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REGOLAMENTO REGIONALE 08 novembre 2019, n. 6

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL' ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE n. 360 dell' 11 novembre 2019

Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’ articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici), di seguito Codice, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.
Art. 2
Soggetti interessati
1. Il presente regolamento si applica, nei casi in cui la Regione o uno degli istituti e delle agenzie regionali di cui all' articolo 1, comma 3 bis, lettera b), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) svolga il ruolo di stazione appaltante, al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorarne l'efficienza e l'efficacia con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della stazione appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre stazioni appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dagli enti di cui al comma 1 nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare, sono soggetti interessati al presente regolamento:
a) il responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni o delle attività elencate all’articolo 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità;
b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) formalmente individuati. Per collaboratori si intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza o svolgono materialmente o tecnicamente o amministrativamente, anche in veste di ufficiale rogante, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
Art. 3
Funzioni e attività oggetto degli incentivi
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all’articolo 2, riguardano le seguenti funzioni o attività:
a) programmazione della spesa;
b) valutazione preventiva dei progetti;
c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
d) esecuzione dei contratti pubblici;
e) responsabile unico del procedimento;
f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
g) direzione dell’esecuzione;
h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo o il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
i) collaborazione tecnica o amministrativa.
Art. 4
Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta
1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione con atto del dirigente responsabile del servizio preposto alla realizzazione delle attività. Ogni eventuale variazione dei nominativi prescelti per le specifiche attività dovrà essere oggetto di apposito atto motivato, comunicato agli interessati.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
c) dell’opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L’atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni o le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
Art. 5
Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti
1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio presso la Regione o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale in servizio presso la Regione o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1, a favore di altre stazioni appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime e previa formalizzazione dell’affidamento dell’incarico da parte delle medesime, sono trasferiti dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione, alla Regione quale ente da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale. Il pagamento è effettuato dal servizio regionale preposto alla gestione del trattamento economico, tramite la procedura del cedolino stipendi, previo scorporo degli oneri riflessi a carico della Regione, e dell'IRAP, solo a seguito di effettivo introito, sul pertinente capitolo di entrata del bilancio regionale, delle risorse versate dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Regione o degli istituti e delle agenzie regionali di cui di cui all'articolo 2, comma 1, dal personale di altre stazioni appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi 2 e 3, rientra nei limiti di cui all’articolo 6, comma 2.
5. Quando la Regione o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1, si avvalgono delle attività dell’Agenzia regionale Intercent-ER, di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione), per l’acquisizione di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 113, comma 5, del Codice, destinano una percentuale del fondo, ove costituito, nell’ambito dell’incentivo per le fasi di competenza dell’Agenzia stessa.
6. L’erogazione degli incentivi ai dipendenti regionali in servizio presso l’Agenzia regionale Intercent-ER avviene in conformità a quanto previsto dall’ articolo 19, comma 8 quinquies, della legge regionale n. 11 del 2004.
Art. 6
Compatibilità e limiti di impiego
1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l’importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l’indennità di posizione e l’indennità di risultato o produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti. Le eventuali somme non percepite dai dipendenti perché eccedenti il predetto importo percentuale costituiscono economie di bilancio.
3. Per le finalità di cui al comma 2 la Regione o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1, provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre stazioni appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità il servizio preposto alla realizzazione delle attività fornisce le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.
Art. 7
Formazione professionale e strumentazione
1. Per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 1, la Regione e gli istituti e le agenzie regionali di cui alla medesima disposizione:
a) promuovono l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l’abbonamento a riviste specialistiche;
b) garantiscono la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.
Art. 8
Approvazione e proprietà degli elaborati
1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Regione e degli istituti e delle agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1, che potranno farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.
