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Documento vigente: Testo Originale

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REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2023 , n. 2

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 31 OTTOBRE 2007, N. 2 (REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI DIVERSI DA QUELLI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI TITOLARITÀ DELLA GIUNTA REGIONALE E DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DELL’AGREA, DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE, DELL’AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, DELL’IBACN E DEI COMMISSARI DELEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO REGIONALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 335 del 30 novembre 2023

Art. 6
1. L’ articolo 5 del regolamento regionale n. 2 del 2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Comunicazioni tra Giunta e Assemblea Legislativa
1. La Giunta e l’Assemblea legislativa possono comunicarsi i dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di entrambe, con particolare riferimento a quelle previste dallo Statuto regionale, dalle leggi regionali, dai regolamenti interni per il funzionamento di entrambe e dai regolamenti regionali per il trattamento dei dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR.
2. I dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR che possono essere comunicati sono, in particolare, quelli contenuti nei verbali delle sedute dei due organi e negli atti amministrativi, quelli relativi alle nomine di competenza degli organi regionali, nonché i dati necessari per il reclutamento e la gestione del personale e dei collaboratori, quelli degli amministratori e dei consiglieri, e quelli necessari per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo.
3. I dati personali necessari per rispondere all'attività assembleare di sindacato ispettivo possono essere comunicati alla Giunta anche da parte degli altri Titolari di cui all'articolo 1.”.

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