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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 03 aprile 2017, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL' ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

testo coordinato con le modifiche apportate da: Regolamento regionale 30 settembre 2022,  n. 2

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BOLLETTINO UFFICIALE n. 290 del 30 settembre 2022

Art. 14
Controllo funzionale e manutenzione degli impianti termici
1. La natura e finalità delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto sono indicate in Allegato A con riferimento alle relative definizioni.
2. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono inoltre essere certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 Sito esterno.
3. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa tecnica vigente.
4. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere definite ed eseguite dall'impresa manutentrice conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
5. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere definite ed eseguite dall'impresa manutentrice secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
6. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al responsabile di impianto, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica di cui ai commi da 3 a 5 quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e con quale frequenza tali operazioni debbano essere effettuate.
7. Al termine delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto, denominato "rapporto di controllo funzionale e manutenzione", che può essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell' art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004. Il rapporto riporta indicazione della scadenza del successivo intervento programmato, e viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto per presa visione e per ricevuta della relativa copia. Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione alla Regione, fatti salvi i casi di cui al comma 11, né al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento.
8. Il rapporto di controllo funzionale e manutenzione di cui al comma 7 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 5. Esso è conservato a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche documentali.
9. Le attività di cui al presente articolo comprendono anche il rilievo dei consumi energetici dell'impianto, effettuato laddove esista un misuratore dedicato al solo impianto termico. Qualora il responsabile di impianto non abbia provveduto in merito, il libretto di impianto di cui all'articolo 5 viene integrato dal manutentore con l'indicazione dei consumi relativi al precedente esercizio.
10. Qualora nel corso delle operazioni di controllo funzionale vengano rilevate carenze che possono determinare condizioni di grave e immediato pericolo, il manutentore interviene interrompendo il funzionamento dell'impianto, che può essere attivato solo dopo i necessari interventi; nel caso vengano rilevate anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, il manutentore realizza gli eventuali immediati interventi di propria competenza, informando contestualmente il responsabile di impianto per l'adozione dei necessari provvedimenti, ed i relativi tempi massimi di attuazione.
11. Nei casi di cui al comma 10, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto di controllo funzionale e manutenzione, che deve essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, e alla sua trasmissione alla Regione entro 30 giorni. La trasmissione avviene per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER; a tal fine, le imprese di manutenzione accedono con modalità appropriate al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze. Anche nei casi per i quali è necessario l'invio alla Regione del rapporto di controllo funzionale e manutenzione ai sensi del presente comma, il rilascio di tale rapporto non è soggetto al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

(Il presente Regolamento è stato in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018,n. 2)

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