Art. 9
Determinazione delle risorse
1. Nella determinazione delle risorse costituenti il fondo di cui all’articolo 1 confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni e le attività di cui all’articolo 3, nella misura stabilita al comma 3 del presente articolo. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori, servizi o forniture o atto equivalente verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all’affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2 per cento modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell’articolo 113, commi 3 e 4, del Codice, il fondo è destinato:
a) per un ammontare pari all’80 per cento, da ripartire secondo i criteri di cui all’articolo 10, tra i soggetti di cui all’articolo 2;
b) per un ammontare pari al 20 per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
1) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
2) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3) per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 Sito esterno (Norme in materia di promozione dell'occupazione) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, nonché dell’IRAP.
5. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle: TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI
Classi di importo dei Lavori (applicazione a scaglioni) Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000,00 2%
oltre euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.548.000,00 1,8%
oltre euro 5.548.000,00 e fino a euro 10.000.000,00 1,6%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00 1,4%
oltre euro 25.000.000,00 1,0%
TABELLA B) - SERVIZI/FORNITURE
Classi di importo dei Servizi o delle Forniture (applicazione a scaglioni) Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00 2%
oltre euro 500.000,00: 
_ fino a euro 500.000,00 2%
_ oltre euro 500.000,00 1,5%
6. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3 del 2016, paragrafo 10.2 ovvero delle disposizioni attuative dell’articolo 31, comma 5, del Codice.
7. Nell’ipotesi in cui l’intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
8. Nel caso di varianti in corso d’opera in aumento o interventi supplementari, l’importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.
9. Il fondo di cui all’ articolo 19, comma 8 quinquies, della legge regionale n. 11 del 2004, per le attività di centrale acquisti svolte dall’Agenzia di cui all’articolo 5, comma 5, in favore degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale, è calcolato, in coerenza con i regolamenti adottati da questi ultimi ed in considerazione dell’elevato importo delle procedure centralizzate per l’acquisizione di beni e servizi, nella misura ottenuta applicando le percentuali indicate nella tabella che segue (tabella C) all’importo a base di gara, per le procedure pubblicate dalla citata Agenzia ad uso esclusivo degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale, nonché alla quota dell’importo a base di gara prevista per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, determinata in base ai fabbisogni rilevati, per le procedure pubblicate dalla citata Agenzia ad uso di tutte le amministrazioni del territorio regionale.
Classi di importo a base di gara (applicazione a scaglioni) Percentuale fondo
Fino a euro 40.000,00 2%
Oltre euro 40.000,00 fino a euro 221.000,00 (soglia comunitaria) 1,5%
Oltre euro 221.000,00 (soglia comunitaria) fino a euro 500.000,00 1%
Oltre euro 500.000,00 fino a euro 1.500.000,00 0,80%
Oltre euro 1.500.000,00 fino a euro 5.000.000,00 0,60%
Oltre euro 5.000.000,00 fino a euro 50.000.000,00 0,40%
Oltre euro 50.000.000,00 0,10%
Art. 10
Criteri di ripartizione delle risorse
1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l’acquisizione di servizi e forniture pubbliche sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
c) complessità delle opere, servizi o forniture derivante anche dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
Art. 11
Erogazione delle somme
1. Ai fini dell’erogazione delle somme è necessario l’accertamento, da parte del dirigente responsabile del servizio preposto alla realizzazione delle funzioni o attività di cui all’articolo 3, comma 1, dell’effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L’accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi 3 e 4.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l’incentivo da erogare per l’attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e alla rilevanza che l’errore ha avuto sull’andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Per le procedure relative ai lavori, le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10 per cento della quota spettante per i primi trenta giorni di ritardo, del 20 per cento dal trentunesimo al sessantesimo giorno di ritardo, del 40 per cento dopo il sessantunesimo giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all’articolo 106 del Codice. Per le procedure relative a servizi e forniture, le riduzioni tengono conto della rilevanza che il ritardo ha avuto sull’utilità del bene o servizio.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il dirigente contesta, per iscritto, gli errori o i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l’atto definitivo di accertamento. Le eventuali somme non percepite dai dipendenti, in conseguenza dell’accertamento, rimangono nel fondo di cui all’articolo 9 ed incrementano la quota di cui allo stesso articolo 9, comma 3, lettera b).
