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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 2018, n. 2

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N. 1 DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M. IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 235 del 30 luglio 2018

Art. 21
Accreditamento dei tecnici ispettori
1. Le ispezioni di cui agli articoli 18 e 19, e le azioni conseguenti di cui all'articolo 20 sono effettuate da personale operante su incarico dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, individuato da questo anche all'esterno della propria struttura organizzativa.
2. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti accreditati per l'esecuzione delle attività di ispezione di cui al comma 1. I criteri di accreditamento sono stabiliti dal medesimo Organismo e resi noti tramite pubblicazione sul portale web della Regione Emilia-Romagna nella sezione dedicata al sistema informativo regionale degli impianti termici CRITER.
3. I criteri verranno stabiliti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione in riferimento a:
a) formazione tecnica e professionale nel campo della progettazione, realizzazione e controllo di impianti termici, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare; l'equivalenza deve essere valutata in relazione alle competenze effettivamente necessarie al corretto svolgimento delle attività ispettive;
b) requisiti di addestramento alle specifiche attività di ispezione, basati:
1) sulla frequenza obbligatoria di un corso di formazione indirizzato alla conoscenza della legislazione e delle norme tecniche relative agli impianti da ispezionare, all'utilizzo della strumentazione necessaria alla esecuzione delle prove, nonché alla conoscenza delle procedure di gestione del sistema CRITER;
2) sulla effettuazione di un numero minimo di ispezioni, in affiancamento ad ispettori già qualificati;
c) possesso della attrezzatura e della strumentazione necessaria alla esecuzione delle prove.
4. In funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione in materia, l'accreditamento è soggetto a rinnovo periodico, per l'ottenimento del quale è necessaria la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari di aggiornamento.
5. I percorsi formativi di cui al comma 3 lettera b) e di aggiornamento di cui al comma 4 devono essere validati dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, e possono essere realizzati, oltre che dall'Organismo medesimo, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali e da enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna con apposita delibera.
6. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 costituisce precondizione necessaria per la esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici, ma non determina automaticamente l'affidamento di incarichi ispettivi da parte dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione. L'affidamento degli incarichi ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
7. Gli ispettori incaricati delle verifiche di cui al comma 1 svolgono tale attività anche ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 assumendo la funzione di agente accertatore, previo specifico riconoscimento da parte della Regione. Nell'esercizio delle attività ispettive, gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.
8. Il personale incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione ad eseguire le ispezioni degli impianti termici deve altresì presentare garanzia di indipendenza: a tal fine, è necessario che gli ispettori incaricati dichiarino di non avere interessi di natura economica o rapporti, diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici, imprese d fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici, venditori di energia per impianti termici. Non devono inoltre aver partecipato a nessun titolo alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
9. Il personale incaricato dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione ad eseguire le ispezioni degli impianti termici deve inoltre essere in possesso di copertura assicurativa per responsabilità civile per l'esercizio delle attività ispettive di cui al presente regolamento.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

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