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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale03/04/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/09/2022

Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 03 aprile 2017, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL' ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

testo coordinato con le modifiche apportate da: Regolamento regionale 30 settembre 2022,  n. 2

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BOLLETTINO UFFICIALE n. 290 del 30 settembre 2022

Capo IV
Altre disposizioni
Art. 22
Comunicazione sugli impianti forniti
1. Ai sensi e per le finalità di cui all' articolo 25-octies della legge regionale n. 26 del 2004, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici, comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture di combustibile. Tale comunicazione avviene in forma esclusivamente informatica secondo le modalità indicate nell'Allegato F al presente regolamento: a tal fine, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.
2. In fase di prima attuazione, i distributori di combustibile per gli impianti termici dovranno comunicare alla Regione i suddetti dati entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
3. I gestori delle reti di teleriscaldamento, i venditori di biomassa combustibile ed i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.
4. I dati resi così disponibili nel catasto regionale CRITER sono resi accessibili in forma puntuale ed aggregata ai Comuni; a tal fine, i Comuni possono accedere al sistema informativo CRITER ed operare le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.
5. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal comma 5 dell'articolo 24 del presente regolamento.
Art. 23
Contributo regionale
1. Ai sensi dell' articolo 25-septies, comma 3, della legge regionale n. 26 del 2004, per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per le attività di accertamento e di ispezione sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, mediante acquisizione del "Bollino Calore Pulito".
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale ed è diversificato in base alla potenza degli impianti, come indicato nella tabella riportata nell'Allegato D. Per gli impianti composti da più generatori di diversa tecnologia, la potenza è determinata dalla somma delle potenze nominali dei singoli generatori.
3. Il pagamento del contributo mediante acquisizione del "Bollino Calore Pulito" da parte del responsabile di impianto viene effettuato in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica di cui all'art. 15, ed introitato direttamente dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7. Le risorse così rese disponibili saranno da questo utilizzati per lo svolgimento delle attività di propria competenza.
4. L'Organismo provvederà annualmente a rendicontare alla Direzione Generale della Regione Emilia-Romagna competente per materia, l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, provvede alla eventuale riparametrazione del contributo annuale di cui all'Allegato D.
5. Il "Bollino Calore Pulito" è virtuale, ed è costituito da un codice biunivoco generato dal sistema informatico CRITER, che viene associato per il tramite delle ditte di installazione o manutenzione di cui al comma 3 dell'art. 15 al rapporto di controllo di efficienza energetica, registrato nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER.
6. L'Organismo regionale di Accreditamento ed Ispezione, in base alle proprie esigenze organizzative e gestionali, provvede alla attivazione, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, di adeguati sistemi di acquisizione del "Bollino Calore Pulito".
7. Non sono soggetti al pagamento del contributo regionale di cui al presente articolo gli impianti costituiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di generatori:
a) macchine frigorifere e pompe di calore;
b) apparecchi alimentati con biomassa legnosa (pellet, cippato, etc.);
c) sottostazioni di scambio termico allacciate a reti di teleriscaldamento.
Art. 24
Sanzioni
1. Con riferimento alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, con le modalità nel seguito specificate.
2. Le sanzioni previste dal comma 2-bis dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, si applicano con le modalità seguenti:
a) la mancata installazione, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 25-quaterdecies della legge regionale n. 26 del 2004 per la termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico di ciascun proprietario delle singole unità immobiliari; la sanzione non viene comminata qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi, adeguatamente documentate da apposita relazione tecnica;
b) il mancato riferimento alla normativa vigente per la ripartizione delle spese di riscaldamento o raffreddamento, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e dotati dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 25-quaterdecies della legge regionale n. 26 del 2004 per la termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico del condominio.
3. Le sanzioni previste dal comma 3 dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, si applicano con le modalità seguenti:
a) l'assenza del libretto di impianto dopo i termini previsti all'art. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, o a carico dell'installatore/manutentore che, essendone richiesto, non abbia provveduto alla registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER;
b) il mancato rispetto degli obblighi di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, ovvero la mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica relativo all'ultima scadenza prevista dall'Allegato B, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità;
c) il mancato rispetto dei tempi di intervento per la sostituzione o la revisione del generatore nei casi di cui al comma 3 dell'art. 20, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità.
4. Ai sensi del comma 4 dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, la mancata o non corretta compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, così come il suo mancato invio alla Regione, nei tempi e con le modalità ivi previste, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro a carico dell'installatore o del manutentore.
5. Ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative è operata dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'art. 7 del presente regolamento, nel rispetto delle modalità specificate dalla Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 e s.m..
7. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, tramite il personale di cui all'art. 21 comma 7, valuta la sussistenza delle condizioni per la irrogazione della sanzione di cui ai commi precedenti e, nel caso, procede alla redazione di un verbale di accertamento ed ispezione, sottoscritto e consegnato agli interessati, contenente tutte le informazioni circostanziali relative alle modalità di esecuzione dell'ispezione, e le relative risultanze: ai sensi dell'art. 7.bis della L.R. 21/1984 e s.m., il verbale di ispezione riporta le modalità per il ricorso alla diffida amministrativa.
8. Il verbale di accertamento ed ispezione riporta:
a) l'indicazione della data, ora e luogo di ispezione;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
c) la generalità del soggetto certificatore cui è stata accertata la violazione nel corso dell'ispezione;
d) la descrizione sintetica della violazione contestata;
e) la indicazione del dispositivo normativo che si presume violato;
f) l'indicazione delle modalità con cui il soggetto certificatore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell' articolo 18 della legge n. 689 del 1981 Sito esterno;
g) la menzione della diffida amministrativa, praticabile in alternativa alla sanzione, entro 10 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione;
h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ovvero di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione di cui al comma 1 o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, con indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento e di successiva comunicazione all'Organismo di Accreditamento;
i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.
9. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione procede alla verifica che il soggetto sanzionato abbia proceduto, nei tempi di legge, a quanto previsto dalla diffida o al pagamento in misura ridotta: in tal caso, il procedimento si arresta. In caso contrario, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione trasmette al competente Servizio della Regione il verbale di accertamento di violazione amministrativa e gli scritti difensivi eventualmente presentati. La Regione sulla base delle risultanze degli atti, provvede con ordinanza motivata quantificando l´importo della sanzione e ingiungendone il pagamento o disponendo l'archiviazione degli atti. Contro l'ordinanza - ingiunzione è possibile fare ricorso all'autorità giudiziaria.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

(Il presente Regolamento è stato in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018,n. 2)

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