Art. 15
Controllo di efficienza energetica degli impianti termici
1. In conformità a quanto stabilito dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 
, è obbligatorio realizzare periodicamente un controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e sugli impianti centralizzati di produzione di ACS di qualunque potenza. Tale controllo riguarda:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del presente regolamento;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
d) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge.
2. Il controllo obbligatorio di efficienza energetica di cui al comma 1 deve essere effettuato nei casi di cui al comma 4, e con cadenza periodica nel rispetto delle tempistiche riportate nell'Allegato B del presente regolamento, di norma in occasione degli interventi di controllo funzionale e manutenzione di cui all'articolo 14, integrandone le finalità; in occasione della effettuazione del controllo obbligatorio di efficienza energetica è altresì obbligatoria la corresponsione da parte del responsabile di impianto del contributo di cui all'articolo 23 del presente regolamento.
3. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono inoltre essere certificati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 
.
4. I controlli di efficienza energetica di cui al comma 1 devono essere inoltre realizzati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 18 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 20, a cura del manutentore;
c) nel caso di interventi manutentivi di qualsiasi tipo, non rientranti tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
5. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando le cadenze riportate nell'Allegato B.
6. Per gli impianti termici esistenti per i quali non era previsto il controllo di efficienza energetica di cui al comma 1, prima della entrata in vigore del presente regolamento, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione del primo intervento utile di controllo funzionale ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 14.
7. Nella esecuzione dei controlli di efficienza energetica, l'operatore incaricato effettua tutte le verifiche indicate sul modello di rapporto di controllo di efficienza energetica, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'
art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, pertinente per tipologia. L'operatore è inoltre tenuto a verificare preliminarmente la presenza del codice di targatura dell'impianto stesso e del libretto di impianto, nonché la completezza e la correttezza dei riferimenti del responsabile di impianto ivi riportati, operando nel caso quanto previsto all'articolo 5, comma 5, lettera b).
8. Per i sottosistemi di generazione a fiamma alimentati da combustibile liquido o gassoso, il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato C del presente regolamento.
9. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un apposito rapporto, denominato "rapporto di controllo di efficienza energetica", che deve essere redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'
art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, pertinente alla tipologia dell'impianto. Il rapporto deve essere compilato in ogni sua parte, e deve altresì riportare la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o anche di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell'impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione. Il rapporto viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto o Terzo responsabile per presa visione e per ricevuta della relativa copia.
10. Il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 9 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all'articolo 5. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può ottenere copia del documento accedendo al catasto regionale CRITER, dopo la sua registrazione ai sensi del comma 11. Esso è conservato a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche documentali.
11. Entro i successivi 90 giorni, la ditta di installazione o manutenzione che ha effettuato il controllo provvede a trasmettere alla Regione il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica nelle forme e con gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Qualora il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica riporti delle raccomandazioni o prescrizioni, la trasmissione deve avvenire il più tempestivamente possibile e comunque non oltre 30 giorni. La trasmissione del Rapporto ha luogo esclusivamente per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER: a tal fine, le imprese di installazione o manutenzione accedono al catasto regionale degli impianti termici CRITER utilizzando le procedure di identificazione e registrazione appositamente predisposte sulla base del sistema pubblico di identità digitale, ai sensi dell'art. 65 lett. b)
del D.Lgs. 82/2005 
e s.m.
12. La trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile unicamente in riferimento ad un impianto già censito e per il quale sia già stato trasmesso il relativo libretto; a tal fine, il Rapporto di controllo di efficienza energetica, per essere registrato, deve riportare correttamente il corrispondente codice univoco di targatura dell'impianto, attribuito dal sistema informatico CRITER.
13. La validità della registrazione presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER del Rapporto di controllo di efficienza energetica è subordinata alla completezza di compilazione dei dati previsti dal relativo modello, fatti salvi i casi di cui all'art. 25: i rapporti privi dei valori della prova di combustione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica, non sono ritenuti validi.
14. La validità della registrazione presso il catasto regionale degli impianti termici CRITER del Rapporto di controllo di efficienza energetica relativo agli interventi obbligatori di cui al comma 2 è altresì subordinata alla corresponsione del contributo di cui all'articolo 23. I rapporti privi dell'evidenza del versamento dei contributi di cui sopra non sono ritenuti validi.
15. L'installatore o manutentore incaricato del controllo di efficienza energetica, che non provvede a redigere, sottoscrivere e trasmettere il Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al comma 9 nel rispetto delle condizioni sopra indicate è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.
16. L'installatore o manutentore incaricato del controllo di efficienza energetica, che omette di segnalare il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 lettera d) del presente articolo è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.
17. Il responsabile dell'impianto o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dal presente regolamento, è soggetto alle pertinenti sanzioni di cui all'articolo 24.
18. Per i sottosistemi di generazione a fiamma alimentati da combustibile liquido o gassoso, per i quali, durante le operazioni di controllo di efficienza energetica, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato C del presente regolamento, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'articolo 12, comma 6, lettera e). Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica. L'avvenuta sostituzione del generatore viene comunicata all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione mediante aggiornamento della pertinente sezione del Libretto di Impianto con le modalità previste al comma 3 dell'articolo 5, e invio del rapporto di controllo di efficienza energetica con le modalità di cui al comma 11 del presente articolo.
19. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo di efficienza energetica sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica, (ovvero coefficiente di prestazione energetica - COP, gas utilization efficiency - GUE, indice di efficienza energetica - EER) siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
20. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo di efficienza energetica sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definiti dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.