Art. 9
Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
1.
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell'impianto, come identificato nella definizione riportata nell'Allegato A, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il sottosistema di generazione non sia installato in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
2.
In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
3.
Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi della vigente normativa, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
4.
Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare, sulla base di apposita delibera condominiale, il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
5.
I riferimenti del responsabile di impianto sono riportati sul relativo libretto, e debbono essere aggiornati a seguito di qualunque modifica. Il terzo responsabile, qualora incaricato, informa la Regione Emilia-Romagna:
a)
della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b)
della eventuale revoca dell'incarico o della rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
c)
della propria decadenza nei casi di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
6.
Le comunicazioni di cui al comma 5 avvengono esclusivamente per via telematica, mediante utilizzo delle funzioni appositamente predisposte nell'ambito del sistema informativo CRITER; a tal fine, i responsabili di impianto, o i terzi responsabili qualora incaricati, accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.
7.
Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 , al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
8.
Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del
decreto legislativo n. 115 del 2008 .
9.
Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 , (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
10.
Il terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche alla lettera e) dell'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto.
11.
Nei casi di impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell'
articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore di cui all'articolo 10.
12.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile dell'impianto è tra l'altro tenuto a:
a)
rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi per le temperature d'esercizio negli ambienti di cui all'articolo 11;
b)
rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi in relazione al periodo di riscaldamento ed alla durata di attivazione dell'impianto di cui all'articolo 12;
c)
provvedere all'installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge;
d)
porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente regolamento nell'eventualità in cui la responsabilità dell'impianto sia stata delegata ad un terzo;
e)
adottare entro i termini temporali previsti le prescrizioni formulate a fronte di condizioni di grave pericolo, o di anomalie o difformità anche tali da non generare situazioni di pericolo immediato, o di altre condizioni di non conformità alla vigente normativa, rilevate nel corso delle operazioni di controllo funzionale, di controllo di efficienza energetica o di ispezione, e segnalate con le modalità previste dal presente regolamento;
f)
provvedere alla prima compilazione, per le parti di sua competenza, del libretto di impianto di cui all'art. 5, e a richiedere la registrazione del libretto stesso nell'ambito del catasto regionale degli impianti termici CRITER; il responsabile di impianto, o il terzo qualora nominato, che non provvede alla compilazione del libretto nel rispetto delle condizioni previste è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24. La sanzione si applica all'operatore incaricato della registrazione del libretto nel catasto regionale CRITER che non ottemperi a tale obbligo.
g)
provvedere all'aggiornamento dei dati di propria competenza riportati nel libretto di impianto di cui all'art. 5 con le modalità ivi indicate: a tal fine, il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile può accedere al sistema informativo CRITER ed operare le funzioni ivi previste limitatamente ai dati ed all'impianto di propria competenza. Se debitamente incaricati, all'aggiornamento di tali dati possono altresì provvedere gli operatori (installatori e manutentori).