Art. 12
Coefficienti di riduzione
1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e in parte a professionisti esterni, le quote dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Regione in servizio presso di essa o gli istituti e le agenzie regionali di cui all'articolo 2, comma 1, o dai dipendenti di altre stazioni appaltanti incaricati ai sensi dell’articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all’articolo 9 ed incrementano la quota di cui allo stesso articolo 9, comma 3, lettera b).
Art. 13
Quantificazione e liquidazione dell’incentivo
1. Il dirigente responsabile di cui all’articolo 11, comma 1, stabilisce, su proposta del responsabile del procedimento, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per l’acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell’incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente di cui al comma 1, qualora non rivesta esso stesso tale ruolo, l’adozione del relativo atto nei termini stabiliti dai commi 3, 4, 5 e 6.
3. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
a) il dirigente competente dà atto dell’avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l’eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
b) il dirigente competente assume la determinazione di liquidazione degli incentivi. Ove questi ultimi riguardino servizi o forniture acquisiti dall’Agenzia di cui all’articolo 5, comma 5, per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, la relativa liquidazione è disposta con determinazione del direttore generale della Regione competente in materia di sanità, riversando all’entrata del bilancio regionale le risorse di cui all’ articolo 19, comma 8 quinquies, della legge regionale n. 11 del 2004, previa quantificazione delle somme spettanti ai singoli beneficiari tramite determinazione del direttore della predetta Agenzia, assunta a seguito della stipulazione del contratto.
4. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell’esecuzione:
a) il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro, servizio o fornitura, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
b) il dirigente competente valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività, sulla base della documentazione di cui alla lettera a);
c) il dirigente competente assume la determinazione di liquidazione.
5. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito e accertato.
6. Per la quantificazione ed erogazione relativa all’attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
a) il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente l’esito positivo del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione o della verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
b) il dirigente competente valuta quanto svolto e l’eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui alla lettera a);
c) il dirigente competente assume la determinazione di liquidazione.
7. La determinazione dirigenziale di quantificazione e liquidazione degli incentivi di cui al comma 2 contiene l'attestazione:
a) delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
b) dell’assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell’opera o lavoro o per l’acquisizione del servizio o fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e delle attività;
c) che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza, quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.
8. La determinazione dirigenziale di cui al comma 7 è successivamente trasmessa dal dirigente competente al servizio regionale preposto alla gestione del trattamento economico, affinché il medesimo provveda all’erogazione degli incentivi sulla base delle indicazioni in essa contenute.
Art. 14
Applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi successivamente all’entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori per i quali il bando, l’avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l’accantonamento delle risorse necessarie.
3. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o la lettera di invito siano stati pubblicati o trasmessi dopo il 1° gennaio 2019, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l’accantonamento delle risorse necessarie.
4. Per gli interventi relativi a servizi e forniture destinati ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 19, comma 8 quinquies, della legge regionale n. 11 del 2004, la Giunta regionale istituisce apposito capitolo di uscita in cui accantona per ciascun esercizio finanziario risorse derivanti dal fondo sanitario regionale che verranno utilizzate in sede di consuntivo tenuto conto delle adesioni degli enti e aziende medesimi alle procedure aggiudicate dall’Agenzia di cui all’articolo 5, comma 5.
Art. 15
Disposizioni transitorie e di coordinamento per gli appalti di lavori
1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 agosto 2014 restano assoggettati alla previgente disciplina di cui al regolamento regionale 31 luglio 2006, n. 5 (Regolamento in materia di incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione svolta da personale regionale).
2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016, restano assoggettati alla disciplina di cui al regolamento regionale 30 dicembre 2016, n. 2 (Regolamento in materia di incentivi per le attività svolte da personale regionale in vigenza dell’ articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno, nel periodo dal 19 agosto 2014 al 19 aprile 2016).
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 113, comma 3, del Codice, l’esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.
Art. 16
Abrogazioni
1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata la precedente disciplina approvata con il regolamento regionale n. 2 del 2016, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15.


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