Art. 14
Controllo funzionale e manutenzione degli impianti termici
1. La natura e finalità delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto sono indicate in Allegato A con riferimento alle relative definizioni.
2. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono inoltre essere certificati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 
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3. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa tecnica vigente.
4. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere definite ed eseguite dall'impresa manutentrice conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
5. Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere definite ed eseguite dall'impresa manutentrice secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
6. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al responsabile di impianto, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica di cui ai commi da 3 a 5 quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e con quale frequenza tali operazioni debbano essere effettuate.
7. Al termine delle operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto, denominato "rapporto di controllo funzionale e manutenzione", che può essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'
art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004. Il rapporto riporta indicazione della scadenza del successivo intervento programmato, e viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto per presa visione e per ricevuta della relativa copia. Il rilascio di tale rapporto non è soggetto all'obbligo di trasmissione alla Regione, fatti salvi i casi di cui al comma 11, né al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento.
8. Il rapporto di controllo funzionale e manutenzione di cui al comma 7 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 5. Esso è conservato a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche documentali.
9. Le attività di cui al presente articolo comprendono anche il rilievo dei consumi energetici dell'impianto, effettuato laddove esista un misuratore dedicato al solo impianto termico. Qualora il responsabile di impianto non abbia provveduto in merito, il libretto di impianto di cui all'articolo 5 viene integrato dal manutentore con l'indicazione dei consumi relativi al precedente esercizio.
10. Qualora nel corso delle operazioni di controllo funzionale vengano rilevate carenze che possono determinare condizioni di grave e immediato pericolo, il manutentore interviene interrompendo il funzionamento dell'impianto, che può essere attivato solo dopo i necessari interventi; nel caso vengano rilevate anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, il manutentore realizza gli eventuali immediati interventi di propria competenza, informando contestualmente il responsabile di impianto per l'adozione dei necessari provvedimenti, ed i relativi tempi massimi di attuazione.
11. Nei casi di cui al comma 10, il manutentore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto di controllo funzionale e manutenzione, che deve essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'
art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, e alla sua trasmissione alla Regione entro 30 giorni. La trasmissione avviene per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER; a tal fine, le imprese di manutenzione accedono con modalità appropriate al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze. Anche nei casi per i quali è necessario l'invio alla Regione del rapporto di controllo funzionale e manutenzione ai sensi del presente comma, il rilascio di tale rapporto non è soggetto al pagamento del contributo regionale di cui all'art. 23 del presente regolamento.