Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

REGOLAMENTO REGIONALE 06 aprile 2017, n. 2

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 LEGGE REGIONALE N. 24/2016 "MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E SOSTEGNO AL REDDITO"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 93 del 6 aprile 2017

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Beneficiari e domanda di accesso alla misura
Art. 3 - Concessione e modalità di erogazione
Art. 4 - Ammontare mensile della misura economica di integrazione al reddito
Art. 5 - Periodo massimo e durata della misura
Art. 6 - Progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo
Art. 7 - Cause di esclusione e decadenza e obblighi dei beneficiari
Art. 8 - Controlli
Art. 9 - Modalità di coordinamento tra il Reddito di Solidarietà e il Sostegno per l'Inclusione Attiva
Art. 10 - Disposizioni applicative
Art. 11 - Sistema informativo e attivazione del regolamento
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2016. n 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito) definisce le modalità di attuazione del Reddito di Solidarietà.
2. Il Reddito di Solidarietà (RES) consiste in un sostegno economico, erogato nell'ambito di un Progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo concordato, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.
3. Il Reddito di Solidarietà è attuato attraverso l'integrazione con le misure di contrasto alla povertà attive a livello nazionale. Esso si integra in particolare con il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato <legge di stabilità 2016>), e dei relativi decreti attuativi, aumentando la platea dei beneficiari. A tal fine la Regione Emilia-Romagna integra il Fondo Carta Acquisti di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale).
4. Il Reddito di solidarietà è concesso dai Comuni secondo le modalità definite all'articolo 3 del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, il riferimento ai Comuni si intende esteso alle Unioni di cui essi fanno parte, qualora a queste siano affidate le funzioni di ambito sociale.
Art. 2
Beneficiari e domanda di accesso alla misura
1. I beneficiari e i requisiti d'accesso sono quelli stabiliti all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016.
2. La domanda di accesso alla misura è presentata da un componente del nucleo familiare al Comune di residenza ed è redatta secondo modello unitario approvato ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.
3. La domanda contiene la dichiarazione di impegno, sottoscritta dal richiedente, ad attivarsi ai fini del perfezionamento del Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo di cui all'articolo 6 del presente regolamento da parte dei componenti del nucleo beneficiario.
4. Non sono ammissibili più domande per il medesimo nucleo familiare. In caso di presentazione di più domande riferite al medesimo nucleo familiare è ammessa la prima domanda presentata in ordine cronologico.
5. Al fine della domanda di accesso al beneficio, il richiedente deve presentare una Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità da cui risulti un valore Isee di importo inferiore o uguale a 3.000 euro. A tal fine, in coerenza con quanto avviene per il SIA, valgono le seguenti indicazioni:
a) se nel nucleo è presente almeno un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni;
b) in caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore;
c) in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'ISEE ordinario.
6. In presenza di ISEE corrente sarà considerato quest'ultimo.
7. I Comuni sospendono la ricezione delle domande di accesso al Reddito di Solidarietà da parte dei nuclei familiari, su segnalazione della Regione, nel caso di esaurimento delle risorse disponibili.
Art. 3
Concessione e modalità di erogazione
1. A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi, i Comuni provvedono a istruire le domande del Reddito di Solidarietà in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento e dall'articolo 3 della legge n. 24 del 2016 Sito esterno, così come previsto dal decreto interministeriale 26 maggio 2016.
2. A seguito della verifica dei requisiti e della valutazione dell'ammissione alla misura, i Comuni autorizzano il soggetto gestore all'erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita ed autorizzano la relativa spesa per un periodo di dodici mesi, a valere sulle risorse disponibili.
3. Soggetto gestore è il soggetto già incaricato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto legge n. 112 del 2008 Sito esterno, convertito dalla legge n. 133 del 2008 Sito esterno.
4. L'erogazione del Reddito di solidarietà ai nuclei beneficiari avviene attraverso accredito su apposita Carta acquisiti prepagata fornita dal soggetto gestore.
5. A partire dal bimestre di decorrenza della concessione, l'ammontare annuale della misura è erogato in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del richiedente o di altro componente del nucleo familiare beneficiario indicato nella domanda, previa verifica, preliminarmente ad ogni accredito, della compatibilità delle informazioni acquisite sui nuclei familiari con i requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
6. Ai fini della concessione della misura, i Comuni svolgono le seguenti funzioni:
a) raccolgono le domande da parte dei nuclei;
b) verificano la sussistenza del requisito della residenza in regione Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi;
c) verificano l'importo di eventuali trattamenti economici presenti, anche fiscalmente esenti, di natura indennitaria e assistenziale, limitatamente a quelli concessi dal Comune stesso ed agli assegni di cura regionali, ad esclusione del contributo aggiuntivo;
d) attuano le ulteriori verifiche sulla base delle disposizioni applicative di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
e) autorizzano l'erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita ed autorizzano la relativa spesa per un periodo di dodici mesi, tramite il soggetto gestore individuato;
f) predispongono i Progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, secondo quanto previsto all'articolo 6 del presente regolamento entro novanta giorni dall'autorizzazione della misura;
g) monitorano l'attuazione dei progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo ed il rispetto degli impegni presi da parte del nucleo beneficiario, così come previsto all'articolo 6 del presente regolamento;
h) stabiliscono la revoca del beneficio in caso di mancata sottoscrizione del Progetto o di mancato rispetto degli impegni assunti nel Progetto di attivazione sociale e inclusione lavorativa, e comunque in tutti casi previsti così come indicato all'articolo 7 del presente regolamento.
