REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2023 , n. 2
MODIFICHE AL
REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL’AGREA, DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL’AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL’IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 335 del 30 novembre 2023
Art. 6
Sostituzione dell’
articolo 5 del regolamento regionale n. 2 del 2007
1.
L’
articolo 5 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Comunicazioni tra Giunta e Assemblea Legislativa
1.
La Giunta e l’Assemblea legislativa possono comunicarsi i dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di entrambe, con particolare riferimento a quelle previste dallo Statuto regionale, dalle leggi regionali, dai regolamenti interni per il funzionamento di entrambe e dai regolamenti regionali per il trattamento dei dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR.
2.
I dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR che possono essere comunicati sono, in particolare, quelli contenuti nei verbali delle sedute dei due organi e negli atti amministrativi, quelli relativi alle nomine di competenza degli organi regionali, nonché i dati necessari per il reclutamento e la gestione del personale e dei collaboratori, quelli degli amministratori e dei consiglieri, e quelli necessari per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo.
3.
I dati personali necessari per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo possono essere comunicati alla Giunta anche da parte degli altri Titolari di cui all'articolo 1.”.