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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 2018, n. 2

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N. 1 DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M. IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 235 del 30 luglio 2018

Art. 20
Azioni conseguenti alla ispezione
1. La mancanza del libretto di impianto o della sua registrazione presso il catasto regionale CRITER, o l'accertamento della mancata effettuazione delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, così come il rilievo di condizioni di non conformità alla vigente normativa specificate all'art. 24, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 medesimo.
2. Nel caso durante l'ispezione si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore specifica nel Rapporto di Ispezione gli interventi necessari all'adeguamento dell'impianto o, nel caso di situazioni di pericolo immediato, provvede alla sua disattivazione. Di tali situazioni viene tempestivamente informato, per il tramite dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, il Responsabile dell'impianto ed il Comune competente per l'assunzione dei necessari provvedimenti. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà inoltre informata con le medesime modalità l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n.164 del 2000 Sito esterno.
3. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'allegato C del presente regolamento:
a) si applicano le prescrizioni di cui al comma 18 dell'articolo 15 con riferimento all'obbligo di sostituzione del generatore. L'avvenuta sostituzione del generatore viene comunicata all'Organismo di Accreditamento ed Ispezione mediante aggiornamento della pertinente sezione del Libretto di Impianto con le modalità previste al comma 3 dell'articolo 5, e invio del rapporto di controllo di efficienza energetica con le modalità di cui al comma 11 dell'articolo 15;
b) nel caso in cui il generatore venga riportato a condizioni di rendimento energetico conformi mediante opportune operazioni di manutenzione, deve necessariamente essere effettuato un nuovo controllo di efficienza energetica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15, ivi compreso l'invio del relativo rapporto di controllo di efficienza energetica.
4. Qualora le operazioni di cui al comma 3 non vengano eseguite nei termini previsti sarà applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 del presente regolamento. Qualora le comunicazioni di cui al comma 3 non siano oggetto di registrazione nell'ambito del catasto regionale CRITER nei termini previsti, all'installatore/manutentore sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24 del presente regolamento.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

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