7. Ai fini della concessione della misura, la Regione Emilia-Romagna:
a) regola i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed INPS tramite appositi atti o protocolli;
b) sovraintende la corretta attuazione della misura;
c) controlla l'andamento della spesa e comunica ai Comuni l'eventuale sospensione delle domande;
d) realizza apposito sistema informativo per l'attuazione della misura e regola le modalità del suo utilizzo con i Comuni;
e) monitora l'andamento della misura così come previsto all'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 2016.
8. Ulteriori modalità operative che si renderanno necessarie per la corretta implementazione della misura, anche in coerenza con lo sviluppo del sistema informativo, saranno indicate in successive disposizioni applicative di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
Art. 4
Ammontare mensile della misura economica di integrazione al reddito
1. L'ammontare del Reddito di Solidarietà, in ragione della numerosità del nucleo familiare beneficiario è definito nella seguente tabella ed è erogato con cadenza bimestrale.
N. componenti nucleo Ammontare del beneficio mensile
1 membro € 80
2 membri € 160
3 membri € 240
4 membri € 320
5 o più membri € 400
2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante nella nuova DSU presentata, a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione, e comunque in presenza di risorse disponibili.
3. Sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al Reddito di Solidarietà i seguenti eventuali importi:
a) benefici connessi al programma Carta Acquisti ordinaria, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui è erogato il Reddito di Solidarietà;
b) l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato <legge di stabilità 2015>), nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo;
c) l'importo mensile dell'assegno di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 Sito esterno (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o più figli minorenni.
4. In caso di nascita o decesso di un componente, si procede ad eventuale rideterminazione dell'ammontare del beneficio concesso in relazione alla numerosità del nucleo beneficiario, a seguito della segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
Art. 5
Periodo massimo e durata della misura
1. Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di dodici mesi.
2. Il Reddito di Solidarietà può essere concesso nuovamente per un periodo di ulteriori dodici mesi, previo un periodo di interruzione di sei mesi e mediante presentazione di nuova domanda, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di rivalutazione ed eventuale ridefinizione del Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, e comunque in presenza di risorse disponibili.
Art. 6
Progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo
1. I Comuni, l'Agenzia Regionale per il Lavoro attraverso i Centri per l'impiego, e gli altri servizi pubblici eventualmente coinvolti, di concerto con i soggetti del terzo settore e della comunità all'interno della quale è inserito il nucleo, promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà del nucleo tramite l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti di inclusione sociale, contrasto alla povertà e di politica attiva del lavoro previsti dalla vigente normativa statale e regionale, in coerenza anche a quanto previsto nelle "Linee guida per la predisposizione ed attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" e nella legge regionale n. 14 del 2015 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari) e successivi atti attuativi.
2. I Comuni garantiscono i processi di presa in carico integrata attraverso le equipe multidisciplinari, per tutte le situazioni che ne presentino necessità, così come previsto dalle "Linee guida per la predisposizione ed attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" e dalla legge regionale 14 del 2015 al fine di garantire una valutazione multidimensionale del bisogno. In particolare i Progetti di attivazione sociale e inserimento lavorativo sono elaborati in coerenza con i bisogni individuati e devono prevedere anche gli impegni che il nucleo è tenuto ad assumere. La progettazione degli interventi deve sviluppare obiettivi e risultati che si intende raggiungere, interventi e condizionalità.
3. I Progetti di attivazione sociale e inserimento lavorativo sono definiti attraverso una fase di pre-analisi (Pre-assessment) che orienti gli operatori nella decisione del percorso da intraprendere, l'eventuale composizione delle equipe da attivare e raccolga le informazioni sul nucleo comprensive dei fattori di vulnerabilità e delle risorse presenti nel nucleo stesso. La fase di Assessment approfondisce in particolare l'identificazione dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia ed i fattori ambientali che possono sostenere il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo come ad esempio: la presenza di una rete familiare o di reti sociali, la disponibilità e l'accessibilità dei servizi, i servizi attivati.
4. Il Progetto è finalizzato al superamento della condizione di povertà, ovvero dei rischi di marginalità familiare, all'inclusione sociale, all'inserimento o reinserimento lavorativo.
5. Il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente, il Servizio Sociale territoriale competente e l'Agenzia Regionale per il Lavoro mediante il Centro per l'Impiego, nel caso di attivazione lavorativa. Esso è inoltre sottoscritto per adesione agli impegni in esso contenuti anche dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare o dagli altri servizi eventualmente coinvolti.
6. Nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo sono individuate le specifiche misure di sostegno, volte a realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, garantite dal Servizio sociale territoriale in collaborazione con i Centri per l'impiego nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio, così come gli impegni assunti dai beneficiari, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2016.
