di spandimento, come indicato nell'Allegato II al paragrafo 3.
5. In caso di aree agricole svantaggiate, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, l'applicazione di liquami è permessa su terreni in pendenza fino al 30% purché i carichi di azoto e di liquame siano frazionati in modo da non superare, per ogni applicazione, rispettivamente i 50 kg/ha e le 35 t/ha. Nel caso di colture con crescita primaverile particolarmente tardiva, è fatto obbligo di una seconda coltura per il periodo invernale, secondo quanto previsto dalle norme tecniche.
Art. 6
Criteri di gestione nelle aree di divieto o con limiti di utilizzazione
1. Nelle fasce di divieto di cui all'articolo 4, comma 3, è sviluppata una copertura erbacea permanente, anche spontanea, ed è consigliata la costituzione di siepi e di superfici boscate, così come previsto dal d.M. 7 aprile 2006 agli artt. 22 e 23 e all'Allegato II.
2. Entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali non sono ammesse lavorazioni del terreno, tranne quelle necessarie alla costituzione della copertura e dell'impianto quali semina e piantumazione.
Art. 7
Trattamenti e stoccaggio. Criteri generali
1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e assimilati e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili nelle condizioni e nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico.
2. Nella Tabella 2 dell'Allegato I è riportato l'elenco dei trattamenti indicativi funzionali a tale scopo; rendimenti diversi da quelli riportati nelle citate tabelle dovranno essere giustificati con specifiche relazioni tecniche allegate alla documentazione di cui all'art. 23.
3. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il terreno, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o concentrazione.
4. Relativamente ai trattamenti finalizzati a migliorare il valore fertilizzante degli effluenti d'allevamento e biomasse, costituite da sostanze vegetali, naturali e non pericolose provenienti da attività agricola, anche in miscela tra loro, può essere fatto riferimento alle specifiche tecniche riportate nell'Allegato I ed nell'Allegato III.
5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio, di cui all'Allegato III, è determinato in considerazione della produzione annuale di effluenti per specie allevata e per tipo di stabulazione, dei fabbisogni nutritivi delle colture normalmente praticate, delle precipitazioni.
Art. 8
Stoccaggio dei letami e dei materiali ad essi assimilati
1. I letami ed i materiali ad essi assimilati devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui il loro impiego in agricoltura è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, meteo-climatiche e normative. Le capacità di stoccaggio minime per i letami ed i materiali assimilati sono stabilite in base alla produzione annuale di azoto netto al campo proveniente dall'attività di allevamento, ai sistemi particolari di trattamento delle deiezioni avicunicole ed ai particolari cicli produttivi nell'allevamento avicolo.
2. Gli allevamenti che producono annualmente oltre 1.000 kg di azoto al campo, valore da calcolarsi utilizzando le tabelle dell'Allegato I, devono avere una capacità minima di stoccaggio dei letami e dei materiali ad essi assimilati pari al volume prodotto in novanta giorni, calcolato sulla consistenza media di allevamento.
3. Anche gli impianti che producono o trattano altri fertilizzanti azotati palabili, ottenuti da biomasse, devono avere una capacità minima di stoccaggio di novanta giorni.
4. La capacità di stoccaggio prevista per gli allevamenti di cui al comma 2 è aumentata a centoventi giorni nel caso si debbano stoccare deiezioni di allevamenti avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.
5. Per gli allevamenti avicoli su lettiera le lettiere esauste, dopo l'asportazione dal ricovero, possono essere trasportate direttamente in campo e disposte in cumuli secondo le modalità di cui all'articolo 9 e del paragrafo 1.1 dell'Allegato III.
6. Ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, sono considerate utili le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani delle galline ovaiole e dei riproduttori e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi), dotate di lettiera, nell'allevamento a terra. Ai fini della valutazione di tale capacità, nel calcolo del volume stoccato si fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.
Art. 9
Accumulo temporaneo di letami e altri materiali palabili
1. L'accumulo ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:
a) letami;
b) ammendanti commerciali e correttivi a norma del d.lgs. n. 75 del 2010 Sito esterno, contenenti azoto;
c) nell'ambito della categoria degli assimilati ai letami, lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
d) substrato esausto della coltivazione di funghi.
2. L'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno.
3. L'accumulo temporaneo sul suolo agricolo è ammesso solo per un periodo massimo di tre mesi, elevabili a sei mesi nel caso di letame da bovini da latte su prati polifiti non avvicendati da almeno cinque anni (prati stabili).
4. Nel caso del letame, prima dell'accumulo in campo è richiesto uno stoccaggio in platea di almeno novanta giorni. Il periodo di accumulo ha inizio il giorno del primo trasferimento in campo dei materiali. Le modalità operative per l'accumulo temporaneo sono definite nell'Allegato III. Nel caso dei correttivi da materiali biologici, devono essere garantiti sia l'impermeabilizzazione del terreno, che la copertura con telo impermeabile.
5. Per la lettiera degli allevamenti avicunicoli è consentito un periodo di accumulo temporaneo sino ad un massimo di nove mesi a condizione che siano adottate misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione.
6. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo e rispettando le specifiche tecniche riportate nell'Allegato III.
7. L'accumulo temporaneo, anche su terreno nudo, finalizzato alla sua successiva distribuzione in campo, non si configura come stoccaggio ai sensi del presente regolamento e rientra nella normale pratica agronomica a condizione che vengano rispettate le specifiche tecniche, riportate al paragrafo 1.1 dell'Allegato III, volte ad evitare la dispersione dei liquidi di sgrondo garantendo al contempo una distanza minima dai corsi d'acqua superficiali.
8. Per le disposizioni relative all'accumulo di biomasse costituite da residui delle coltivazioni agricole, da residui delle lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola e dei relativi compost, valgono le indicazioni riportate nel paragrafo 1.1 dell'Allegato III.
Art. 10
Divieto di accumulo
1. L'accumulo non è ammesso:
a) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b.2);
b) a distanza inferiore a 5 metri dalle scoline;
c) a distanza inferiore a 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
d) a distanza inferiore a 40 metri dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
e) ad una distanza inferiore a 50 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivi di terzi, a meno che tali edifici siano in uso ai soggetti che hanno reso disponibili i medesimi terreni allo spandimento.
Art. 11
Stoccaggio dei liquami e materiali assimilati
1. I liquami ed i materiali ad essi assimilati utilizzati in agricoltura devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui la distribuzione in campo non è adeguata alle fasi di crescita delle coltivazioni o è vietata per le condizioni dei terreni.
2. Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, ad eccezione delle trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
3. Devono essere dotati di una capacità minima di stoccaggio dei liquami, dei materiali ad essi assimilati e del digestato, pari al volume prodotto almeno in centottanta giorni, calcolato con riferimento alla consistenza media dell'allevamento o alla produzione di digestato negli impianti di digestione anaerobica:
a) gli allevamenti che in ZVN producono quantitativi annuali di azoto superiori a 1.000 kg;
b) gli allevamenti, ubicati in Zona Ordinaria, che distribuiscono in ZVN quantitativi superiori a 3000 kg/anno di azoto;
c) gli allevamenti, ubicati in Zona Ordinaria, che distribuiscono in ZVN quantitativi inferiori a 3000 kg/anno di azoto ma corrispondenti a più di un terzo della produzione totale annua di azoto;
d) gli impianti di digestione anaerobica, ubicati sia in ZVN che in Zona Ordinaria e indipendentemente dal tipo di matrici in ingresso all'impianto e dall'ubicazione dei terreni utilizzati per lo spandimento del digestato.
4. Per il calcolo dei quantitativi annuali di azoto da effluenti di allevamento o da digestato prodotti nell'anno, occorre fare riferimento ai dati delle tabelle in Allegato I.
5. La capacità di stoccaggio è ridotta a centoventi giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini che dispongono di terreni coltivati a prati di media e lunga durata, ricompresi i medicai dal terzo anno di impianto, o cereali autunno vernini per almeno un terzo della SAU totale.
6. La costruzione o gestione dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati deve essere conforme ai criteri stabiliti all'Allegato III. 7
7. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio degli allevamenti le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. Tale disposizione si applica anche agli ampliamenti di allevamenti esistenti, limitatamente alla parte ampliata.
