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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 2018, n. 2

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N. 1 DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M. IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 235 del 30 luglio 2018

Art. 24
Sanzioni
1. Con riferimento alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, con le modalità nel seguito specificate.
2. Le sanzioni previste dal comma 2-bis dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, si applicano con le modalità seguenti:
a) la mancata installazione, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25-quaterdecies della legge regionale n. 26 del 2004 per la termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico di ciascun proprietario delle singole unità immobiliari; la sanzione non viene comminata qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi, adeguatamente documentate da apposita relazione tecnica;
b) il mancato riferimento alla normativa vigente per la ripartizione delle spese di riscaldamento o raffreddamento, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e dotati dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25-quaterdecies della legge regionale n. 26 del 2004 per la termoregolazione e contabilizzazione per singola unità immobiliare, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico del condominio.
3. Le sanzioni previste dal comma 3 dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, si applicano con le modalità seguenti:
a) l'assenza o la non corretta registrazione del libretto di impianto dopo i termini previsti all'art. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, o a carico dell'installatore/manutentore che, essendone richiesto, non abbia provveduto alla registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER;
b) il mancato rispetto degli obblighi di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, ovvero la mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica relativo all'ultima scadenza prevista dall'Allegato B, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità;
c) la mancata realizzazione nei tempi previsti degli interventi prescritti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione sulla base delle risultanze delle attività di accertamento ed ispezione, ivi compresa la sostituzione o la revisione del generatore nei casi di cui al comma 3 dell'art. 20, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell'impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità.
4. Ai sensi del comma 4 dall'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, la mancata o non corretta compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 15, così come il suo mancato invio alla Regione, nei tempi e con le modalità ivi previste, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro a carico dell'installatore o del manutentore.
5. Ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004, i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative è operata dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione di cui all'art. 7 del presente regolamento, nel rispetto delle modalità specificate dalla Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 e s.m..
7. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, sulla base delle risultanze delle attività di accertamento ed ispezione provvede a segnalare al soggetto interessato le non conformità rilevate, prescrivendo gli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione: tale segnalazione costituisce verbale di ispezione riportante diffida amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 7bis della Legge Regionale n. 21/1984 e s.m.. Qualora non venga dato seguito alla diffida nei termini previsti, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione procede alla successiva notifica del processo verbale di accertamento della violazione ai sensi e con gli effetti degli artt. 8, 9 e 10 della Legge Regionale n. 21/1984 e s.m.
8. Il verbale di accertamento della violazione riporta:
a) l'indicazione della data, ora e luogo di ispezione;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
c) la generalità del responsabile di impianto cui è stata accertata la violazione nel corso dell'ispezione;
d) la descrizione sintetica della violazione contestata;
e) la indicazione del dispositivo normativo che si presume violato;
f) l'indicazione delle modalità con cui il responsabile di impianto può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 Sito esterno;
g) la menzione della diffida amministrativa;
h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ovvero di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione contestata o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, con indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento e di successiva comunicazione all'Organismo di Accreditamento;
i) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.
9. L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione procede alla verifica che il soggetto sanzionato abbia proceduto, nei tempi di legge, a quanto previsto dalla diffida o al pagamento in misura ridotta: in tal caso, il procedimento si arresta. In caso contrario, l'Organismo di Accreditamento ed Ispezione trasmette al competente Servizio della Regione il verbale di accertamento di violazione amministrativa e gli scritti difensivi eventualmente presentati. La Regione sulla base delle risultanze degli atti, provvede con ordinanza motivata quantificando l´importo della sanzione e ingiungendone il pagamento o disponendo l'archiviazione degli atti. Contro l'ordinanza - ingiunzione è possibile fare ricorso all'autorità giudiziaria.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

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