7. Il Progetto prevede gli specifici impegni cui deve attenersi il nucleo beneficiario e riporta le cause di decadenza dal Reddito di Solidarietà.
8. I Comuni, in raccordo con i Centri per l'Impiego ed eventuali altri servizi pubblici coinvolti nel Progetto, monitorano e verificano il rispetto degli impegni previsti dal Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo.
9. I Comuni, comunicano al soggetto gestore il mancato rispetto degli impegni previsti ai fini della decadenza del beneficio e ne dispongono la revoca.
Art. 7
Cause di esclusione e decadenza e obblighi dei beneficiari
1. Sono esclusi dall'accesso al Reddito di Solidarietà i nuclei familiari nei quali il richiedente sia stato destinatario di provvedimenti di decadenza dalla misura medesima o da altre prestazioni sociali, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.
2. Sono altresì esclusi dall'accesso al Reddito di Solidarietà coloro che sono stati destinatari di provvedimenti di decadenza dal SIA per mancato rispetto degli impegni previsti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda.
3. La fruizione del Reddito di Solidarietà è incompatibile con la fruizione del Sostegno per l'inclusione Attiva, ovvero del suo godimento nei sei mesi precedenti alla formulazione della domanda di accesso per il Reddito di Solidarietà.
4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2016, i componenti del nucleo familiare beneficiario del Reddito di Solidarietà rispettano gli obblighi previsti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, pena la decadenza della misura.
5. In particolare i nuclei beneficiari sono tenuti a:
a) sottoscrivere il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
b) attenersi agli impegni specificamente assunti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo;
c) evitare comportamenti inconciliabili con il Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo. Rientrano tra tali comportamenti: l'assenza prolungata e ingiustificata dal territorio comunale, ritardi reiterati o mancata presentazione ai colloqui periodici senza preavviso; la mancata frequenza scolastica o a percorsi di orientamento e formazione professionale previsti dal progetto.
6. È fatto altresì obbligo per i richiedenti la misura, pena la decadenza dalla misura stessa:
a) di comunicare tempestivamente al Comune dove hanno presentato domanda ogni variazione della composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, nello specifico, in caso di nascita o decesso di un componente, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una dichiarazione ISEE aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo;
b) di comunicare tempestivamente al Comune dove hanno presentato domanda, o ai soggetti previsti dagli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento, ogni variazione migliorativa della situazione lavorativa, economica o patrimoniale del nucleo familiare; nello specifico, in caso di variazione della situazione lavorativa, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività. Le medesime comunicazioni sono necessarie all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio.
Art. 8
Controlli
1. I Comuni effettuano a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativi), i controlli sui dati dichiarati.
2. I Comuni hanno il compito di verificare il rispetto degli obblighi previsti nel Progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo assunti da parte del nucleo familiare beneficiario, nonché l'eventuale emergere di una causa di decadenza.
Art. 9
Modalità di coordinamento tra il Reddito di Solidarietà e il Sostegno per l'Inclusione Attiva
1. Al fine di semplificare le procedure d'accesso da parte dei beneficiari, nonché le modalità di gestione degli strumenti di sostegno al reddito da parte dei Comuni, il Reddito di Solidarietà viene attuato in coerenza con le modalità operative del SIA. Nello specifico si prevede:
a) medesima modalità di accesso e modello unitario di domanda, approvato ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;
b) utilizzo del medesimo supporto per la concessione del beneficio economico;
c) medesime modalità di presa in carico dei nuclei beneficiari, attraverso equipe multi-professionali ed attraverso la definizione di progetti di attivazione sociale ed inserimento lavorativo sottoscritti e condivisi dai nuclei, così come previsto dalle "Linee guida per la predisposizione ed attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l'inclusione attiva (SIA)";
d) procedure integrate per la verifica dei requisiti di accesso. In particolare, le procedure di verifica dei requisiti di accesso e di mantenimento degli stessi dovranno essere attuate sinergicamente in coerenza a quanto definito per ciascuna delle due misure.
2. Il Reddito di solidarietà ed il SIA sono misure mutualmente esclusive e non sovrapponibili. Il Reddito di Solidarietà è concesso solamente qualora il nucleo familiare non sia ammissibile al SIA ed in ogni caso trascorsi almeno sei mesi dall'ultima erogazione del beneficio nazionale.
Art. 10
Disposizioni applicative
1. La Giunta regionale, previa informativa alle parti sociali, con successivi atti disciplina le procedure operative relative alla gestione della misura, tra cui il modello unitario di domanda, le necessarie indicazioni operative a seguito della predisposizione del sistema informativo, il modello del progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo.
Art. 11
Sistema informativo e attivazione del regolamento
1. La Regione realizza il sistema informativo necessario per la gestione e la rendicontazione della misura.
2. L'applicazione del presente regolamento è condizionata alla stipula dei protocolli di intesa e degli atti di cui dell'articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 26 maggio 2016.
3. L'avvio della raccolta delle domande per il Reddito di Solidarietà sarà concomitante al rilascio del sistema informativo per la loro gestione.


Espandi Indice