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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 03 aprile 2017, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL' ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

testo coordinato con le modifiche apportate da: Regolamento regionale 30 settembre 2022,  n. 2

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BOLLETTINO UFFICIALE n. 290 del 30 settembre 2022

Art. 8
Tavolo di Confronto e Coordinamento
1. Al fine di supportare la Regione nella realizzazione delle azioni di cui al presente regolamento, è istituito con determina del Direttore Generale competente un "Tavolo di Confronto e Coordinamento", in cui sono rappresentati gli Enti locali e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli operatori del settore.
2. Il Tavolo di Confronto e Coordinamento:
a) propone eventuali modifiche e interpretazioni applicative alla disciplina di cui al presente Regolamento;
b) verifica le condizioni di svolgimento delle attività di verifica periodica dell'efficienza energetica degli impianti termici effettuate dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7, proponendo nel caso l'adeguamento e la razionalizzazione dei programmi d'intervento delle strutture operative e la modifica delle clausole contrattuali di affidamento ad soggetti esterni dei compiti di controllo;
c) propone iniziative per informare la popolazione e gli operatori riguardo al presente atto e per diffondere la conoscenza delle norme in materia di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici, assicurando il coordinamento delle attività svolte dalla Regione e dagli Enti Locali;
d) propone l'aggiornamento dei contributi di cui all'articolo 23;
e) promuove iniziative di confronto con le organizzazioni economiche e sociali, ivi compresa la stipula di eventuali accordi ed intese.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

(Il presente Regolamento è stato in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018,n. 2)

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