Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

REGOLAMENTO REGIONALE 03 aprile 2017, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL' ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

testo coordinato con le modifiche apportate da: Regolamento regionale 30 settembre 2022,  n. 2

(3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 290 del 30 settembre 2022

Capo II
Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
Art. 9
Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell'impianto, come identificato nella definizione riportata nell'Allegato A, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il sottosistema di generazione non sia installato in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi della vigente normativa, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.
4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare, sulla base di apposita delibera condominiale, il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
5. I riferimenti del responsabile di impianto sono riportati sul relativo libretto, e debbono essere aggiornati a seguito di qualunque modifica. Il terzo responsabile, qualora incaricato, informa la Regione Emilia-Romagna:
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b) della eventuale revoca dell'incarico o della rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
c) della propria decadenza nei casi di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 avvengono esclusivamente per via telematica, mediante utilizzo delle funzioni appositamente predisposte nell'ambito del sistema informativo CRITER; a tal fine, i responsabili di impianto, o i terzi responsabili qualora incaricati, accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.
7. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 Sito esterno, al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.
8. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 115 del 2008 Sito esterno.
9. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 Sito esterno, (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
10. Il terzo responsabile deve essere un'impresa iscritta alla Camera di Commercio o all'albo degli Artigiani, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche alla lettera e) dell'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto.
11. Nei casi di impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell' articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore di cui all'articolo 10.
12. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile dell'impianto è tra l'altro tenuto a:
a) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi per le temperature d'esercizio negli ambienti di cui all'articolo 11;
b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi in relazione al periodo di riscaldamento ed alla durata di attivazione dell'impianto di cui all'articolo 12;
c) provvedere all'installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge;
d) porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente regolamento nell'eventualità in cui la responsabilità dell'impianto sia stata delegata ad un terzo;
e) adottare entro i termini temporali previsti le prescrizioni formulate a fronte di condizioni di grave pericolo, o di anomalie o difformità anche tali da non generare situazioni di pericolo immediato, o di altre condizioni di non conformità alla vigente normativa, rilevate nel corso delle operazioni di controllo funzionale, di controllo di efficienza energetica o di ispezione, e segnalate con le modalità previste dal presente regolamento;
f) provvedere alla prima compilazione, per le parti di sua competenza, del libretto di impianto di cui all'art. 5, e a richiedere la registrazione del libretto stesso nell'ambito del catasto regionale degli impianti termici CRITER; il responsabile di impianto, o il terzo qualora nominato, che non provvede alla compilazione del libretto nel rispetto delle condizioni previste è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24. La sanzione si applica all'operatore incaricato della registrazione del libretto nel catasto regionale CRITER che non ottemperi a tale obbligo.
g) provvedere all'aggiornamento dei dati di propria competenza riportati nel libretto di impianto di cui all'art. 5 con le modalità ivi indicate: a tal fine, il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile può accedere al sistema informativo CRITER ed operare le funzioni ivi previste limitatamente ai dati ed all'impianto di propria competenza. Se debitamente incaricati, all'aggiornamento di tali dati possono altresì provvedere gli operatori (installatori e manutentori).
Art. 10
Conduttore degli impianti termici
1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, alimentati a gas naturale o a combustibili liquidi e solidi, è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore.
2. In caso di impianti la cui responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.
3. Il conduttore deve essere in possesso di abilitazione conseguita ai sensi dell' articolo 287 del Decreto legislativo 152 del 2006 Sito esterno, con le modalità di cui all' art. 25-quinquies della Legge Regionale n. 26/2004.
Art. 11
Valori massimi della temperatura ambiente
1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
4. Ai fini della esecuzione di eventuali verifiche, la rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla normativa tecnica vigente in materia.
5. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature di detti valori.
6. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
Art. 12
Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 11 del presente regolamento.
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
a) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
b) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
c) Zona F: nessuna limitazione.
3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e) .
7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;
c) il codice univoco di riconoscimento di cui all'articolo 6 del presente regolamento, detto targa impianto, assegnato dal Catasto regionale degli impianti termici.
8. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, assicurando l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.
Art. 13
Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati
