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REGOLAMENTO REGIONALE 15 dicembre 2017, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DEL DIGESTATO E DELLE ACQUE REFLUE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 336 del 15 dicembre 2017

Titolo I
Norme generali
Art. 1
Ambito di applicazione e finalità
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale) e dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) il presente regolamento:
a) disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari in coerenza con quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale) e del digestato di cui all' articolo 2, lettera t);
b) fornisce i criteri tecnici per l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti ai sensi del d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 Sito esterno (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), con un titolo in azoto superiore all'1% ed inclusi negli allegati 1 "Concimi" e 2 "Ammendanti" dello stesso decreto legislativo, e dei correttivi da materiali biologici inclusi nell'Allegato 3;
c) definisce i contenuti della comunicazione cui è soggetta l'attività di utilizzazione agronomica, anche in considerazione dei contenuti informativi definiti per l'autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Sito esterno (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale) e dei relativi atti attuativi regionali.
2. Il presente regolamento fornisce i criteri per l'utilizzazione agronomica delle biomasse vegetali come definite all'articolo 2, lettera q).
3. Ai fini della presente disciplina, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue nonché del digestato di cui al comma 1 lettera a) è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche disciplinati nel d.M. 25 febbraio 2016 e nel presente regolamento.
4. Il Direttore Generale competente in materia ambientale stabilisce eventuali ulteriori specifiche norme tecniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, della l.r. n. 4 del 2007.
5. La gestione degli effluenti, delle acque reflue di origine agricola, del digestato e delle biomasse vegetali di cui al comma 1 e 2, comporta l'applicazione di un sistema di bilancio dell'azoto prodotto e utilizzato che consideri, nella successione operativa delle fasi del processo, i seguenti criteri:
a) idoneità degli ambiti territoriali: aree di divieto, zone vulnerabili ai nitrati, superfici in pendenza;
b) adeguatezza dei periodi di distribuzione e periodi di stoccaggio;
c) modalità e capacità minime di stoccaggio e ulteriori trattamenti;
d) standard di qualità e quantità delle sostanze;
e) standard di fertilizzazione o fertirrigazione in rapporto alle coltivazioni e all'idoneità degli ambiti territoriali;
f) modalità di trasporto;
g) distribuzione omogenea effettuata con tecniche in grado di contenere le emissioni.
6. L'utilizzazione di ulteriori sostanze fertilizzanti, per quanto non previsto dal presente regolamento, deve rispettare i principi agronomici dei disciplinari regionali di produzione integrata, finalizzati a diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi.
7. Su terreni destinati all'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e digestato è vietata l'utilizzazione agronomica nello stesso anno solare delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione, nonché dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all'art. 2, lettera kk);
8. Relativamente ai criteri agronomici per il recupero di rifiuti organici, di cui all'operazione R10 dell'Allegato C, parte IV, d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, le presenti norme costituiscono riferimento per la gestione dell'azoto distribuito nel terreno.
9. Il presente regolamento si applica anche alle aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) di cui alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
10. Il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori, previsto all'art. 8, comma 2, della l.r. n. 4 del 2007, è riportato nell'Allegato V, in cui sono descritte le misure attivate dalla Regione nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a sostegno delle iniziative di formazione, informazione e consulenza rivolte agli addetti al settore agricolo.
11. Ferma restando l'applicazione delle norme in materia di sanzioni penali previste dall'art. 137, comma 14, del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, e delle norme in materia di sanzioni amministrative previste dall'art. 12 della l.r. n. 4 del 2007, l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 11 della stessa l.r. n. 4 del 2007.
12. La comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato, delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari oggetto del presente regolamento, è presentata secondo quanto stabilito dal D.p.r. n. 59 del 2013 Sito esterno in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) e dai relativi atti attuativi regionali. È fatta comunque salva la facoltà di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione. In questo caso, ai fini di semplificazione ed in applicazione dell'art. 4 della legge n. 154 del 2016 Sito esterno (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricoli e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) il legale rappresentante dell'impresa può inoltrare la comunicazione direttamente all'autorità competente. La domanda per il rilascio dell'AUA deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Sito esterno (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) del Comune in cui ha sede l'impresa oppure in cui è localizzato il numero prevalente di capi allevati, o in cui è ubicata la maggior parte dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) "utilizzazione agronomica": il processo di distribuzione in campo, finalizzato al recupero delle sostanze nutrienti ed ammendanti, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agro-alimentari e del digestato, fin dalla loro produzione comprensiva delle fasi intermedia di gestione, stoccaggio, trattamento, trasporto e distribuzione in campo.
