Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

REGOLAMENTO REGIONALE 15 dicembre 2017, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DEL DIGESTATO E DELLE ACQUE REFLUE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 336 del 15 dicembre 2017

Titolo III
Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari
Art. 44
Ambito di applicazione delle norme sull'utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari
1. Possono essere destinate all'utilizzazione agronomica senza necessità di specifiche determinazioni analitiche le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono da aziende agricole, come definite dall'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno, e da aziende agroalimentari lattiero-casearie, vitivinicole e ortofrutticole che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 metri cubi all'anno, e quantitativi di azoto contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1 è consentita purché siano garantiti:
a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dai piani di gestione dei distretti in cui ricade il territorio regionale;
b) l'effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.
3. E' ammessa l'utilizzazione agronomica delle acque reflue finalizzata a veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti.
4. Sono ritenuti non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole, uguali o inferiori a 1000 metri cubi annui a condizione che queste vengano distribuite su terreni agricoli dei quali i produttori abbiano la disponibilità riconosciuta da adeguato titolo giuridico, in un quantitativo massimo pari a 100 metri cubi per ettaro per anno. Per tali tipologie di acque reflue, per quanto riguarda le modalità di stoccaggio e la comunicazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 56.
Art. 45
Esclusioni
1. Non sono ritenute idonee alla utilizzazione agronomica le seguenti tipologie di acque reflue:
a) le acque derivanti dal dilavamento degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo, così come disciplinate al paragrafo I lett. A2 punto 4.3 delle Linee guida approvate con deliberazione di Giunta regionale. n. 1860/2006;
b) le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, da produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati e, più in generale, le acque derivanti dai processi enologici contenenti sostanze prioritarie di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 aprile 2009, n. 56 (Regolamento recante "Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo");
c) le acque reflue contenenti, detergenti, disinfettanti, tensioattivi, fatte salve quelle che provengono dalle ordinarie operazioni di pulizia e lavaggio delle strutture e delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo ed ammesse dalle norme igienicosanitarie;
d) le acque di lavaggio dei mezzi agricoli e dei mezzi utilizzati per il trasporto del bestiame (trattori, rimorchi, etc.);
e) il siero di latte, il latticello, la scotta e le acque di processo delle paste filate delle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno.
2. Nell'ambito della preparazione delle miscele fitoiatriche restano valide le prescrizioni più restrittive riportate in etichetta dei formulati commerciali autorizzati e, in generale, quanto previsto dalla vigente normativa in tema di utilizzo dei prodotti fitosanitari.
Art. 46
Divieti di utilizzazione
1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è vietata:
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;
b) nei boschi;
c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, interessati da movimenti di massa tali da non consentirne la coltivazione, e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
d) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante.
2. In relazione ai corsi d'acqua superficiali, il divieto si applica:
a) entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali;
b) entro 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
c) nella fascia fluviale A, come individuata dal PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.
3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano:
a) ai canali artificiali, con arginatura coincidente con la sponda;
b) ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali;
c) ai sistemi di scolo aziendali, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali.
Art. 47
Limiti all'utilizzazione
1. L'utilizzazione delle acque reflue è vietata su terreni con pendenza media superiore al 30%.
2. Negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%, per evitare il ruscellamento superficiale, la distribuzione delle acque reflue è effettuata garantendo che i volumi d'adacquamento non superino i 90 m³/ha.
3. In relazione alle colture, si devono adottare metodi di distribuzione atti ad evitare contatto con i prodotti destinati al consumo umano.
4. Su colture foraggere la distribuzione è vietata nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
5. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è inoltre vietata dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione o destinate in generale ad uso pubblico.
6. Per quanto riguarda le distanze da centri abitati e strade per l'utilizzazione agronomica valgono le disposizioni dell'art. 18.
Art. 48
Periodi di divieto della distribuzione delle acque reflue
1. Per i periodi di divieto all'utilizzazione agronomica delle acque reflue si applicano le disposizioni previste per i liquami all'art. 17 per le zone vulnerabili ai nitrati e all'art. 38 per le zone non vulnerabili.
