Art. 24
Sanzioni
1.
Con riferimento alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25-quindecies
della legge regionale n. 26 del 2004, con le modalità nel seguito specificate.
a)
la mancata installazione, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 dell'
articolo 25-quaterdecies della legge regionale n. 26 del 2004 per la termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico di ciascun proprietario delle singole unità immobiliari; la sanzione non viene comminata qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi, adeguatamente documentate da apposita relazione tecnica;
b)
il mancato riferimento alla normativa vigente per la ripartizione delle spese di riscaldamento o raffreddamento, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e dotati dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 dell'
articolo 25-quaterdecies della legge regionale n. 26 del 2004 per la termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico del condominio.
a)
l'assenza del libretto di impianto dopo i termini previsti all'art. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, o a carico dell'installatore/manutentore che, essendone richiesto, non abbia provveduto alla registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER;
b)
il mancato rispetto degli obblighi di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, ovvero la mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica relativo all'ultima scadenza prevista dall'Allegato B, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità;
c)
il mancato rispetto dei tempi di intervento per la sostituzione o la revisione del generatore nei casi di cui al comma 3 dell'art. 20, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità.
4.
Ai sensi del comma 4 dall'articolo 25-quindecies
della legge regionale n. 26 del 2004, la mancata o non corretta compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, così come il suo mancato invio alla Regione, nei tempi e con le modalità ivi previste, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro a carico dell'installatore o del manutentore.
5.
Ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 25-quindecies
della legge regionale n. 26 del 2004, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
6.
L'applicazione delle sanzioni amministrative è operata dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'art. 7 del presente regolamento, nel rispetto delle modalità specificate dalla
Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 e s.m..
7.
L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, tramite il personale di cui all'art. 21 comma 7, valuta la sussistenza delle condizioni per la irrogazione della sanzione di cui ai commi precedenti e, nel caso, procede alla redazione di un verbale di accertamento ed ispezione, sottoscritto e consegnato agli interessati, contenente tutte le informazioni circostanziali relative alle modalità di esecuzione dell'ispezione, e le relative risultanze: ai sensi dell'art. 7.bis
della L.R. 21/1984 e s.m., il verbale di ispezione riporta le modalità per il ricorso alla diffida amministrativa.
8.
Il verbale di accertamento ed ispezione riporta:
a)
l'indicazione della data, ora e luogo di ispezione;
b)
le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
c)
la generalità del soggetto certificatore cui è stata accertata la violazione nel corso dell'ispezione;
d)
la descrizione sintetica della violazione contestata;
e)
la indicazione del dispositivo normativo che si presume violato;
g)
la menzione della diffida amministrativa, praticabile in alternativa alla sanzione, entro 10 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione;
h)
la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ovvero di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione di cui al comma 1 o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, con indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento e di successiva comunicazione all'Organismo di Accreditamento;
i)
le eventuali dichiarazioni del trasgressore.
9.
L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione procede alla verifica che il soggetto sanzionato abbia proceduto, nei tempi di legge, a quanto previsto dalla diffida o al pagamento in misura ridotta: in tal caso, il procedimento si arresta. In caso contrario, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione trasmette al competente Servizio della Regione il verbale di accertamento di violazione amministrativa e gli scritti difensivi eventualmente presentati. La Regione sulla base delle risultanze degli atti, provvede con ordinanza motivata quantificando l´importo della sanzione e ingiungendone il pagamento o disponendo l'archiviazione degli atti. Contro l'ordinanza - ingiunzione è possibile fare ricorso all'autorità giudiziaria.