Art. 12
Stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno
1. Gli effluenti di allevamento, corrispondenti a quantità annue di azoto al campo pari o inferiore a 1.000 kg, da calcolarsi utilizzando le tabelle dell'Allegato I, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle norme comunali vigenti in materia e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. In questo ambito, pertanto, i requisiti generali da soddisfare dovranno avere a riferimento i seguenti aspetti:
a) raccogliere le urine e le feci prodotte nei locali dove alloggiano gli animali in appositi pozzetti o convogliare le stesse nella concimaia mediante condotte adeguate;
b) evitare che dalla concimaia vengano dispersi liquidi di qualunque tipo e natura, attraverso sistemi quali pozzi neri per la raccolta dei colaticci e modalità costruttive che evitino che gli stessi possano defluire anche in condizioni di pioggia al di fuori dell'area della concimaia, per esempio attraverso cordoli perimetrali o argini in terra;
c) garantire la tenuta attraverso l'impiego di manufatti di adeguata tipologia ed utilizzando idonee modalità costruttive.
2. Qualora le norme comunali non stabiliscano specifiche modalità per la custodia e la conservazione dei liquami e dei letami, si dovrà fare riferimento agli artt. 233, 234, 235 e 236 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
Art. 13
Divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio
1. Lo stoccaggio dei letami, dei liquami e assimilati non è ammesso:
a) entro 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini;
b) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano come definite all'art. 2, comma 1, lett. b.2).
2. Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.
Art. 14
Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica
1. Il trasporto degli effluenti di allevamento e assimilati, finalizzato all'utilizzazione agronomica, non è assoggettato alle disposizioni di cui alla Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
3. La disposizione del presente articolo si applica anche al digestato destinato ad utilizzazione agronomica proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi del reg. (CE) n. 1069/2009.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per rete viaria pubblica principale si intendono tutte le strade fino al livello provinciale compreso.
5. Per il trasporto degli effluenti di allevamento e assimilati tramite la rete viaria pubblica principale effettuato con mezzi immatricolati come agricoli, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo Codice della Strada) e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione recato dal d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Sito esterno, è richiesta una copia della comunicazione di cui all'art. 23. Per il trasporto degli effluenti di allevamento e assimilati tramite la rete viaria pubblica principale effettuato con mezzi non agricoli, è richiesta una documentazione recante le seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;
b) la natura, la quantità del materiale trasportato;
c) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
d) la copia della comunicazione di cui all'art. 23, recante il numero di protocollo dell'Ente competente. Gli allevamenti esentati dalla presentazione della comunicazione possono utilizzare un documento che comprovi la qualifica di azienda agricola, quali l'iscrizione alla camera di commercio industria agricoltura ed artigianato, il Codice Unico Azienda Agricola, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.P.R. n. 503 del 1999 Sito esterno.
6. Nel caso di trasporto con mezzi non agricoli, una copia della documentazione di accompagnamento deve essere conservata per almeno due anni dai titolari delle comunicazioni di cui al presente regolamento e presso l'azienda agricola destinataria dei materiali.
7. Non viene considerato trasporto sulla rete viaria pubblica il semplice attraversamento della medesima.
Art. 15
Criteri per l'utilizzazione agronomica
1. Una razionale ed efficace fertilizzazione effettuata con effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati, conformemente alla buona pratica agricola, comporta:
a) la definizione preventiva degli apporti per coltura;
b) l'attuazione progressiva del piano nei terreni aziendali;
c) la registrazione delle utilizzazioni effettive per coltura e appezzamenti.
2. L'apporto di fertilizzanti azotati ai suoli agricoli deve tendere a equilibrare il bilancio dell'azoto del sistema suolo-coltura.
3. In rapporto alle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, occorre rispettare le seguenti condizioni e criteri specifici:
a) la quantità di effluente zootecnico, palabile o non palabile, non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo; sono fatte salve diverse quantità di azoto concesse in deroga dalla Commissione Europea con propria decisione ai sensi del paragrafo 2B dell'allegato III della direttiva 91/676/CEE (Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa;
b) caratteristiche del suolo: tipo e pendenza del suolo;
c) condizioni meteoclimatiche e modalità di irrigazione;
d) uso del terreno e prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture.
4. Per il calcolo dell'azoto netto al campo prodotto annualmente dall'allevamento si deve utilizzare la tabella 1 dell'Allegato I. Qualora si renda necessaria una più analitica determinazione dell'azoto netto al campo prodotto annualmente dovrà essere inviata, da parte dell'autorità competente, apposita richiesta alla Regione, la quale provvederà a valutarla ed eventualmente a concedere la possibilità di utilizzare i parametri proposti.
5. Al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti, di cui al comma 2, l'apporto di azoto proveniente dalla distribuzione di fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici, non deve superare i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS), di cui alla tabella 6 dell'Allegato II.
6. I quantitativi di azoto di cui alla tabella 6 dell'Allegato II sono espressi come azoto efficiente. L'efficienza dell'azoto distribuito con i concimi minerali si considera costante pari a 1, quella degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altre biomasse destinati all'utilizzo agronomico deve essere determinata sulla base dei livelli di efficienza riportati nell'Allegato II.
7. Le aziende che utilizzano oltre 3.000 kg/anno di azoto da effluenti di allevamento, oppure da digestato da biomasse anche trattate o eventualmente in miscela con effluenti d'allevamento, le aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale e quelle di allevamenti bovini con più di 500 Unità Bestiame Adulto (UBA) se utilizzano oltre 3.000 kg/anno di azoto da effluenti di allevamento o digestato, sono tenute ad elaborare un Piano di Utilizzazione Agronomica annuale (PUA) attenendosi ai limiti di MAS. Qualora le suddette aziende siano in grado di dimostrare rese produttive maggiori di quelle stabilite per definire i MAS dovranno provvedere ad elaborare un bilancio dell'azoto che tenga in considerazione tutte le voci riportate nell'equazione di cui al paragrafo 1.2 dell'Allegato II. Le suddette prescrizioni non si applicano alle aziende che cedono in toto gli effluenti di allevamento o il digestato.
8. Per le aziende di cui al comma 7, il coefficiente di efficienza medio aziendale annuo dell'azoto deve rispettare i seguenti valori minimi specifici:
a) 60% per i liquami avicoli, le frazioni chiarificate di digestati di qualsiasi provenienza;
b) 55% per i liquami suinicoli e digestato tal quale da liquami suini;
c) 50% per i liquami bovini e digestati da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse e digestati da sole biomasse;
d) 40% per i letami, le sostanze palabili assimilate, compresa la frazione solida del digestato e i correttivi da materiali biologici.
9. In considerazione dell'evolversi delle esigenze dell'azienda, sia in relazione alle esigenze colturali che agli andamenti stagionali o ad altre esigenze agronomiche correlate alla buona pratica agricola, è consentito apportare variazioni al Piano di utilizzazione annuale, purché debitamente registrate e conteggiate negli effetti complessivi sulla corretta gestione aziendale degli effluenti.
10. Il PUA deve essere preparato entro il 31 marzo di ogni anno e conservato in azienda per un periodo non inferiore ad un anno dalla sua elaborazione definitiva, ai fini dei controlli da parte dell'autorità competente. Le eventuali varianti al piano sono ammesse entro il 30 settembre.
Art. 16
Variazioni degli standard e delle condizioni specifiche per le ZVN
1. Per motivate ragioni di tutela ambientale, da riportare nei piani di tutela e nei piani di gestione di cui agli articoli 121 e 117 del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, la Regione può stabilire limiti azotati inferiori per una specifica area.
2. I limiti massimi di cui alla Tabella 6 in Allegato II devono essere periodicamente verificati, sulla base dei risultati produttivi conseguiti nelle annate agrarie precedenti, derivanti dalle basi statistiche regionali, dai dati relativi ai registri di utilizzazione, di cui all'articolo 20, dai dati sperimentali. La loro eventuale revisione deve essere concordata con i Ministeri competenti previa consultazione con la Commissione Europea.
3. Ai sensi dell'Allegato III della direttiva 91/676/CEE può essere consentito a singole aziende zootecniche, previa decisione favorevole della Commissione Europea, di applicare nelle Zone Vulnerabili da Nitrati quantitativi di azoto da effluenti d'allevamento superiori a 170 kg/ha/anno, nel rispetto delle norme tecniche che definiscono le procedure per la domanda di deroga ed i contenuti della documentazione tecnica da allegare alla medesima.
