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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 03 aprile 2017, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL' ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

testo coordinato con le modifiche apportate da: Regolamento regionale 30 settembre 2022,  n. 2

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BOLLETTINO UFFICIALE n. 290 del 30 settembre 2022

Art. 1
Oggetto e finalità
1. In attuazione dell' articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa rendimento energetico nell'edilizia) e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74 Sito esterno (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Sito esterno), il presente regolamento disciplina:
a) le condizioni ed i limiti da rispettare nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
b) le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
c) il sistema di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi, al fine di garantire la loro adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti ed il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica, mentre l'ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo;
d) il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera c), che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
e) i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER), con riferimento al censimento degli impianti stessi, allo svolgimento dei periodici controlli di efficienza energetica e dei relativi risultati, nonché delle attività di accertamento ed ispezione condotte dalla Regione.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

(Il presente Regolamento è stato in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018,n. 2)

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