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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 2018, n. 2

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N. 1 DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M. IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 235 del 30 luglio 2018

Art. 19
Modalità di esecuzione delle ispezioni
1. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione comunica al responsabile dell'impianto, o al terzo responsabile qualora incaricato, con almeno 15 giorni d'anticipo, la programmazione dell'ispezione sull'impianto termico. La comunicazione viene effettuata prioritariamente per via telematica (mediante posta elettronica certificata) o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo riportato nel libretto di impianto registrato nel catasto informatico CRITER: è responsabilità dei soggetti sopra indicati garantire l'aggiornamento sistematico dei relativi riferimenti, con le modalità indicate al comma 6 dell'articolo 9.
La comunicazione di cui al comma 1 riporta in evidenza:
a) la natura dell'ispezione ed i relativi riferimenti normativi;
b) il nominativo ed i riferimenti dell'ispettore incaricato;
c) la data e la fascia oraria (non maggiore di due ore) programmata;
d) le modalità di esecuzione dell'ispezione e l'invito al responsabile di impianto di renderla possibile, assicurando la presenza propria o di un delegato.
3. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione anche telefonica con almeno 3 giorni di anticipo.
4. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nella tabella di cui allegato E a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; in tali casi, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione effettua la riprogrammazione dell'ispezione con le modalità di cui al comma 2.
5. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 4, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza, anche a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione informa altresì l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 Sito esterno "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Sito esterno".
6. Per la esecuzione dell'ispezione, il responsabile dell'impianto deve garantire la propria presenza, ed ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore; in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia.
7. Il responsabile dell'impianto dovrà inoltre rendere disponibile all'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
a) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo funzionale e manutenzione e dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
b) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6;
c) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008;
d) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
8. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'ispettore incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, ed accertare:
a) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
b) la presenza o meno della documentazione di cui al comma 7;
c) la conformità dei dati riportati in tale documentazione rispetto all'impianto oggetto di ispezione.
9. L'ispezione è finalizzata a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici di cui al presente regolamento, e l'avvenuta realizzazione degli interventi eventualmente prescritti a seguito di accertamento. Essa comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
10. Nella conduzione delle attività ispettive, l'ispettore incaricato deve eseguire i controlli e le misurazioni previste in conformità alle pertinenti disposizioni normative, utilizzando apparecchiature appropriate e di cui sia stata accertata la taratura.
11. In caso di impianti termici centralizzati, l'ispezione è estesa anche ai sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione, di tipo visivo e documentale, può comportare la visita dell'ispettore incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Nel caso di impianti per i quali è stata dichiarata l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi a norma di legge, l'ispettore procede alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle relative condizioni.
12. L'ispezione può essere altresì comprendere la verifica a campione del rispetto dei limiti delle temperature in ambiente. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla normativa tecnica vigente in materia.
13. Al termine delle operazioni di ispezione, l'ispettore provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di ispezione conforme al modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004 pertinente per tipologia. Il rapporto di ispezione viene sottoscritto anche dal responsabile di impianto o Terzo responsabile, qualora nominato, per presa visione e per ricevuta della relativa copia.
14. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di ispezione relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i". In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, le apposite relazioni di dettaglio, che saranno allegate al rapporto di ispezione.
15. Il rapporto di ispezione di cui al comma 13 viene consegnato in copia, su supporto cartaceo, al responsabile di impianto o Terzo responsabile, che lo conserva allegandolo al libretto di impianto di cui all'articolo 5. In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può ottenere copia del documento accedendo al catasto regionale CRITER.
16. Entro i successivi 2 giorni, l'ispettore che ha effettuato l'ispezione provvede alla trasmissione del Rapporto di ispezione all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER.
17. La trasmissione del Rapporto di ispezione è possibile unicamente in riferimento ad un impianto già censito e per il quale sia già stato trasmesso il relativo libretto: a tal fine, è indispensabile che il Rapporto di ispezione, per essere registrato, riporti correttamente il corrispondente codice univoco di targatura dell'impianto, attribuito dal sistema informatico CRITER.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

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