Art. 17
Periodi di divieto della distribuzione
1. Al fine di evitare i rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzazione degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e dei correttivi da materiali biologici, nella stagione autunno-invernale, dal 1 novembre fino al termine di febbraio, è regolata dai periodi di divieto di cui al presente articolo.
2. La Regione, con atto dirigenziale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna mediante i bollettini agrometeorologici.
3. L'utilizzazione di letami e di materiali ad essi assimilati, di concimi azotati, di ammendanti organici e dei correttivi da materiali biologici, è vietata per novanta giorni, dal 1 novembre al 31 gennaio.
4. L'utilizzazione degli ammendanti compostato misto ed ammendante compostato verde, con contenuto di azoto totale inferiore al 2,5 % sul secco e di azoto minerale non superiore al 20 % dell'azoto totale, dei letami bovino ed ovicaprino, su prati con prevalenza di graminacee, ivi inclusi i medicai a partire nel terzo anno, ed in pre-impianto su colture orticole, è vietata per trenta giorni, decorrenti dal 15 dicembre al 15 gennaio.
5. Gli allevamenti esistenti che producono deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, devono attenersi al divieto di distribuzione dal 1 novembre all'ultimo giorno del mese di febbraio.
6. L'utilizzazione dei liquami e materiali ad essi assimilati è vietata dal 1 novembre fino alla fine di febbraio.
7. L'utilizzazione dei liquami, e materiali ad essi assimilati, su terreni con colture in atto, quali prati, medicai dal terzo anno d'impianto, cereali autunno-vernini, colture arboree inerbite, è vietata per novanta giorni, decorrenti, in genere, dal 1 novembre al 31 gennaio.
8. L'Autorità competente può altresì stabilire, per i liquami e assimilati, sospensioni del divieto di cui al comma 6, solo nel mese di febbraio, per periodi settimanali, su tutto il territorio di competenza o su parte di esso, esclusivamente sui terreni utilizzati per colture a semina primaverile precoce, qualora siano pervenute richieste formali e motivate di sospensione da parte delle imprese agricole produttrici d'effluenti d'allevamento o da loro rappresentanze sindacali.
9. La sospensione del divieto di distribuzione invernale, di cui al comma 8, deve essere concessa con un provvedimento specifico e motivato dalla sussistenza dei seguenti criteri e dati oggettivi:
a) i terreni non siano in condizioni di saturazione idrica: la verifica della saturazione dei terreni, effettuata attraverso i bollettini agro-meteorologici settimanali redatti dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, richiede che per la voce "Deficit Rispetto alla Capacità di campo" la maggior parte del territorio provinciale abbia valori di capacità d'assorbimento positivi; a tal fine l'autorità competente può avvalersi anche dei dati di profondità della falda ipodermica, acquisibili dalle stazioni della rete di monitoraggio regionale comprese nella zona vulnerabile. Si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri;
b) i dati meteorologici forniti dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna devono prevedere almeno tre giorni di tempo stabile.
10. Ai fini delle modalità di utilizzazione del digestato, la frazione palabile è assimilata al letame e quella chiarificata al liquame.
11. La Regione provvederà ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in merito alle sospensioni del divieto, di cui al comma 9.
12. Le sospensioni del divieto decadono in caso di sopravvenienza di precipitazioni meteoriche.
Art. 18
Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati
1. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;
b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
c) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al d.lgs. n. 75 del 2010 Sito esterno, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui al titolo III del presente regolamento, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
d) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;
e) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA ed all'allegato II al presente regolamento.
2. Al fine di contenere i rilasci di azoto dal suolo alle acque e le emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti, la distribuzione al suolo degli effluenti di allevamento, di altri fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici si deve svolgere secondo le seguenti modalità:
a) la distribuzione dei liquami con erogatori deve avvenire a pressioni di esercizio inferiori a 6 atmosfere all'ugello;
b) i liquami, i letami e materiali assimilati, gli ammendanti organici e correttivi da materiali biologici, se distribuiti su terreno nudo o con residui colturali, devono essere incorporati nel terreno entro ventiquattro ore dalla loro applicazione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti coltivati con copertura vegetale in atto e anche quelli con semina già effettuata.
3. Per situazioni in cui si renda necessario ridurre ulteriormente il rischio di emissioni, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica possono disporre l'adozione delle seguenti tecniche di distribuzione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati:
a) iniezione diretta al suolo, con profondità indicativa 0,10-0,20 metri;
b) spandimento superficiale a bassa pressione, con rilascio al suolo del liquame per semplice caduta, per esempio su piatto deviatore per spargimento laterale o a ventaglio, o da ugelli montati su ali distributrici e muniti di dispositivo rompigetto, seguito da interramento entro ventiquattro ore;
c) spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;
d) spandimento radente il suolo su colture prative con leggera scarificazione;
e) distribuzione per solchi aperti.
4. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, palabili e non palabili, dei correttivi da materiali biologici e degli altri fertilizzanti azotati, ad esclusione dei concimi minerali, in assenza di specifiche indicazioni nelle norme comunali di cui al comma 5, deve essere effettuata garantendo comunque il rispetto di una distanza:
a) non inferiore a 100 metri dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
b) di almeno 50 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.
5. Le suddette zone di rispetto sono ridotte a 50 metri dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato ed a 30 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivo di terzi se utilizzati in zona agricola, purché l'uso degli effluenti zootecnici e di altri fertilizzanti azotati venga effettuato esclusivamente con le seguenti tecniche di utilizzazione agronomica:
a) per i materiali non palabili: tecniche indicate al comma 3;
b) per i materiali palabili: spandimento superficiale e interramento entro le dodici ore dall'inizio delle operazioni. Non essendo possibile l'interramento entro le dodici ore su appezzamenti con inerbimento, quali foraggere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti, su tali appezzamenti la suddetta riduzione delle zone di rispetto è ammessa purché sia garantito l'utilizzo di letame sottoposto ad un periodo di maturazione (stoccaggio e accumulo) non inferiore a sei mesi.
Art. 19
Utilizzazione di fertilizzanti azotati nelle aziende senza allevamento
1. Le aziende senza allevamento e che non impiegano effluenti zootecnici o digestato devono utilizzare i fertilizzanti azotati e i correttivi da materiali biologici rispettando i limiti di Massima Applicazione Standard di azoto efficiente per coltura riportati in Allegato II, Tabella 6, come già indicato per gli effluenti di allevamento, nonché le norme attinenti i divieti spaziali e i periodi di divieto stabiliti nei precedenti articoli.
2. E' consentito all'azienda di applicare le disposizioni in materia di fertilizzazione stabilite dai disciplinari regionali di produzione integrata rispettando comunque i limiti di Massima Applicazione Standard di azoto efficiente.
Art. 20
1. Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, altri fertilizzanti azotati o correttivi da materiali biologici, sono tenute a registrare le singole distribuzioni, riportando su carta libera o su supporto magnetico, entro quindici giorni dall'intervento, i seguenti dati:
a) gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i corrispondenti codici delle particelle catastali componenti;
b) la coltura;
c) la data di distribuzione (giorno/mese/anno);
d) il tipo di fertilizzante;
e) il contenuto percentuale in azoto (titolo);
f) la quantità totale.
2. Il titolare dell'impresa agricola deve conservare presso la sede aziendale o altra sede, la seguente documentazione:
a) il registro cartaceo o informatizzato;
b) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo, o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale.
3. La conservazione della documentazione di cui al comma 2, in altra sede rispetto a quella aziendale, deve essere resa nota all'autorità competente. Il materiale cartografico di cui al comma 2 deve essere conservato assieme al registro.
4. La cessione a terzi degli effluenti di allevamento o digestato, di cui all'articolo 24, comporta l'obbligo di registrazione delle quantità cedute annotando oltre ai dati relativi alla data di cessione anche: quantità, tipologia e nome dell'azienda nella colonna relativa alla coltura.
5. Sono escluse dagli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le aziende con allevamenti con produzione annua di azoto al campo non superiore a 1.000 kg, e le aziende senza allevamento con superficie in zona vulnerabile non superiore a sei ettari di SAU.
6. Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, che applicano i Disciplinari di Produzione Integrata, devono registrare gli interventi di fertilizzazione nelle apposite schede di registrazione previste.
7. Le aziende biologiche che utilizzano effluenti di allevamento possono registrare gli interventi di fertilizzazione nella scheda colturale prevista dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 220 Sito esterno (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico), purché siano riportate tutte le informazioni di cui al comma 1 e la scheda sia accompagnata dalla cartografia di cui al comma 2, lettera b).
