Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 2018, n. 2

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N. 1 DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M. IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 235 del 30 luglio 2018

Art. 13
Termoregolazione e contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati
1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, ai sensi e con le modalità previste dalla delibera di Giunta regionale 20 luglio 2015 n. 967.
2. Tali sistemi sono a tutti gli effetti parte integrante degli impianti termici; è obbligo del responsabile di impianto, o del Terzo responsabile qualora nominato, garantirne il corretto funzionamento e la necessaria manutenzione.
3. La installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione è adeguatamente segnalata nella apposita sezione del libretto di impianto di cui all'articolo 5, registrato presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER.
4. Il corretto funzionamento dei sistemi installati è soggetto a controllo periodico da parte del manutentore dell'impianto, che provvede a segnalare eventuali situazioni di non conformità nel rapporto di controllo di cui ai successivi articoli 14 e 15.
5. Il mancato assolvimento dell'obbligo di installazione dei sistemi di cui al comma 1 è soggetto alla relativa sanzione di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

Espandi Indice