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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 15 dicembre 2017, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DEL DIGESTATO E DELLE ACQUE REFLUE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 336 del 15 dicembre 2017

Titolo IV
Norme finali e transitorie
Art. 57
Norme finali e transitorie
1. Il regolamento regionale 4 gennaio 2016, n.1 è abrogato, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai manufatti costruiti o ristrutturati prima della data della sua entrata in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni in materia. In relazione agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 33, gli impianti di digestione anaerobica ubicati in zona ordinaria, qualora già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento n. 1 del 2016, possono essere oggetto di specifiche valutazioni da parte dell'autorità competente nell'ambito del programma di adeguamento previsto al punto 8 dell'Allegato della deliberazione di Giunta Regionale n. 1495 del 2011.
3. Per quanto attiene ai provvedimenti di comunicazione e ai Piani di Utilizzazione Agronomica annuali attivi al momento di entrata in vigore del presente regolamento restano validi sino alla loro scadenza, fermi restando gli eventuali obblighi di integrazione al fine di adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.
4. Le funzioni oggetto del presente regolamento sono svolte dalla Regione che le esercita tramite l'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della l.r. n. 13 del 2015.
5. Possono essere ammesse attività di studio e sperimentazione applicata per lo sviluppo di buone pratiche agricole attinenti i diversi aspetti dell'utilizzazione agronomica. Tali attività devono rispettare la disciplina del d.M. 25 febbraio 2016 e quella ambientale di riferimento e non devono comunque comportare, in zona vulnerabile ai nitrati, il superamento del limite previsto di 170 kg/ettaro per anno di azoto da effluenti di allevamento come media aziendale. L'attività di sperimentazione deve essere limitata alle superfici strettamente necessarie a condurre la sperimentazione e deve essere svolta da un ente di ricerca qualificato ai sensi della normativa vigente, previa presentazione di una relazione in cui vengono descritte le specifiche attività, inviata alle Direzioni generali competenti in materia ambiente e in materia agricoltura. Le Direzioni interessate esprimono parere in merito all'attività sperimentale entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto da parte dell'ente di ricerca.
Art. 58
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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