Art. 21
Disposizioni relative all'irrigazione
1. In mancanza di norme specifiche previste dai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) o in assenza di regolamenti irrigui dei Consorzi di Bonifica tali da soddisfare le indicazioni di cui all'allegato 7 del d.M. 7 aprile 2006, le aziende assumono a riferimento:
a) i tempi di intervento, avvio e termine della stagione irrigua, indicati dagli attuali Bollettini provinciali di Produzione integrata, o da altri mezzi di informazione tecnica per le aziende agricole;
b) i volumi massimi di adacquamento indicati nell'Allegato II.
2. Il titolare dell'impresa deve indicare nella comunicazione di cui all'art. 23 i riferimenti in base ai quali effettua l'irrigazione.
Art. 22
Disposizioni relative all'utilizzazione dei fanghi di depurazione
1. L'impiego dei fanghi di depurazione è disciplinato dal d.lgs. n. 99 del 1992 Sito esterno e dagli atti attuativi della Giunta Regionale di cui all'Allegato V.
2. E' vietata l'utilizzazione nello stesso terreno e nello stesso anno solare degli effluenti di allevamento e assimilati, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione ai sensi del d.lgs. n. 99 del 1992 Sito esterno, nonché dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all'art. 2, lettera gg). Qualora i terreni inseriti nella comunicazione di cui all'art. 23 siano destinati all'utilizzazione di una delle suddette matrici organiche, diverse dagli effluenti di allevamento e loro assimilati, l'azienda deve aggiornare la comunicazione e il relativo elenco di terreni forniti all'autorità competente.
Art. 23
Comunicazione
1. Il titolare dell'impresa che, in zone vulnerabili ai nitrati, produce o utilizza effluenti di allevamento o digestato deve darne comunicazione all'autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività. La stessa comunicazione è obbligatoria in caso di cessione ai sensi dell'art. 24.
2. La comunicazione deve essere inviata per via telematica attraverso il sistema informativo agricolo regionale denominato "gestione effluenti zootecnici".
3. I contenuti della comunicazione e le procedure autorizzative all'accesso al sistema informativo sono riepilogati nell'Allegato I.
4. Il titolare dell'impresa deve comunicare all'autorità competente ogni modifica relativa all' attività di utilizzazione agronomica che comporti variazione dei dati precedentemente comunicati. La variazione dei dati va comunicata almeno trenta giorni prima della modifica. L'aggiornamento della comunicazione di cui al comma 1 va effettuato entro cinque anni dalla comunicazione iniziale o dalla sua ultima variazione. Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. n. 59 del 2013 Sito esterno.
5. Ad integrazione della comunicazione è richiesta la redazione di una documentazione tecnica, da aggiornarsi annualmente, in caso di variazioni, che deve essere conservata presso una sede aziendale da indicarsi ed essere resa disponibile per i controlli. Tale documentazione è costituita da:
a) il Piano di Utilizzazione Agronomica annuale (PUA);
b) il registro di utilizzazione di tutti i fertilizzanti azotati;
c) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante l'individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale;
d) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di effluenti zootecnici di cui all'art. 14.
6. Non è richiesta la duplicazione dei dati e della documentazione già presenti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole o comunque già trasmessi all'autorità competente, e che non necessitano di aggiornamenti.
7. Le aziende con allevamento che producono o utilizzano un quantitativo di azoto di origine zootecnica pari o inferiore a 1.000 kg. non sono tenute al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.
8. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:
a) le aziende agricole con allevamenti con produzione annua di azoto al campo non superiore a 1.000 kg;
b) le aziende agricole senza allevamento, che impiegano effluenti zootecnici o digestato, con superficie in zona vulnerabile non superiore a sei ettari di SAU;
c) le aziende agricole senza allevamenti e che non impiegano effluenti zootecnici o digestato, di cui all' art. 19, comma 1, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati ed assimilate;
d) le aziende agricole senza allevamento che, sulla base dei contratti di cessione di cui all'art. 24, utilizzano direttamente su terreni in proprietà ed in affitto, senza lo stoccaggio, effluenti di allevamento o digestato per un corrispondente quantitativo di azoto inferiore a 3.000 kg/anno e che hanno regolarizzato la propria posizione nell'anagrafe delle aziende agricole regionali.
9. Sono comunque tenute alla compilazione del Registro di utilizzazione le aziende di cui alla lettera c) del comma 8 con superficie in ZVN superiore a sei ettari di SAU e le aziende di cui alla lettera d) dello stesso comma 8.
Art. 24
Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di digestato per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica
1. Il titolare dell'azienda agricola o dell'impianto può cedere gli effluenti o il digestato ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l'espletamento dell'utilizzazione agronomica. In tal caso, il titolare dell'azienda agricola che cede gli effluenti, deve trasmettere all'autorità competente copia del contratto stipulato, oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione. Il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall'azienda agricola produttrice, ed è tenuto a comunicare le relative informazioni all'autorità competente, come previsto all'art. 23, ed a produrre la relativa documentazione.
2. Il detentore è assimilato ad un'azienda con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui ceduti dalle aziende produttrici.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata dal produttore e dal detentore, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle rispettive attività.
4. Nel caso di detentori esonerati dal presentare la comunicazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 23, in quanto utilizzatori in ZVN di effluenti zootecnici o digestato, senza gestione in proprio di alcuna operazione di stoccaggio e trattamento, per un quantitativo di azoto corrispondente inferiore a 3.000 kg/anno, il titolare della azienda agricola che cede gli effluenti è tenuto a presentare all'autorità competente copia del contratto di cessione contenente l'indicazione del tipo di effluente, la quantità totale annuale, la sua concentrazione in azoto in rapporto al volume o al peso e il periodo di validità.
Art. 25
Contenuti della comunicazione
1. Le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione all'autorità competente, di cui all'art. 23, così come precisato nell'Allegato I, elencate per voci aggregate, sono le seguenti:
a) anagrafica dell'impresa e del titolare;
b) tipologia e consistenza dell'allevamento o delle biomasse;
c) produzione di effluenti o digestato, stoccaggio e altri trattamenti aziendali, tipologia di effluenti e azoto contenuto;
d) dati sulle superfici destinate all'utilizzazione agronomica;
e) elenco dei documenti amministrativi ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso sede aziendale;
f) riferimenti del titolo amministrativo che legittima la costruzione dell'impianto di trattamento anaerobico.
2. Per allevamenti o impianti ubicati fuori dal territorio regionale e che spandono anche nel territorio regionale, il titolare deve allegare alla comunicazione presentata in Emilia-Romagna gli estremi della comunicazione presentata fuori dal territorio regionale.
Art. 26
Allevamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)
1. Il titolare degli allevamenti di suini e avicoli, soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno e alla l.r. n. 21 del 2004, deve, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 25 del presente regolamento, elaborare i piani di utilizzazione agronomica annuali e comunicare all'autorità competente con le modalità di cui all'art. 23, i dati e le informazioni standard richieste, nonché produrre e conservare la documentazione tecnica prevista all'Allegato I.
2. Le variazioni inerenti aspetti strutturali del PUA, quali la superficie complessiva utilizzata, le variazioni della disponibilità dei terreni o dei quantitativi complessivi di effluenti, devono essere preventivamente comunicate all'autorità competente con le modalità di cui all'art. 23.
Art. 27
Linee guida per il controllo delle aziende e flusso informativo
1. La Regione definisce le linee guida per il controllo delle aziende che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati secondo i criteri stabiliti dall'art. 30 del d.M. 7 aprile 2006, al fine di garantire i flussi informativi previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Il sistema di controllo del rispetto della condizionalità prevista dal regolamento (CE) n. 1782/2003 di riforma della PAC, nonchè quello relativo agli allevamenti soggetti ad AIA ai sensi della l.r. n. 21 del 2004, devono raccordarsi con il sistema dei controlli di cui al comma 1. Costituiscono strumenti di supporto ai controlli le banche dati:
a) del sistema di gestione effluenti zootecnici, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR);
b) del sistema di gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali - IPPC.
3. Ai sensi del d.M. 7 aprile 2006 e dei criteri relativi all'applicazione della condizionalità, i controlli diretti devono essere svolti su almeno l'1% delle aziende tenute a presentare la comunicazione, sino a raggiungere il 4% nelle aree a maggior densità di aziende agro-zootecniche. Sono fatti salvi gli ulteriori controlli sulle aziende soggette ad AIA.