b) Zona Vulnerabile dai nitrati di origine agricola ed assimilate" (di seguito ZVN):
b.1) le aree individuate alla lettera a) e b) dell'art. 30 del titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA) approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
b.2) le zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione o derivazione, di cui all'art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, salvo diversa delimitazione stabilita dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 42 delle norme del PTA;
b.3) le fasce fluviali A e B delimitate nelle tavole grafiche del Piano di Assetto Idrogeologico (di seguito PAI) dell'Autorità di Bacino del Po, per quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque;
c) "acque reflue": le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'art. 112, comma 1, e dell'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), del d. lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, dalle seguenti aziende:
c.1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;
c.2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;
c.3) imprese dedite alle attività di cui ai numeri c.1) e c.2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
c.4) piccole aziende agro-alimentari: le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;
d) "acque di vegetazione dei frantoi oleari": acque ed elementi fibrosi del frutto residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti;
e) "consistenza dell'allevamento": il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento, nel corso dell'anno solare corrente. Per un esempio di calcolo si rinvia all'Allegato I, paragrafo 10;
f) "stallatico": ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;
g) "effluenti di allevamento": miscele, anche sotto forma di materiale trattato come da definizione di trattamento di cui alla successiva lettera r) di stallatico, reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni, materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera;
h) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Nel presente regolamento e nei relativi Allegati, se non diversamente specificato, col termine "liquami" si fa sempre riferimento anche ai materiali assimilati di seguito indicati, se provenienti dall'attività di allevamento:
h.1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
h.2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
h.3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
h.4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento, come indicato nell'Allegato I, tabella 2, del presente regolamento;
h.5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
h.6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni previste per le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno o, qualora utilizzate in agricoltura, alle disposizioni di cui al Titolo III del presente regolamento;
h.7) eventuali residui di alimenti zootecnici.
i) "letami": effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Nel presente regolamento e nei relativi Allegati, se non diversamente specificato, col termine "letami" si fa sempre riferimento anche ai materiali assimilati di seguito indicati. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
i.1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, utilizzati sia come giaciglio degli animali sia per assorbire le deiezioni;
i.2) le deiezioni di avicunicoli, anche non mescolate a lettiera, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
i.3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamento di effluenti d'allevamento, come indicato nell'Allegato I, Tabella 2, del presente regolamento;
i.4) i letami, i materiali ad essi assimilati e le deiezioni avicunicole sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
j) "fertilizzante azotato": qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:
j.1) gli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno;
j.2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento o di biomasse vegetali, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, e da piccole aziende agroalimentari;
j.3) il digestato;
j.4) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 Sito esterno e in particolare quelli inclusi negli allegati 1 "Concimi" e 2 "Ammendanti" se con un titolo in azoto superiore all'1%, nonché quelli inclusi nell'allegato 3 "Correttivi", derivanti da materiali biologici e contenenti azoto con qualunque titolo;
k) "azoto disponibile al campo": azoto contenuto negli effluenti d'allevamento al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio comprensivo della quota derivante dal pascolamento degli animali o dall'allevamento all'aperto;
l) "efficienza fertilizzante degli effluenti d'allevamento": il rapporto tra la quantità di azoto potenzialmente utilizzabile dalla coltura e la quantità apportata al campo;
m) "limiti di Massima Applicazione Standard (di seguito MAS)": dose massima di azoto efficiente ammesso per singola coltura al fine di conseguire la resa mediamente ottenibile nelle condizioni di campo di una determinata area agricola;
n) "fango di depurazione": i fanghi residui provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue di cui all'art. 127 del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno e come definito dal d.lgs. n. 99 del 1992 Sito esterno e dagli atti della Giunta regionale recanti indirizzi per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura;
o) "stoccaggio": deposito di effluenti d'allevamento, o di digestato, o di biomasse vegetali di cui alla lettera q), o di altre matrici o sostanze in ingresso per la produzione di digestato, o di acque reflue provenienti dalle aziende di cui all' articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno e da piccole aziende agroalimentari, effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui al presente regolamento;
p) "accumulo di letame": deposito temporaneo di letame idoneo all'impiego, effettuato sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica;
q) "biomasse vegetali": materiali naturali, vegetali e non pericolosi di origine agricola e forestale utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 185 del d. lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno e residui dell'attività agroalimentare di cui alla lettera mm);