1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, ai sensi e con le modalità previste dalla delibera di Giunta regionale 20 luglio 2015 n. 967.
2. Tali sistemi sono a tutti gli effetti parte integrante degli impianti termici; è obbligo del responsabile di impianto, o del Terzo responsabile qualora nominato, garantirne il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione.
3. La installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è adeguatamente segnalata nella apposita sezione del libretto di impianto di cui all'articolo 5, registrato presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER.
4. Il corretto funzionamento dei sistemi installati è soggetto a controllo periodico da parte del manutentore dell'impianto, che provvede a segnalare eventuali situazioni di non conformità nel rapporto di controllo di cui ai successivi articoli 14 e 15.
5. Il mancato assolvimento dell'obbligo di installazione dei sistemi di cui al comma 1 è soggetto alla relativa sanzione di cui all'art. 24 del presente regolamento.
Art. 14
Controllo funzionale e manutenzione degli impianti termici
1. La natura e finalità delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto sono indicate in Allegato A con riferimento alle relative definizioni.
2. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono inoltre essere certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 Sito esterno.
3. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa tecnica vigente.
4. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere definite ed eseguite dall'impresa manutentrice conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
5. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere definite ed eseguite dall'impresa manutentrice secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
6. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al responsabile di impianto, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica di cui ai commi da 3 a 5 quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e con quale frequenza tali operazioni debbano essere effettuate.
7. Al termine delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto, denominato "rapporto di controllo funzionale e manutenzione", che può essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell' art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004. Il rapporto riporta indicazione della scadenza del successivo intervento programmato, e viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto per presa visione e per ricevuta della relativa copia. Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione alla Regione, fatti salvi i casi di cui al comma 11, né al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento.
8. Il rapporto di controllo funzionale e manutenzione di cui al comma 7 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 5. Esso è conservato a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche documentali.
9. Le attività di cui al presente articolo comprendono anche il rilievo dei consumi energetici dell'impianto, effettuato laddove esista un misuratore dedicato al solo impianto termico. Qualora il responsabile di impianto non abbia provveduto in merito, il libretto di impianto di cui all'articolo 5 viene integrato dal manutentore con l'indicazione dei consumi relativi al precedente esercizio.
10. Qualora nel corso delle operazioni di controllo funzionale vengano rilevate carenze che possono determinare condizioni di grave e immediato pericolo, il manutentore interviene interrompendo il funzionamento dell'impianto, che può essere attivato solo dopo i necessari interventi; nel caso vengano rilevate anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, il manutentore realizza gli eventuali immediati interventi di propria competenza, informando contestualmente il responsabile di impianto per l'adozione dei necessari provvedimenti, ed i relativi tempi massimi di attuazione.
11. Nei casi di cui al comma 10, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto di controllo funzionale e manutenzione, che deve essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, e alla sua trasmissione alla Regione entro 30 giorni. La trasmissione avviene per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER; a tal fine, le imprese di manutenzione accedono con modalità appropriate al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze. Anche nei casi per i quali è necessario l'invio alla Regione del rapporto di controllo funzionale e manutenzione ai sensi del presente comma, il rilascio di tale rapporto non è soggetto al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento.
Art. 15
Controllo di efficienza energetica degli impianti termici
1. In conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 Sito esterno, è obbligatorio realizzare periodicamente un controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e sugli impianti centralizzati di produzione di ACS di qualunque potenza. Tale controllo riguarda:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del presente regolamento;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
d) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge.
2. Il controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui al comma 1 deve essere effettuato nei casi di cui al comma 4, e con cadenza periodica nel rispetto delle tempistiche riportate nell'Allegato B del presente regolamento, di norma in occasione degli interventi di controllo funzionale e manutenzione di cui all'articolo 14, integrandone le finalità; in occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di efficienza energetica è altresì obbligatoria la corresponsione da parte del responsabile di impianto del contributo di cui all'articolo 23 del presente regolamento.
3. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono inoltre essere certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 Sito esterno .
4. I controlli di efficienza energetica di cui al comma 1 devono essere inoltre realizzati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 18 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 20, a cura del manutentore;
c) nel caso di interventi manutentivi di qualsiasi tipo, non rientranti tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
5. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando le cadenze riportate nell'Allegato B.
6. Per gli impianti termici esistenti per i quali non era previsto il controllo di efficienza energetica di cui al comma 1, prima della entrata in vigore del presente regolamento, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione del primo intervento utile di controllo funzionale ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 14.
7. Nella esecuzione dei controlli di efficienza energetica, l'operatore incaricato effettua tutte le verifiche indicate sul modello di rapporto di controllo di efficienza energetica, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell' art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, pertinente per tipologia. L'operatore è inoltre tenuto a verificare preliminarmente la presenza del codice di targatura dell'impianto stesso e del libretto di impianto, nonché la completezza e la correttezza dei riferimenti del responsabile di impianto ivi riportati, operando nel caso quanto previsto all'articolo 5, comma 5, lettera b).
8. Per i sottosistemi di generazione a fiamma alimentati da combustibile liquido o gassoso, il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato C del presente regolamento.
9. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto, denominato "rapporto di controllo di efficienza energetica", che deve essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell' art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, pertinente alla tipologia dell'impianto. Il rapporto deve essere compilato in ogni sua parte, e deve altresì riportare la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o anche di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell'impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione. Il rapporto viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto o Terzo responsabile per presa visione e per ricevuta della relativa copia.
10. Il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 9 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 5. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può ottenere copia del documento accedendo al catasto regionale CRITER, dopo la sua registrazione ai sensi del comma 11. Esso è conservato a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche documentali.
11. Entro i successivi 30 giorni, la ditta di installazione o manutenzione che ha effettuato il controllo provvede a trasmettere alla Regione il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica nelle forme e con gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La trasmissione del Rapporto ha luogo esclusivamente per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER: a tal fine, le imprese di installazione o manutenzione accedono al catasto regionale degli impianti termici CRITER utilizzando le procedure di identificazione e registrazione appositamente predisposte sulla base del sistema pubblico di identità digitale, ai sensi dell'art. 65 lett. b) del D.Lgs. 82/2005 Sito esterno e s.m.
12. La trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile unicamente in riferimento ad un impianto già censito e per il quale sia già stato trasmesso il relativo libretto; a tal fine, il Rapporto di controllo di efficienza energetica, per essere registrato, deve riportare correttamente il corrispondente codice univoco di targatura dell'impianto, attribuito dal sistema informatico CRITER.
13. La validità della registrazione presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER del Rapporto di controllo di efficienza energetica è subordinata alla completezza di compilazione dei dati previsti dal relativo modello, fatti salvi i casi di cui all'art. 25: i rapporti privi dei valori della prova di combustione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica, non sono ritenuti validi.
14. La validità della registrazione presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER del Rapporto di controllo di efficienza energetica relativo agli interventi obbligatori di cui al comma 2 è altresì subordinata alla corresponsione del contributo di cui all'articolo 23. I rapporti privi dell'evidenza del versamento dei contributi di cui sopra non sono ritenuti validi.
15. L'installatore o manutentore incaricato del controllo di efficienza energetica, che non provvede a redigere, sottoscrivere e trasmettere il Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 9 nel rispetto delle condizioni sopra indicate è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.
16. L'installatore o manutentore incaricato del controllo di efficienza energetica, che omette di segnalare il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 lettera d) del presente articolo è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.
17. Il responsabile dell'impianto o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dal presente regolamento, è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.
18. Per i sottosistemi di generazione a fiamma alimentati da combustibile liquido o gassoso, per i quali, durante le operazioni di controllo di efficienza energetica, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato C del presente regolamento, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'articolo 12, comma 6, lettera e). Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. L'avvenuta sostituzione del generatore viene comunicata all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione mediante aggiornamento della pertinente sezione del Libretto di Impianto con le modalità previste al comma 3 dell'articolo 5, e invio del rapporto di controllo di efficienza energetica con le modalità di cui al comma 11 del presente articolo.
19. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo di efficienza energetica sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica, (ovvero coefficiente di prestazione energetica - COP, gas utilization efficiency - GUE, indice di efficienza energetica - EER) siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
20. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo di efficienza energetica sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definiti dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

(Il presente Regolamento è stato in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018,n. 2)

Espandi Indice