4. L'autorità competente può effettuare analisi, secondo i metodi ufficiali di campionamento e di analisi chimica del suolo, dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti, ai fini della determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile.
Art. 28
Programma di verifica dei risultati
1. Il programma d'azione di cui al presente capo I è soggetto a verifica di efficacia ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.M. 7 aprile 2006 secondo i criteri generali indicati all'Allegato VIII del medesimo decreto.
2. Sono considerati utili ai fini della valutazione dell'efficacia del programma d'azione:
a) il numero di comunicazioni inviate e carichi di azoto apportati in campo;
b) la valutazione dello stato della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e dello stato trofico delle acque dolci superficiali e costiere, attraverso la rete di monitoraggio costituita da stazioni di campionamento rappresentative e coerenti con le ZVN;
c) l'evoluzione delle pratiche agricole, degli assetti colturali, della variazione di caratteri del suolo.
3. Al fine di conseguire un adeguato livello di informazione, il programma di verifica si coordina con gli strumenti di valutazione degli effetti della pianificazione relativa alla tutela delle acque e del Programma regionale di sviluppo rurale.
Capo II
DISCIPLINA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE NON VULNERABILI DA NITRATI
Art. 29
Ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni sull'utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili dai nitrati
1. Sono soggetti alle disposizioni del presente capo i titolari delle imprese che operano in zone non vulnerabili dai nitrati, in relazione all'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento o di altri fertilizzanti azotati, come definiti all'art. 2.
Art. 30
Superfici vietate all'utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili dai nitrati
1. L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e assimilati, di altri fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici è vietata:
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato, e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, interessati da movimenti di massa tali da non consentirne la coltivazione, o saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
2. In relazione alle colture, il divieto per l'uso di liquami, letami e prodotti a questi assimilati e di correttivi da materiali biologici si applica:
a) nei casi in cui i suddetti materiali possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
b) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
c) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
3. In relazione ai corsi d'acqua superficiali, il divieto si applica:
a) entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i letami e assimilati;
b) entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i liquami e assimilati;
c) limitatamente ai liquami e assimilati, nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale;
d) entro 30 metri dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, per tutti i fertilizzanti azotati.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano ai seguenti casi:
a) canali artificiali, con arginatura coincidente con la sponda;
b) canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali;
c) sistemi di scolo aziendale.
Art. 31
Limiti all'utilizzazione per superfici in pendenza nelle zone non vulnerabili da nitrati
1. L'applicazione a fini di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, di fertilizzanti minerali e ammendanti di cui al d.lgs. n. 75 del 2010 Sito esterno e di altre biomasse è vietata in caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione.
2. Al fine di ridurre il rischio di cui al comma 1, in caso di spandimento di letami, fertilizzanti commerciali e altre biomasse palabili su terreni con pendenza superiore al 10%, devono essere assicurate la copertura vegetale del suolo e, laddove possibile, l'applicazione di appropriate pratiche per la conservazione del suolo. Sui terreni arativi, deve essere praticata l'incorporazione dei fertilizzanti di cui al presente comma entro il giorno seguente.
3. In relazione alla morfologia del territorio, è vietato utilizzare liquami su appezzamenti con pendenza media superiore al 10%.
4. E' consentito l'utilizzo di liquami su appezzamenti con pendenze sino al 20 % in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione di esso, nonché attraverso l'utilizzo di adeguate tecniche di spandimento, secondo la disciplina contenuta nelle norme tecniche.
5. In caso di aree agricole svantaggiate, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricoltura Sviluppo Rurale), l'applicazione di liquami è permessa su terreni in pendenza fino al 30% purché i carichi di azoto e di liquame siano frazionati in modo da non superare, per ogni applicazione, rispettivamente i 50 kg/ha e le 35 t/ha. Nel caso di colture con crescita primaverile particolarmente tardiva, è fatto obbligo di una seconda coltura per il periodo invernale, secondo quanto previsto dalle norme tecniche.
Art. 32
Criteri di gestione nelle aree di divieto o con limiti di utilizzazione relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati
1. Nelle fasce di divieto di cui all'art. 30, comma 3, è sviluppata una copertura erbacea permanente, anche spontanea, ed è consigliata la costituzione di siepi e di superfici boscate, così come previsto dal d.M. 7 aprile 2006 agli artt. 22 e 23 e all'Allegato II dello stesso decreto.
2. Entro 5 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali non sono ammesse lavorazioni del terreno, tranne quelle necessarie alla costituzione della copertura e dell'impianto quali semina e piantumazione.
Art. 33
Stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato
1. Relativamente ai trattamenti degli effluenti di allevamento e assimilati ed ai criteri generali per lo stoccaggio, valgono le indicazioni di cui all'art. 7.
2. Gli allevamenti che producono quantitativi annuali di azoto al campo superiori a 1.000 kg devono essere dotati di contenitori per lo stoccaggio, in relazione alla tipologia, aventi capacità pari al volume prodotto nel periodo minimo di seguito indicato, calcolato con riferimento alla consistenza media dell'allevamento:
a) per letami, assimilati di allevamenti bovini, suini e avicoli e frazione palabile del digestato: novanta giorni;
b) per liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini che dispongono di terreni coltivati a prati di media e lunga durata, compresi i medicai dal terzo anno di impianto, o cereali autunno vernini per almeno un terzo della SAU totale in zona non vulnerabile: novanta giorni.
c) per liquami e assimilati di bovini, suini e avicoli, per le deiezioni degli allevamenti avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%: centoventi giorni;
3. Per gli allevamenti, ubicati in zona ordinaria, che distribuiscono anche su terreni in ZVN, vale quanto previsto all'articolo 11, comma 3.
4. Gli impianti di digestione anaerobica devono essere dotati di contenitori per lo stoccaggio aventi capacità pari al volume prodotto in centoottanta giorni.
5. Per il calcolo dei quantitativi annuali di azoto da effluenti di allevamento o da digestato prodotti nell'anno, occorre fare riferimento ai dati delle tabelle nell'Allegato I.
6. In riferimento agli allevamenti avicoli su lettiera, le lettiere esauste, dopo l'asportazione dal ricovero, possono essere trasportate direttamente in campo e disposte in cumuli secondo le modalità di cui all'articolo 34 e del paragrafo 1.1 dell'Allegato III.
7. In riferimento agli allevamenti con stabulazione su lettiera, occorre fare riferimento a quanto stabilito all'art. 8, comma 6.
8. Gli effluenti prodotti da allevamenti, corrispondenti a quantità annue di azoto al campo pari o inferiore a 1.000 kg devono essere raccolti e conservati, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia. Dovranno essere comunque rispettate le seguenti prescrizioni:
a) raccogliere le urine e le feci prodotte nei locali dove alloggiano gli animali in appositi pozzetti o convogliare le stesse nella concimaia mediante condotte adeguate;
b) evitare che dalla concimaia vengano dispersi liquidi di qualunque tipo e natura, attraverso sistemi quali pozzi neri per la raccolta dei colaticci e modalità costruttive che evitino che gli stessi possano defluire anche in condizioni di pioggia al di fuori dell'area della concimaia;
c) garantire la tenuta attraverso l'impiego di manufatti di adeguata tipologia ed utilizzando idonee modalità costruttive.
9. Qualora le norme comunali non stabiliscano specifiche modalità per la custodia e la conservazione dei liquami e dei letami, si dovrà fare riferimento agli artt. 233, 234, 235 e 236, del r.d. n. 1265 del 1934.
10. I requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio sono contenuti nell'Allegato III.
11. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio degli allevamenti le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. Tale disposizione si applica anche agli ampliamenti di allevamenti esistenti, limitatamente alla parte ampliata.
Art. 34
Accumulo temporaneo di letami e altri materiali palabili nelle zone non vulnerabili da nitrati
1. L'accumulo ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:
a) letami;
b) ammendanti commerciali e correttivi a norma del d.lgs. n. 75 del 2010 Sito esterno, contenenti azoto;
c) nell'ambito della categoria assimilati, lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
d) substrato esausto della coltivazione di funghi.
