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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 03 aprile 2017, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL' ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

testo coordinato con le modifiche apportate da: Regolamento regionale 30 settembre 2022,  n. 2

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BOLLETTINO UFFICIALE n. 290 del 30 settembre 2022

Art. 7
Organismo regionale di accreditamento ed ispezione
1. Ai sensi del comma 6 dell' art. 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, al fine di attuare le disposizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle finalità indicate all'articolo 1 comma 1 lettere c), d) ed e), la Regione individua, anche all'esterno della propria organizzazione, l'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione, cui sono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del catasto regionale degli impianti termici CRITER e del sistema di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici.
2. All'organismo regionale di accreditamento e di ispezione competono le seguenti funzioni:
a) implementazione, gestione e aggiornamento del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici di cui all'articolo 4, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, garantendone altresì l'interoperabilità con il sistema di certificazione energetica degli edifici SACE di cui all' articolo 25-ter della legge regionale n. 26 del 2004;
b) attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione nell'ambito dei programmi di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui all' articolo 25-sexies della legge regionale 26 del 2004;
c) gestione del sistema di accreditamento dei soggetti di cui alla lettera b), ivi comprese le attività per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da parte delle altre Regioni e Province autonome;
d) gestione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti di cui alla lettera b);
e) promozione della realizzazione di programmi per la qualificazione e formazione professionale dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera b);
f) realizzazione dei programmi di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui all' articolo 25-sexies della legge regionale 26 del 2004, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 25 del presente regolamento; il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione con le modalità di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
g) gestione dei rapporti con i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici in merito agli obblighi di comunicazione alla Regione dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti, di cui all'articolo 22;
h) predisposizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento della normativa regionale nelle materie di cui al presente regolamento;
i) coordinamento e gestione della segreteria del "Tavolo di confronto e coordinamento" di cui all'articolo 8.
3. Le funzioni di Organismo di Accreditamento ed Ispezione sono affidate alla Società "in house" ERVET Spa.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

(Il presente Regolamento è stato in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018,n. 2)

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