2. La Regione, con atto del Direttore competente in materia ambiente, può sospendere tali divieti e individuare altri periodi di divieto in considerazione dell'entità delle precipitazioni e del tenore di umidità dei suoli, anche per zone limitate e per specifiche esigenze agronomiche.
Art. 49
Stoccaggio delle acque reflue
1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e in considerazione del tempo in cui l'impiego agricolo è vietato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche.
2. I contenitori delle acque reflue devono avere una capacità minima pari al volume medio annuale prodotto in novanta giorni.
3. In merito alla produzione discontinua di acque reflue di piccole imprese vitivinicole e ortofrutticole, la capacità di stoccaggio è valutata in rapporto al volume medio nelle fasi di produzione ed alle possibilità di utilizzazione per rispondere alle esigenze colturali nello stesso periodo stagionale della loro produzione.
4. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue sono realizzati a tenuta idraulica, al fine di evitare la percolazione o la dispersione delle stesse all'esterno.
5. I contenitori di stoccaggio devono essere localizzati in aree non destinate ai processi produttivi al fine di evitare un possibile inquinamento microbiologico dell'ambiente di lavorazione dei prodotti. I contenitori possono essere ubicati anche al di fuori del perimetro dell'area su cui insiste l'impianto di lavorazione e al di fuori dell'area agricola su cui sono utilizzati, e in tal caso, deve essere garantita la non miscelazione con tipologie di acque reflue diverse da quelle di cui al presente regolamento, con effluenti di allevamento e digestato o con rifiuti. La miscelazione con effluenti zootecnici e digestato è ammessa nel caso di contenitori di stoccaggio ubicati all'interno della azienda, purché sia adeguatamente valutata nel PUA ove previsto.
6. Lo stoccaggio non è ammesso:
a) entro 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali, dei laghi e bacini;
b) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni delle acque destinate al consumo umano come definite all'art. 2, comma 1, lett. b.2);
c) nelle fasce di rispetto definite nei regolamenti comunali.
7. Nella fascia fluviale A, come definita dal PAI dell'Autorità di bacino del fiume Po e recepita nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, è vietata la localizzazione di nuovi contenitori per lo stoccaggio.
Art. 50
Volumi di distribuzione e computo dell'azoto apportato
1. I volumi delle acque reflue sono finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, qualora questo elemento sia in concentrazioni significative, in funzione del fabbisogno delle colture.
2. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue assicurano:
a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
c) l'uniformità di applicazione delle acque reflue;
d) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee.
3. La scelta delle tecniche di distribuzione tiene conto:
a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
c) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
4. Degli apporti di azoto alle colture mediante la distribuzione delle acque reflue provenienti dall'attività lattiero-casearia si tiene conto per rispettare il bilancio dell'azoto stabilito dal PUA ed i limiti di MAS per coltura.
5. Per l'utilizzazione finalizzata all'irrigazione, in merito ai volumi e ai tempi di esecuzione degli interventi, le aziende assumono a riferimento:
a) i tempi di intervento, avvio e termine dell'irrigazione, indicati dagli attuali bollettini provinciali di produzione integrata, o da altri mezzi di informazione tecnica per le aziende agricole;
b) i volumi massimi di adacquamento indicati nell'Allegato II.
6. I volumi di adacquamento per singola distribuzione non devono essere superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture.
Art. 51
Trattamenti fitosanitari consentiti
1. In considerazione della necessità di verificare la concentrazione degli eventuali residui di sostanze impiegate nelle pratiche di lavaggio delle attrezzature e impianti utilizzati nel processo di vinificazione e, più in generale, di effettuare una valutazione del rischio sanitario, in particolare per le acque reflue destinate ai trattamenti fitoiatrici sul prodotto edibile, l'utilizzo delle acque reflue di cantina destinate a veicolare i prodotti fitosanitari, in attesa dei risultati della suddetta valutazione, è ammesso esclusivamente:
a) per i trattamenti diserbanti;
b) per i trattamenti fitoiatrici sulla pianta fino alla fase fenologica della fioritura.
Art. 52
Trasporto delle acque reflue, finalizzato all'utilizzazione agronomica
1. Per il trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica delle acque reflue valgono le disposizioni di cui all'art. 14.