2. L'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno.
3. L'accumulo temporaneo, sul suolo agricolo è ammesso per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso del letame, dopo uno stoccaggio in platea di almeno novanta giorni. Il periodo di accumulo ha inizio il giorno del primo trasferimento in campo dei materiali. In riferimento al presente comma, le modalità operative sono definite nell'Allegato III. Nel caso dei correttivi da materiali biologici, devono essere garantiti sia l'impermeabilizzazione del terreno, sia la copertura con telo impermeabile.
4. Per la lettiera degli allevamenti avicunicoli è consentito un periodo di accumulo temporaneo sino ad un massimo di nove mesi a condizione che siano adottate misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione.
5. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo e rispettando le specifiche tecniche riportate nell'Allegato III.
6. L'accumulo non è ammesso nei casi di cui all'art. 10.
7. L'accumulo temporaneo, anche su terreno nudo, finalizzato alla sua successiva distribuzione in campo, non si configura come stoccaggio ai sensi del presente regolamento e rientra nella normale pratica agronomica a condizione che vengano rispettate le specifiche tecniche, riportate al paragrafo 1.1 dell'Allegato III, volte ad evitare la dispersione dei liquidi di sgrondo garantendo al contempo una distanza minima dai corsi d'acqua superficiali.
8. Per le disposizioni relative all'accumulo di biomasse costituite da residui delle coltivazioni agricole, da residui delle lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola e dei relativi compost, valgono le indicazioni riportate nell'Allegato III, paragrafo 1.1.
Art. 35
Divieti di localizzazione di contenitori per lo stoccaggio nelle zone non vulnerabili da nitrati
1. Lo stoccaggio dei letami, dei liquami e di altri fertilizzanti azotati ottenuti da biomasse non è ammesso:
a) entro dieci metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini;
b) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano, come definite all'art. 2, lett. b.2).
2. Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.
Art. 36
Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati
1. Per il trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati valgono le disposizioni di cui all'art. 14.
Art. 37
Criteri di utilizzazione agronomica e modalità di distribuzione
1. Nelle Zone Non Vulnerabili da Nitrati l'apporto di azoto proveniente dalla distribuzione di fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici non deve superare il fabbisogno delle colture attenendosi ai limiti di Massima Applicazione Standard e comunque la quantità di azoto da effluenti disponibile al campo non deve superare i 340 kg per ettaro e per anno. Il Piano di Utilizzazione Agronomica annuale (PUA), elaborato secondo le disposizioni dell'Allegato II, è obbligatorio nei seguenti casi:
a) aziende soggette ad AIA;
b) allevamenti bovini con più di 500 Unità Bestiame Adulto (UBA);
c) aziende che utilizzano oltre 6.000 kg/anno di azoto all'anno da digestato;
d) impianti di digestione anaerobica che producono oltre 6.000 kg/anno di azoto all'anno.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende di cui alle lettere a) e b) dello stesso qualora utilizzino meno di 6.000 kg/anno di azoto zootecnico o da digestato.
3. Qualora le aziende di cui al comma 1 dimostrino rese produttive maggiori di quelle stabilite per definire i MAS, esse dovranno provvedere ad elaborare un bilancio dell'azoto che tenga in considerazione di tutte le voci riportate nell'equazione di cui all'Allegato II.
4. In considerazione dell'evolversi delle esigenze dell'azienda, sia in relazione alle esigenze colturali che agli andamenti stagionali o ad altre esigenze agronomiche correlate alla buona pratica agricola, è ammessa la possibilità di apportare variazioni al Piano di utilizzazione annuale, purché debitamente registrate e conteggiate negli effetti complessivi sulla corretta gestione aziendale degli effluenti.
5. Il PUA deve essere preparato entro il 31 marzo di ogni anno e conservato in azienda per un periodo non inferiore ad un anno dalla sua elaborazione definitiva, ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti. Le eventuali varianti al piano sono ammesse entro il 30 settembre.
6. Per quanto riguarda le modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento, palabili e non palabili, dei correttivi da materiali biologici e degli altri fertilizzanti azotati, ad esclusione dei concimi minerali, valgono le disposizioni di cui all'art. 18.
Art. 38
Periodi di divieto della distribuzione nelle zone non vulnerabili da nitrati
1. In considerazione del rischio di rilascio di azoto dal suolo alle acque é vietato distribuire fertilizzanti azotati, ad eccezione dei fertilizzanti commerciali, così come normati dal d.lgs. n. 75 del 2010 Sito esterno, nel periodo dal 1° novembre al 31 gennaio. La Regione, con atto dirigenziale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna mediante i bollettini agrometeorologici.
2. Ai fini delle modalità di utilizzazione del digestato, la frazione palabile è assimilata al letame e quella chiarificata al liquame.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 30, l'utilizzazione del letame bovino e ovicaprino su prati con prevalenza di graminacee, ivi inclusi i medicai a partire dal terzo anno, ed in pre-impianto su colture orticole, è ammessa anche nel periodo dal 1° novembre al 31 gennaio.
4. Gli allevamenti esistenti, che producono deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, devono attenersi al divieto di distribuzione di cui al comma 1.
5. L'autorità competente può stabilire sospensioni del divieto di cui al comma 1 per periodi settimanali su tutto il territorio di competenza o in parte di esso, qualora siano pervenute richieste formali e motivate di sospensione da parte di imprese agricole produttrici d'effluenti d'allevamento o da loro rappresentanze sindacali. La sospensione del divieto di distribuzione invernale deve essere concessa con un provvedimento specifico, motivato dalla sussistenza dei seguenti criteri e dati oggettivi:
a) le eventuali sospensioni possono riguardare soltanto i terreni utilizzati con le seguenti colture: prati, inclusi i medicai a partire dal terzo anno, cereali autunno-vernini, colture arboree con inerbimento permanente ed altre colture a semina primaverile precoce;
b) i terreni non devono trovarsi in condizioni di saturazione idrica: la verifica della saturazione dei terreni, effettuata attraverso i bollettini agro-meteorologici settimanali redatti dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, richiede che per la voce "capacità d'assorbimento del terreno" la maggior parte del territorio considerato abbia valori di capacità d'assorbimento positivi; a tal fine l'autorità competente può avvalersi anche dei dati di profondità della falda ipodermica, acquisibili dalle stazioni della rete di monitoraggio regionale comprese nella zona vulnerabile. Si considera adeguata una profondità maggiore di 0,50 metri;
c) i dati meteorologici forniti dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna devono prevedere almeno tre giorni di tempo stabile.
6. La sospensione del divieto decade in caso di sopravvenienza di precipitazioni meteoriche.
Art. 39
Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti nelle zone non vulnerabili da nitrati
1. Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, digestato o correttivi da materiali biologici sono tenute a registrare le singole distribuzioni riportando, entro quindici giorni dall'intervento, i seguenti dati:
a) gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali componenti tramite uno schema esplicativo con gli appezzamenti e le particelle che li costituiscono;
b) la coltura;
c) la data di distribuzione (giorno/mese/anno);
d) il tipo di fertilizzante;
e) il contenuto percentuale in azoto;
f) la quantità totale.
2. Il titolare dell'impresa agricola deve conservare presso la sede aziendale o altra sede, la seguente documentazione:
a) il registro cartaceo o informatizzato;
b) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (CTR), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo, o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale.
3. La conservazione della documentazione di cui al comma 2 in altra sede rispetto a quella aziendale deve essere resa nota all'autorità competente. Il materiale cartografico di cui al comma 2 deve essere conservato assieme al registro.
4. La cessione a terzi di cui all'art. 41 degli effluenti di allevamento o del digestato comporta l'obbligo di registrazione delle quantità cedute, annotando, oltre ai dati relativi alla data di cessione anche: quantità, tipologia e nome dell'azienda nella colonna relativa alla coltura.
5. Sono escluse dagli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le aziende che utilizzano una quantità annua di azoto al campo, da effluenti di allevamento, digestato o correttivi da materiali biologici, non superiore a 3.000 kg.
6. Le imprese che non producono ma utilizzano effluenti di allevamento e applicano i Disciplinari di Produzione Integrata, devono registrare gli interventi di fertilizzazione nelle apposite schede di registrazione previste.
7. Le aziende biologiche che utilizzano effluenti di allevamento possono registrare gli interventi di fertilizzazione nella scheda colturale prevista dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 220 Sito esterno (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico), purché siano riportate tutte le informazioni di cui al comma 1 e la scheda sia accompagnata dalla cartografia di cui al comma 2, lettera b).
