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REGOLAMENTO REGIONALE 15 dicembre 2017, n. 3

REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DEL DIGESTATO E DELLE ACQUE REFLUE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 336 del 15 dicembre 2017

Art. 15
Criteri per l'utilizzazione agronomica
1. Una razionale ed efficace fertilizzazione effettuata con effluenti di allevamento, digestato e altri fertilizzanti azotati, conformemente alla buona pratica agricola, comporta:
a) la definizione preventiva degli apporti per coltura;
b) l'attuazione progressiva del piano nei terreni aziendali;
c) la registrazione delle utilizzazioni effettive per coltura e appezzamenti.
2. L'apporto di fertilizzanti azotati ai suoli agricoli deve tendere a equilibrare il bilancio dell'azoto del sistema suolo-coltura.
3. In rapporto alle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, occorre rispettare le seguenti condizioni e criteri specifici:
a) la quantità di effluente zootecnico, palabile o non palabile, non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo o allevati all'aperto; sono fatte salve diverse quantità di azoto concesse in deroga dalla Commissione Europea con propria decisione ai sensi del paragrafo 2B dell'allegato III della direttiva 91/676/CEE (Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa;
b) l'utilizzazione agronomica del digestato deve avvenire nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento;
c) caratteristiche del suolo: tipo e pendenza del suolo;
d) condizioni meteoclimatiche e modalità di irrigazione;
e) uso del terreno e prassi agricole, inclusi i sistemi di rotazione delle colture.
4. Per il calcolo dell'azoto netto al campo e dei volumi prodotti annualmente dall'allevamento si deve utilizzare la Tabella 1 dell'Allegato I. Qualora si renda necessaria una più analitica determinazione dell'azoto netto al campo prodotto annualmente, il legale rappresentante dell'impresa dovrà inviare apposita richiesta all'autorità competente, la quale provvederà a valutarla ed eventualmente a concedere la possibilità di utilizzare i parametri proposti, sentita la Regione. Per quanto riguarda il digestato per il calcolo dell'azoto e dei volumi si fa riferimento all'Allegato I paragrafo 7.
5. Al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti, di cui al comma 2, l'apporto di azoto proveniente dalla distribuzione di effluenti di allevamento, digestato, altri fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici, non deve superare i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS), di cui alla Tabella 6 dell'Allegato II.
6. I quantitativi di azoto di cui alla Tabella 6 dell'Allegato II sono espressi come azoto efficiente. L'efficienza dell'azoto distribuito con i concimi minerali si considera costante pari a 1, quella degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altre biomasse destinati all'utilizzo agronomico deve essere determinata sulla base dei livelli di efficienza riportati nell'Allegato II.
7. Le imprese soggette ad AIA di cui alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 Sito esterno e gli allevamenti bovini con più di 500 Unità Bestiame Adulto (di seguito UBA) che non effettuano cessione totale a terzi, le imprese che utilizzano oltre 3.000 kg/anno di azoto da effluenti di allevamento, da digestato, da correttivi da materiali biologici e da compost, sono tenute ad elaborare un Piano di Utilizzazione Agronomica annuale (di seguito PUA) attenendosi ai limiti di MAS. Qualora le suddette aziende siano in grado di dimostrare rese produttive maggiori di quelle stabilite per definire i MAS dovranno provvedere ad elaborare un bilancio dell'azoto che tenga in considerazione le voci riportate nell'equazione di cui al paragrafo 1.2 dell'Allegato II o in alternativa i metodi di calcolo riportati nei disciplinari di produzione integrata della Regione Emilia Romagna.
8. Per le aziende di cui al comma 7, il coefficiente di efficienza medio aziendale annuo dell'azoto deve rispettare i seguenti valori minimi specifici:
a) 60% per i liquami avicoli e le frazioni chiarificate dei digestati di qualsiasi provenienza;
b) 55% per i liquami suinicoli e digestato tal quale da liquami suinicoli;
c) 50% per i liquami bovini e digestati da liquami bovini da soli o in miscela con altre biomasse e digestati da sole biomasse;
d) 40% per i letami, le sostanze palabili assimilate, compresa la frazione solida del digestato e i correttivi da materiali biologici.
9. In considerazione dell'evolversi delle esigenze dell'azienda, sia in relazione alle esigenze colturali che agli andamenti stagionali o ad altre esigenze agronomiche correlate alla buona pratica agricola, è consentito apportare variazioni al Piano di utilizzazione annuale, purché debitamente registrate e conteggiate negli effetti complessivi sulla corretta gestione aziendale degli effluenti.
10. Il PUA deve essere preparato entro il 31 marzo di ogni anno e conservato in azienda per un periodo non inferiore a due anni dalla sua elaborazione definitiva, ai fini dei controlli da parte dell'autorità competente. Le eventuali varianti al piano sono ammesse entro il 30 novembre e devono comunque essere predisposte prima delle relative distribuzioni. Il legale rappresentante dell'impianto di digestione anaerobica e il detentore che utilizzano più di 3000 kg di azoto/anno da digestato devono inoltre allegare il PUA alla comunicazione, qualora abbiano una disponibilità di terreno inferiore ad un ettaro ogni 340 kg di azoto utilizzato.
11. L'utilizzazione agronomica dei concimi azotati di cui al d.lgs. n. 75 del 2010 Sito esterno deve avvenire secondo le modalità indicate nell'Allegato II paragrafo 5.

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