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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 2018, n. 2

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N. 1 DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M. IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 235 del 30 luglio 2018

Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici, così come definiti nell'Allegato A, presenti sul territorio regionale, inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, fatte salve le eventuali limitazioni puntualmente indicate.
2. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 0,035 MW, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V, Titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale).
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;
b) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
c) gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
d) le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 Sito esterno sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti termici inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
5. Gli impianti termici disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi. E' comunque necessario che tale condizione sia fatta oggetto di comunicazione alla Regione da parte del Responsabile di impianto con le modalità previste nell'art. 5 comma 6 del presente regolamento.

Note del Redattore:

Il PDR è il codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri che indicano la nazione (ad esempio "IT" per l'Italia) e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall'utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura energetica (in altre parole, se si cambia il fornitore restando nella stessa abitazione tale codice rimane lo stesso). Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore.

Il POD (point of delivery) è un codice univoco composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di prelievo dell'energia elettrica da parte di un'utenza. In altre parole, il POD identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un'abitazione in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). Il codice è composto da 14 caratteri, talvolta 15, e per l'Italia comincia con le lettere "IT". È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione "Dati fornitura", ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l'ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all'alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.

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