Art. 40
Comunicazione nelle zone non vulnerabili
1. Il titolare dell'impresa che, in zone non vulnerabili ai nitrati, produce o utilizza effluenti di allevamento o digestato deve darne comunicazione all'autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività. La stessa comunicazione è obbligatoria in caso di cessione ai sensi dell'art. 41.
2. La comunicazione deve essere inviata per via telematica attraverso il sistema informativo agricolo regionale denominato "Gestione Effluenti Zootecnici".
3. I contenuti della comunicazione e le procedure autorizzative per l'accesso al sistema informativo sono riepilogati nell'Allegato I.
4. Il titolare dell'impresa deve comunicare all'autorità competente ogni modifica relativa all' attività di utilizzazione agronomica che comporti variazione dei dati precedentemente comunicati. La variazione dei dati va comunicata almeno trenta giorni prima della modifica. L'aggiornamento della comunicazione di cui al comma 1 va effettuato entro cinque anni dalla comunicazione iniziale o dalla sua ultima variazione. Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. n. 59 del 2013 Sito esterno.
5. Ad integrazione della comunicazione, è richiesta la redazione di una documentazione tecnica da aggiornarsi annualmente, che deve essere resa disponibile per i controlli. Tale documentazione è costituita tra l'altro da:
a) il registro di utilizzazione di tutti i fertilizzanti azotati utilizzati;
b) la documentazione di accompagnamento inerente i trasporti di cui all'art. 14;
c) il PUA, ove previsto;
d) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (CTR), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante l'individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo, o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale, così come specificato all'art. 39, comma 2, lettera b).
6. Non è richiesta la duplicazione dei dati e della documentazione già presenti nell'Anagrafe delle aziende agricole o, comunque, già trasmessi alla pubblica amministrazione, e che non necessitano di aggiornamenti.
7. Le aziende di cui al comma 1, che producono o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato pari o inferiore a 3.000 kg, sono escluse dall'obbligo di comunicazione.
8. Sono esentati dalla presentazione della comunicazione i detentori, così come definiti all'art. 41, che si configurano come aziende agricole senza allevamento, ubicate o con terreni in zona non vulnerabile ai nitrati, che rispettano le seguenti condizioni:
a) hanno un rapporto diretto con l'azienda produttrice degli effluenti o del digestato, attestato da un contratto che la stessa azienda produttrice ha trasmesso all'autorità competente; il testo del contratto deve prevedere l'indicazione del tipo di effluente o di fertilizzante azotato, la quantità totale annuale, la sua concentrazione in azoto in rapporto al volume o al peso e il periodo di validità;
b) non gestiscono in proprio alcuna operazione di stoccaggio e trattamento;
c) utilizzano gli effluenti o altri fertilizzanti azotati su terreni in proprietà ed in affitto per quantità di azoto non superiori a 6.000 kg/anno;
d) hanno regolarizzato la propria posizione sull'anagrafe delle aziende agricole regionali.
Art. 41
Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e del digestato per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili da nitrati
1. Il titolare dell'impresa agricola o dell'impianto può cedere gli effluenti o il digestato ad un soggetto terzo detentore formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale, per l'espletamento dell'utilizzazione agronomica. In tal caso, il titolare dell'azienda agricola che cede gli effluenti, deve trasmettere all'autorità competente copia del contratto stipulato, oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione. Il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall'azienda agricola produttrice, ed è tenuto a comunicare le relative informazioni all'autorità competente ed a produrre la documentazione prevista.
2. Il detentore è assimilato ad un'azienda con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui ceduti dalle aziende produttrici.
3. Nel caso di detentori esonerati dal presentare la comunicazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 40 in quanto utilizzatori di effluenti zootecnici o digestato, senza gestione in proprio di alcuna operazione di stoccaggio e trattamento, per un quantitativo di azoto corrispondente inferiore a 6.000 kg/anno, il titolare della azienda agricola che cede gli effluenti è tenuto a presentare all'autorità competente copia del contratto di cessione specificandone il periodo di validità.
Art. 42
Contenuti della comunicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati
1. Le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione all'autorità competente di cui all'art. 40, così come precisato nell'Allegato I, elencate per voci aggregate sono:
a) anagrafica dell'impresa e del titolare;
b) tipologia e consistenza dell'allevamento o delle biomasse;
c) produzione di effluenti o digestato, stoccaggio e altri trattamenti aziendali, tipologia di effluenti e azoto contenuto;
d) dati sulle superfici destinate all'utilizzazione agronomica;
e) elenco dei documenti amministrativi ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso sede aziendale;
f) riferimenti al titolo amministrativo che legittima la costruzione dell'impianto di trattamento anaerobico.
2. Per allevamenti o impianti ubicati fuori dal territorio regionale e che spandono anche all'interno di esso, il titolare deve allegare alla comunicazione presentata in Emilia-Romagna, gli estremi della comunicazione presentata fuori dal territorio regionale.
Art. 43
Altre disposizioni
1. Per quanto riguarda gli allevamenti soggetti ad AIA, vale quanto previsto all'art. 26.
2. La Regione definisce le linee guida per il controllo delle aziende che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati secondo i criteri stabiliti dall'art. 30 del d.M. 7 aprile 2006, al fine di garantire i flussi informativi previsti dalle vigenti disposizioni, analogamente a quanto previsto all'articolo 27 per le ZVN.
3. Per l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e di correttivi da materiali biologici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22.
Titolo III
Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari
Art. 44
Ambito di applicazione delle norme sull'utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari
1. Possono essere destinate all'utilizzazione agronomica senza necessità di specifiche determinazioni analitiche le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono da aziende agricole, come definite dall'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, e da aziende agroalimentari lattiero-casearie, vitivinicole e ortofrutticole che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 metri cubi all'anno, e quantitativi di azoto contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1 è consentita purché siano garantiti:
a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dai piani di gestione dei distretti in cui ricade il territorio regionale;
b) l'effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.
3. E' ammessa l'utilizzazione agronomica delle acque reflue finalizzata a veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti.
4. Sono ritenuti non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole, uguali o inferiori a 1000 metri cubi annui a condizione che queste vengano distribuite su terreni agricoli dei quali i produttori abbiano la disponibilità riconosciuta da adeguato titolo giuridico, in un quantitativo massimo pari a 100 metri cubi per ettaro per anno. Per tali tipologie di acque reflue, per quanto riguarda le modalità di stoccaggio e la comunicazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56.
Art. 45
Esclusioni
1. Non sono ritenute idonee alla utilizzazione agronomica le seguenti tipologie di acque reflue:
a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
b) le acque di prima pioggia;
c) le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, da produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati e, più in generale, le acque derivanti dai processi enologici contenenti sostanze prioritarie di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 aprile 2009, n. 56 (Regolamento recante "Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo");
d) le acque reflue contenenti, detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienico-sanitarie;
e) il siero di latte, il latticello, la scotta e le acque di processo delle paste filate delle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno.
2. Nell'ambito della preparazione delle miscele fitoiatriche restano valide le prescrizioni più restrittive riportate in etichetta dei formulati commerciali autorizzati e, in generale, quanto previsto dalla vigente normativa in tema di utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Art. 46
Divieti di utilizzazione
1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è vietata: a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
b) nei boschi;
c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, interessati da movimenti di massa tali da non consentirne la coltivazione, e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
2. In relazione ai corsi d'acqua superficiali, il divieto si applica:
a) entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali;
b) entro 30 metri dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
c) nella fascia fluviale A, come individuata dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.
3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai canali artificiali, con arginatura coincidente con la sponda, ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali, ai sistemi di scolo aziendali.
Art. 47
Superfici in pendenza e colture. Limiti all'utilizzazione
1. L'utilizzazione delle acque reflue è vietata su terreni con pendenza media superiore al 30%.
2. Negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%, per evitare il ruscellamento superficiale, la distribuzione delle acque reflue è effettuata garantendo che i volumi d'adacquamento non superino i 90 m³/ha.
3. In relazione alle colture, si devono adottare metodi di distribuzione atti ad evitare contatto con i prodotti destinati al consumo umano.
4. Su colture foraggere la distribuzione è vietata nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
Art. 48
Periodi di divieto della distribuzione delle acque reflue
1. In considerazione del grado di umidità del suolo, la distribuzione di acque reflue è vietata di norma nel periodo dal 1° dicembre al 31 gennaio.