Art. 53
Registrazione delle operazioni di fertirrigazione o irrigazione
1. Le imprese che utilizzano acque reflue sono tenute a registrare le singole distribuzioni, riportando, entro quindici giorni dall'intervento, i seguenti dati:
a) gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali componenti;
b) la coltura;
c) la data di distribuzione (giorno/mese/anno);
d) tipologia di acqua reflua;
e) la quantità totale applicata per ogni somministrazione;
f) il contenuto percentuale in azoto e la quantità totale di azoto, nel caso di acque reflue delle attività lattiero-casearie.
2. Il legale rappresentante deve conservare la seguente documentazione:
a) il registro cartaceo o informatizzato;
b) copia della sezione o tavola della CTR, in scala 1:5.000 o 1:10.000, recante la individuazione degli appezzamenti con codice numerico progressivo o, in alternativa, l'individuazione delle particelle catastali mediante la copertura cartografica fornita dal sistema informativo geografico dell'anagrafe delle aziende agricole regionale.
3. Il materiale cartografico di cui al comma 2 deve essere conservato assieme al registro.
Art. 54
Comunicazione in materia di acque reflue
1. Il legale rappresentante dell'impresa che produce o utilizza acque reflue deve darne comunicazione all'autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività di utilizzazione o della cessione a terzi.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono essere iscritte al Sistema dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna.
3. Il legale rappresentante dell'impresa deve comunicare ogni modifica relativa all'attività di utilizzazione agronomica che comporti variazione dei dati precedentemente comunicati. Il rinnovo della comunicazione di cui al comma 1 va effettuato entro cinque anni dalla comunicazione iniziale o dalla sua ultima variazione. I rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato dalla data di presentazione ai fini della disciplina della comunicazione. Le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di AUA di cui al d.P.R. n. 59 del 2013 Sito esterno e in questo caso il termine di 5 anni ricomincia a decorrere; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato dalla presentazione ai fini della disciplina della comunicazione. Se la modifica della comunicazione determina anche una modifica di altri procedimenti compresi in AUA, il legale rappresentante dell'impresa deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e alle matrici ambientali e si applicano le disposizioni di cui al d.P.R. n. 59 del 2013 Sito esterno.
Art. 55
Contenuti della comunicazione delle imprese che producono acque reflue
1. Nella comunicazione di cui all'art. 54 devono essere contenute le seguenti informazioni:
a) anagrafica dell'impresa e del titolare;
b) caratteristiche del sito oggetto di spandimento, con relativa indicazione catastale e superficie totale utilizzata per lo spandimento;
c) volume stimato e tipologia di acque reflue annualmente prodotte/ricevute a seguito di cessione;
d) capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti;
e) tipo di utilizzazione, irrigua e/o per distribuzione di antiparassitari;
f) distanza fra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione delle acque reflue;
g) elenco dei documenti amministrativi ed elaborati tecnici relativi all'utilizzazione agronomica da conservarsi presso sede aziendale.
2. In caso di cessione a terzi il legale rappresentante dell'impresa agricola che cede acque reflue deve trasmettere all'autorità competente copia del contratto stipulato, oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione. Il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall'azienda agricola produttrice ed è tenuto a comunicare le relative informazioni all'autorità competente, come previsto all'art. 54, ed a produrre la relativa documentazione.
Art. 56
Aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale
1. Le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue ritenute non rilevanti dal punto di vista ambientale devono essere dotate di contenitori per lo stoccaggio aventi una capacità minima non inferiore al 10% del volume di acque reflue complessivamente prodotte in un anno.
2. Il legale rappresentante dell'impresa è obbligato a trasmettere all'autorità competente una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), predisposta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato IV del presente regolamento, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Tale dichiarazione va trasmessa entro trenta giorni dall'avvio della produzione di acque reflue e deve essere aggiornata ogni volta che subentrino modifiche rispetto a quella precedentemente inviata; in questo caso ha effetto immediato dalla data di presentazione. Una copia della dichiarazione e di tutti gli atti necessari ad attestarne la veridicità va conservata in azienda per i controlli successivi; una copia della dichiarazione che è stata oggetto di aggiornamento deve essere conservata per almeno 2 anni per consentire i controlli.

Espandi Indice