r) "trattamento": qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, biomasse vegetali di cui alla lettera q) ed acque reflue al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari. Comprende anche la digestione anaerobica per la produzione di digestato, lo stoccaggio dei materiali da inviare alla digestione e del digestato;
s) "digestione anaerobica" (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
t) "digestato": materiale prodotto da impianti aziendali o interaziendali nel rispetto delle disposizioni del d.M 25 febbraio 2016 derivante dalla digestione anaerobica esclusivamente delle matrici e delle sostanze, da sole e o in miscela tra loro, di cui all'art. 22, comma 1 dello stesso decreto ministeriale;
u) "digestato agrozootecnico": digestato prodotto da impianti alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h) dell'art. 22 comma 1 del d.M. 25 febbraio 2016;
v) "digestato agroindustriale": digestato prodotto da impianti alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1 lettere a), b), c) e h) dell'art. 22 comma 1 del d.M. 25 febbraio 2016;
w) "digestato non palabile": digestato tal quale, frazioni chiarificate del digestato assimilati al liquame;
x) "digestato palabile": frazione palabile del digestato assimilata al letame;
y) "impianto di digestione anaerobica": il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto funzionali al processo di digestione e di utilizzazione agronomica del digestato, o di sue frazioni successivamente trattate, nonché alla gestione del biogas prodotto;
z) "impianti aziendali": tutti gli impianti al servizio di una singola impresa agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con le biomasse vegetali di cui alla lettera q), ottenuti prevalentemente nell'impresa medesima. Fra gli impianti aziendali rientra anche quello di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola, alimentato con matrici o sostanze per la produzione di digestato, provenienti prevalentemente dall'attività della medesima impresa;
aa) "impianti interaziendali": tutti gli impianti, diversi dagli "impianti aziendali", gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con biomasse vegetali e, nel caso di impianto di digestione anaerobica, delle matrici o sostanze per la produzione di digestato conferiti all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate o consorziate, oppure oggetto di apposito contratto di durata minima pluriennale;
bb) "detentore": il soggetto che subentra al produttore di effluenti o di digestato o di acque reflue nell'utilizzazione agronomica e ne assume la responsabilità;
cc) "fertirrigazione": l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o materiali assimilati;
dd) "substrato esausto della coltivazione dei funghi": miscela di biomassa vegetale di cui alla lettera q) da coltivazione dei funghi e di lettiera esausta di allevamenti avicunicoli e/o di letame;
ee) "area aziendale omogenea": porzione della superficie aziendale uniforme per alcune caratteristiche dei suoli;
ff) "codice di buona pratica agricola (di seguito CBPA)": il codice di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999;
gg) "disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna": manuali prodotti ai sensi della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori), coerenti con il CBPA, che raccolgono indicazioni utili per i tecnici e gli agricoltori, funzionali a vari interventi;
hh) "corsi d'acqua superficiali": salvo eventuali esclusioni, rientrano in tale definizione:
hh.1) i corsi d'acqua riportati nelle Tavole 1 del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993;
hh.2) i corsi d'acqua elencati nell'elaborato M del predetto Piano Paesistico;
hh.3) corsi d'acqua diversi dai precedenti classificati come torrenti, rii e canali dalla Carta tecnica regionale. In alternativa, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale abbiano approvato una cartografia di dettaglio dei corsi d'acqua superficiali, si assume quest'ultima come riferimento;
ii) "appezzamento": insieme di terreni contigui o prossimi, anche se separati da scoline, fossi, capezzagne o strade destinati ad un'unica coltura e gestiti con la medesima tecnica agronomica;
jj) "effluenti di allevamento palabili o non palabili": effluenti di allevamento in grado oppure non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
kk) "correttivi da materiali biologici": correttivi ai sensi del d.lgs n. 75 del 2010 Sito esterno contenuti nell'Allegato 3 "Correttivi" e derivanti da materiali biologici anche classificati come rifiuti;
ll) "autorità competente": l'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni);
mm) "residui dell'attività agroalimentare": i residui di produzione individuati nell'Allegato I paragrafo 7.3, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
nn) "disponibilità dei terreni": atto o contratto, diverso dal contratto d'affitto, con il quale un'azienda produttrice di effluenti di allevamento o digestato acquisisce il diritto di utilizzare terreni agricoli di terzi per l'utilizzazione agronomica di tali materiali.
Art. 3
Digestato destinato all'utilizzazione agronomica
1. Il digestato è considerato sottoprodotto nel rispetto dell'art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno e qualora derivi da impianti di digestione anaerobica aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze elencati all'art. 22 comma 1 del d.M. 25 febbraio 2016 e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto dei principi, criteri, divieti e prescrizioni contenuti nel Titolo IV del medesimo decreto ministeriale.
2. All'Allegato III paragrafo 3 sono specificati, in attuazione dell'art. 24 comma 1 lettera c) e dell'art. 33 del d.M 25 febbraio 2016, i trattamenti che rientrano nella normale pratica industriale ai fini della qualificazione del digestato come sottoprodotto.
3. All'Allegato I paragrafo 7.3 sono specificate, in attuazione dell'Allegato IX del d.M 25 febbraio 2016, le caratteristiche del digestato agrozootecnico e agroindustriale ai fini della qualifica come sottoprodotto.
4. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinate alla digestione anaerobica devono essere effettuati secondo le disposizioni definite dal d.M 25 febbraio 2016.

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