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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 03 aprile 2017, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL' ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

testo coordinato con le modifiche apportate da: Regolamento regionale 30 settembre 2022,  n. 2

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BOLLETTINO UFFICIALE n. 290 del 30 settembre 2022

Art. 5
Libretto di impianto
1. Gli impianti termici devono essere muniti un "Libretto di impianto per la climatizzazione", redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, corredato dal codice di targatura di cui all'articolo 6.
2. Il modello di libretto di impianto è concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell'impianto termico e delle responsabilità dei diversi soggetti tenuti alla sua compilazione ed aggiornamento: è necessario compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell'impianto termico. Esso sostituisce a tutti gli effetti il "libretto di centrale" ed il "libretto di impianto" fino ad ora utilizzati, che devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto;
3. Il libretto di impianto deve essere aggiornato a seguito della modifica delle indicazioni su di esso riportate (come, a titolo di esempio, la sostituzione o l'inserimento di componenti o apparecchi).
4. I libretti di impianto di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi alla Regione; la trasmissione avviene per via esclusivamente informatica, mediante registrazione nel catasto regionale CRITER di cui all'articolo 4, presso il quale vengono altresì registrate in forma digitale tutte le successive comunicazioni alla Regione previste dal presente regolamento e inerenti l'impianto medesimo.
5. Il libretto di impianto di cui al comma 1 viene predisposto e trasmesso con le modalità seguenti:
a) per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all'atto della messa in servizio dell'impianto stesso, entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto;
b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall'impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell'impianto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, ad eccezione dei territori nei quali sia ancora in vigore una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento: in tali casi, la scadenza di cui al presente comma si intende prorogata a 12 mesi dopo il termine della campagna medesima;
c) il responsabile di impianto, o il terzo responsabile se nominato, nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legge e specificati all'art. 9 del presente regolamento, è tenuto a richiedere ai soggetti di cui alle lettere a) e b) la registrazione del libretto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER entro i termini sopra indicati: a tal fine, il Responsabile dell'impianto ha l'obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza, o di rendere disponibili al manutentore o all'installatore tutti i relativi dati, come, fra i quali, i consumi, i riferimenti catastali dell'immobile, il punto di riconsegna della fornitura del gas (PDR) (1) o il punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (POD) (2) . Il modello di libretto di impianto di cui al comma 1 riporta esplicita indicazione delle parti la cui compilazione è di competenza del Responsabile di Impianto;
d) la registrazione dell'impianto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER avviene mediante trasmissione del relativo libretto di impianto in formato digitale, effettuata esclusivamente per via informatica. La registrazione del libretto e la targatura dell'impianto sono effettuati dai soggetti di cui alle lettere a) e b); a tal fine, le imprese di installazione e manutenzione accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze;
e) al responsabile di impianto viene in ogni caso consegnata una copia cartacea del libretto di impianto, che può essere redatta anche in formato semplificato purché contenente tutte le informazioni inserite nel libretto d'impianto elettronico registrato nel catasto regionale, riportante il codice univoco di targatura di cui all'articolo 6. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
6. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può accedere al catasto regionale CRITER per ottenere copia del documento, verificare la corretta trasmissione di documenti da parte degli operatori e per effettuare le modifiche di propria competenza quali:
a) modifica dei dati relativi al Responsabile di impianto;
b) nomina o revoca del terzo responsabile;
c) registrazione consumi, effettuata laddove esista un misuratore dedicato al solo impianto termico;
d) comunicazione di disattivazione o di riattivazione dell'impianto.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

(Il presente Regolamento è stato in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018,n. 2)

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