Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 2018, n. 2

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N. 1 DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M. IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 235 del 30 luglio 2018

Art. 16
Autorità competenti
1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 192 del 2005 Sito esterno, e dell'articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 2004, compete alla Regione l'attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici, ivi compresa la realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 Sito esterno.
2. Al fine di svolgere efficacemente tale compito, la Regione Emilia-Romagna ha affidato all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'articolo 7 le funzioni e le competenze necessarie alla realizzazione delle attività di cui al presente Capo.
3. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione svolge in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 28 aprile 1984 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004.
4. Le attività di ispezione vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti incaricati dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.
5. I soggetti incaricati della esecuzione delle attività di ispezione degli impianti termici su incarico dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione devono essere qualificati sulla base dei requisiti di cui all'articolo 21.
6. L'Organismo Regionale di Accreditamento ed Ispezione istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti qualificati di cui al comma 4. Hanno accesso all'elenco tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 21 che ne facciano richiesta.
7. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 6 costituisce precondizione necessaria per l'esecuzione delle ispezioni di cui al successivo articolo 18, ma non determina automaticamente l'affidamento di incarichi ispettivi diretti da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

Espandi Indice