2. L'autorità competente può sospendere tali divieti e individuare altri periodi di divieto in considerazione dell'entità delle precipitazioni e del tenore di umidità dei suoli, anche per zone limitate e per specifiche esigenze agronomiche.
3. Per le procedure relative alla sospensione dei periodi di divieto all'utilizzazione agronomica delle acque reflue, si applica l'art. 17 per le ZVN e l'art. 38 per le ZNVN.
Art. 49
Stoccaggio delle acque reflue
1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e in considerazione del tempo in cui l'impiego agricolo è vietato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche.
2. I contenitori delle acque reflue devono avere una capacità minima pari al volume medio annuale prodotto in novanta giorni.
3. In merito alla produzione discontinua di acque reflue di piccole imprese vitivinicole e ortofrutticole, la capacità di stoccaggio è valutata in rapporto al volume medio nelle fasi di produzione ed alle possibilità di utilizzazione per rispondere alle esigenze colturali nello stesso periodo stagionale della loro produzione.
4. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue sono realizzati a tenuta idraulica, al fine di evitare la percolazione o la dispersione delle stesse all'esterno.
5. I contenitori di stoccaggio devono essere localizzati in aree non destinate ai processi produttivi al fine di evitare un possibile inquinamento microbiologico dell'ambiente di lavorazione dei prodotti. I contenitori possono essere ubicati anche al di fuori del perimetro dell'area su cui insiste l'impianto di lavorazione e al di fuori dell'area agricola su cui sono utilizzati, e in tal caso, deve essere garantita la non miscelazione con tipologie di acque reflue diverse da quelle di cui al presente regolamento o con rifiuti. La miscelazione con effluenti zootecnici e digestato è ammessa nel caso di contenitori di stoccaggio ubicati all'interno della azienda, purché sia adeguatamente valutata nel PUA ove previsto.
6. Lo stoccaggio non è ammesso:
a) entro 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini;
b) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano come definite all'art. 2, comma 1, lett. b.2).
7. Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.
Art. 50
Volumi di distribuzione e computo dell'azoto apportato
1. I volumi delle acque reflue sono finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, qualora questo elemento sia in concentrazioni significative, in funzione del fabbisogno delle colture.
2. Degli apporti di azoto alle colture mediante la distribuzione delle acque reflue provenienti dall'attività lattiero-casearia si tiene conto per rispettare il bilancio dell'azoto stabilito dal PUA ed i limiti di MAS per coltura.
3. Per l'utilizzazione finalizzata all'irrigazione, in merito ai volumi e ai tempi di esecuzione degli interventi, le aziende assumono a riferimento:
a) i tempi di intervento, avvio e termine dell'irrigazione, indicati dagli attuali bollettini provinciali di produzione integrata, o da altri mezzi di informazione tecnica per le aziende agricole;
b) i volumi massimi di adacquamento indicati nell'Allegato II.
Art. 51
Trattamenti fitosanitari consentiti
1. In considerazione della necessità di verificare la concentrazione degli eventuali residui di sostanze impiegate nelle pratiche di lavaggio delle attrezzature e impianti utilizzati nel processo di vinificazione e, più in generale, di effettuare una valutazione del rischio sanitario, in particolare per le acque reflue destinate ai trattamenti fitoiatrici sul prodotto edibile, l'utilizzo delle acque reflue di cantina destinate a veicolare i prodotti fitosanitari, in attesa dei risultati della suddetta valutazione, è ammesso esclusivamente:
a) per i trattamenti diserbanti;
b) per i trattamenti fitoiatrici sulla pianta fino alla fase fenologica della fioritura.
Art. 52
Trasporto delle acque reflue, finalizzato all'utilizzazione agronomica
1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per rete viaria pubblica principale si intendono tutte le strade fino al livello provinciale compreso.
2. Il trasporto delle acque reflue tramite la rete viaria pubblica principale deve essere accompagnato dalla copia della comunicazione e di eventuali aggiornamenti, che costituisce il documento di accompagnamento.
3. Non viene considerato trasporto sulla rete viaria pubblica il semplice attraversamento della medesima.
4. Il trasporto delle acque reflue, finalizzato all'utilizzazione agronomica, non è assoggettato alle disposizioni di cui alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno.
Art. 53
Registrazione delle operazioni di fertirrigazione o irrigazione
1. Le imprese che utilizzano acque reflue sono tenute a registrare le singole distribuzioni, riportando, entro quindici giorni dall'intervento, i seguenti dati:
a) gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali componenti;
b) la coltura;
c) la data di distribuzione (giorno/mese/anno);
d) tipologia di acqua reflua;
e) la quantità totale applicata per ogni somministrazione;
f) il contenuto percentuale in azoto e la quantità totale di azoto, nel caso di acque reflue delle attività lattiero-casearie.
2. Il titolare deve conservare la seguente documentazione:
a) il registro cartaceo o informatizzato;
b) copia della sezione o tavola della Carta Tecnica Regionale (CTR), in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo, o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale.
3. Il materiale cartografico di cui al comma 2 deve essere conservato assieme al registro.
Art. 54
Comunicazione in materia acque reflue
1. I titolari delle imprese che producono o utilizzano acque reflue sono obbligati a darne comunicazione entro trenta giorni dall'avvio delle attività all'autorità competente.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono essere iscritte al Sistema dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna.
3. Il titolare dell'impresa deve comunicare all'autorità competente ogni modifica relativa all' attività di all'utilizzazione agronomica che comporti variazione dei dati precedentemente comunicati. La variazione dei dati va comunicata almeno trenta giorni prima della modifica. L'aggiornamento della comunicazione va effettuato entro cinque anni dalla comunicazione iniziale o dalla sua ultima variazione. Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al d.P.R. n. 59 del 2013 Sito esterno.
Art. 55
Contenuti della comunicazione delle imprese che producono acque reflue
1. Nella comunicazione di cui all'art. 54 devono essere contenute le seguenti informazioni:
a) anagrafica dell'impresa e del titolare;
b) tipologia dell'azienda agricola o agroalimentare e consistenza della produzione;
c) produzione di acque reflue, stoccaggio e altri trattamenti aziendali, azoto contenuto;
d) dati sulle superfici destinate all'utilizzazione agronomica;
e) elenco dei documenti amministrativi ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso sede aziendale.
Art. 56
Aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale
1. Le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue ritenute non rilevanti dal punto di vista ambientale devono essere dotate di contenitori per lo stoccaggio aventi una capacità minima non inferiore al 10 % del volume di acque reflue complessivamente prodotte in un anno.
2. Il titolare dell'azienda è obbligato a trasmettere all'autorità competente una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), predisposta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato IV del presente regolamento, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Tale dichiarazione va trasmessa entro trenta giorni dall'avvio della produzione di acque reflue e non è soggetta a rinnovo, e va aggiornata ogni volta che subentrino modifiche rispetto a quella precedentemente inviata. Una copia della dichiarazione e di tutti gli atti necessari ad attestarne la veridicità va conservata in azienda per i controlli successivi.
Titolo IV
Norme finali e transitorie
Art. 57
Norme finali e transitorie
1. Il regolamento regionale 28 ottobre 2011, n.1 è abrogato, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai procedimenti, relativi all'utilizzazione agronomica di effluenti, acque reflue e altri fertilizzanti azotati, che risultino già avviati alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le norme del previgente regolamento regionale n. 1 del 2011. Non si applicano inoltre ai manufatti costruiti o ristrutturati prima della data della sua entrata in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le norme del previgente regolamento regionale n. 1 del 2011. In relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 33, gli impianti di digestione anaerobica ubicati in zona ordinaria, qualora già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere oggetto di specifiche valutazioni da parte dell'autorità competente nell'ambito del programma di adeguamento previsto al punto 8 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1495 del 2011.
3. Le funzioni oggetto del presente regolamento continuano a essere svolte dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna fino all'effettivo trasferimento delle stesse funzioni, e delle relative risorse, alla Regione, che le esercita tramite l'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della l.r. n. 13 del 2015. Si applica quanto disposto dall'art. 68 della l.r. n. 13 del 2015 in materia di decorrenza delle funzioni e continuità amministrativa.
4. In applicazione dell'art. 69 della l.r. n. 13 del 2015 i procedimenti amministrativi, che risultano in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto del presente regolamento, sono conclusi dall'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'ambiente e l'energia quale ente subentrante alle Province e alla Città metropolitana di Bologna.


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